CARTA STATUARIA DEL S.U.L.P.M.

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 1
(costituzione)

1.E’ costituito il S.U.L.P.M. – Sindacato Unitario Lavoratori polizia Municipale, con sede legale in Roma, d’ora in poi denominato Sindacato.

2.il Sindacato, costituito con riferimento alla legge n. 65/1986 e successive modificazioni e integrazioni, associa gli operatori della polizia municipale, provinciale, sanitaria, nonché tutte le figure che esercitano funzioni attinenti all’attività di polizia locale.

Articolo 2
( scioglimento)

1. L’eventuale scioglimento  viene deliberato, in unica sessione, dal congresso nazionale, riunito in via straordinaria.

2. Il regolamento dettaglia le modalità di convocazione del congresso straordinario, per la fattispecie di cui al comma 1.

TITOLO 2° - COMPITI E FINALITA’

Articolo 3
(scopi sociali)

1.Il Sindacato ha, quale compito primario, la tutela e la difesa dei lavoratori della polizia municipale, provinciale, sanitaria e figure attinenti, la stipula, la modifica ed eventualmente la denuncia dei contratti collettivi di lavoro ad ogni livello, la corretta applicazione della specifica normativa riguardante la categoria.

2. Il sindacato mira al conseguimento dell’ unità sindacale di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, perseguendo determinati  obiettivi, al fine di meglio tutelare i diritti dei lavoratori interessati, anche attraverso forme aggregative con altre Organizzazioni di Categoria, ricercando il dialogo con tutti quelli che operano per le stesse finalità. Per tali fini e per meglio incidere nei cambiamenti politico-strutturali e culturali della società moderna e indi dell'intera collettività, il S.U.L.P.M. ricerca il confronto e il dialogo con tutte le componenti sociali senza discriminazione alcuna.

3. Il sindacato pone costante  attenzione, con tempestivi interventi, alla proposizione di emendamenti. o più generali riforme, in ordine a quanto, nel  panorama legislativo, sia di ostacolo al funzionamento dei Servizi e Corpi di Polizia Locale o leda i diritti, il prestigio e la professionalità degli operatori.

4.  Il Sindacato si propone di realizzare i suoi scopi mediante l'azione concreta che si sviluppa nelle seguenti direzioni:

a)     - articolare una forte organizzazione interna di tipo manageriale, attraverso ruoli dotati di autonomia operativa, nell'ambito delle decisioni formulate dalla Segreteria Generale;

b)     - realizzare strutture interne competitive e funzionali, al fine di determinare una idonea politica nazionale atta a garantire la espansione sul territorio;

c)      - promuovere una politica sindacale di carattere progettuale, che, attraverso i principi del sindacalismo di base, realizzi quanto previsto;

d)     - attivare uno studio approfondito dei problemi sindacali, sia in fase progettuale che contingente,  anche attraverso  convegni,  seminari,  corsi di formazione e aggiornamento per i dirigenti.

5. Il Sindacato, salve le norme contrattuali che assicurano la tutela legale da parte degli enti qualora non sussista conflitto di interesse, garantisce la tutela legale degli iscritti per le cause di lavoro e per le altre cause legate all’attività di servizio, attraverso convenzioni ed accordi con compagnie assicurative o altre modalità.

6. .Il Sindacato garantisce altresì la formazione sindacale dei dirigenti e dei quadri attraverso la costituzione di un apposito Dipartimento, nonché la formazione professionale attraverso la costituzione, da parte delle segreterie regionali, di apposite scuole.

7. Il regolamento stabilisce le modalità da osservare per le convenzioni o gli accordi con le compagnie assicurative. Le norme per la costituzione e la gestione delle scuole regionali di formazione professionale sono individuate dai regolamenti regionali.

 Articolo 4
(scopi specifici)

1.Il Sindacato è indipendente, agendo esclusivamente in base alle proprie tesi nate dalle esigenze dei soggetti tutelati di cui all’articolo 1, le quali vengono discusse e sviluppate nell’ambito delle varie istanze.

2.Il Sindacato intende regolare il rapporto di lavoro dei soggetti tutelati di cui all’articolo 1 attraverso l’obbiettivo primario di un contratto separato, per i soggetti tutelati di cui all’articolo 1, da quello del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

3.Fino al raggiungimento dell’obbiettivo di cui al comma 2,  il Sindacato opera e agisce nell’ambito del Contratto Collettivo Enti Locali privilegiando l’ottenimento di aree contrattuali specifiche e normative contrattuali comunque favorevoli alle forze di polizia locali e figure attinenti.

4.Qualora avvengano mutamenti legislativi o derivanti da accordi intercompartimentali  che prevedano l’inserimento della polizia locale in settori complessi riguardanti la sicurezza, il Sindacato provvederà alla tutela di tutti i soggetti interessati.

5.Il Sindacato addotta i codici di comportamento di cui agli accordi collettivi e alle norme di legge concernenti le modalità di esercizio del diritto di sciopero.

6.Il Sindacato si impegna per la discussione e lo sviluppo delle problematiche relative alla sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro per i soggetti tutelati di cui all’articolo 1. 

TITOLO 3° - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5
(entrate e patrimonio)

1. Il patrimonio del Sindacato è costituito dai contributi mensili associativi degli iscritti, dai mobili e dalle attrezzature esistenti nelle sedi, nonché da ogni altro bene che, comunque, a qualsiasi titolo, potrà pervenire alla Organizzazione.

2. Il patrimonio durante la vita dell'Organizzazione non è mai ripartibile. In caso di scioglimento del Sindacato, esso sarà venduto all'asta e il ricavato verrà devoluto alle vedove ed agli orfani minori o invalidi al lavoro degli associati, provvedendosi, comunque, alla copertura di eventuali spese residue.

3. L’ammontare della quota sociale è fissata dalla Segreteria Generale. Il riparto delle quote, fra gli organi nazionali e quelli territoriali,  stabilito dal regolamento, non può essere inferiore nei confronti delle strutture regionali, ai due terzi delle stesse.

4. L’accettazione di versamenti e somme al di fuori della quota sociale non può essere soggetta a condizioni né impegna il Sindacato

5. L’iscritto che abbia dato disdetta o per qualsiasi altra causa non faccia più parte del Sindacato non può avanzare diritti relativamente alle quote del patrimonio sociale né può ripetere le quote versate o quanto devoluto a qualsiasi titolo al Sindacato.

 TITOLO 4° - ISCRIZIONE E RECESSI.

Articolo 6
(iscrizioni)

1.L’iscrizione al Sindacato da parte dei soggetti di cui all’articolo 1 implica la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto  ed è rilasciata  su apposito modello di delega prestampato con cui il lavoratore consente la cessione di una quota del proprio stipendio

2.l’Iscrizione è rilasciata direttamente alla Segreteria  Regionale, anche per il tramite delle  istanze inferiori, la quale deve provvedere senza indugio alla trasmissione dei dati alla Segreteria Nazionale Amministrativa.

3.il Regolamento può prevedere particolare modalità  di attuazione relative ai due commi precedenti.

Articolo 7
(garanzie)

1.Il Sindacato garantisce a tutti gli associati, senza discriminazione alcuna, il diritto a partecipare alla vita associativa, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia.

2.Possono far parte del Sindacato anche i pensionati dei settori tutelati di cui all’articolo 1 che rilascino apposita delega per la trattenuta sulla pensione da parte degli enti previdenziali ad una sezione parallela appositamente istituita come da regolamento.

3. L’iscrizione a partiti  o gruppi politici ed associazioni di volontariato o con altro fine statutario nonché l’appartenenza a fedi religiose di qualsiasi tipo e natura non  possono comportare alcuna discriminazione né incompatibilità, semprechè tali scelte non siano in contrasto con i fini del Sindacato.

Articolo 8
(soci)

1.I soci possono essere:

a)ordinari

b)sostenitori

c)onorari

2.Sono soci ordinari coloro che hanno rilasciato delega di iscrizione al Sindacato.

3.Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non appartenendo ai soggetti tutelati di cui all’articolo 1, sostengano anche economicamente gli scopi sociali del Sindacato.

4.Sono soci onorari tutti coloro i quali con scritti, azioni e determinazioni contribuiscono agli scopi sociali del  Sindacato e portano lustro allo stesso.

5.Il regolamento prescrive le modalità per la individuazione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 9
(recessi)

1.L’iscritto può  recedere dal Sindacato in qualsiasi momento, secondo le vigenti norme contrattuali, previa comunicazione  a mezzo di lettera o di fax.

2.Il recesso ha effetto a partire dal mese successivo, mentre ha effetto immediato, dalla data della ricezione della comunicazione, ai fini dell’elettorato passivo e attivo e del mantenimento delle cariche elettive o degli incarichi ad personam.

3.il regolamento potrà prevedere particolari modalità  in relazione ai commi precedenti nonché  apposite regole per coloro i quali sono stati espulsi dal sindacato e presentino nuova richiesta di iscrizione.

Articolo  10
(informazione)

1.Il Sindacato provvede all’informazione agli iscritti a mezzo di  un proprio notiziario.

2.Le Segreterie Regionali possono dotarsi di un proprio organo purchè non in contrasto con la linea sindacale nazionale.

3.Il Sindacato si dota di un proprio sito Internet la cura del quale è affidata al Responsabile del Dipartimento Comunicazioni Informatiche.

4. Ogni Segreteria Regionale può aprire un proprio sito in dipendenza dal sito nazionale, alle condizioni di cui al comma 2.

5. Ulteriori modalità potranno essere previste dal regolamento.

TITOLO 5°  - ORGANI COLLEGIALI E MONOCRATICI  E LORO FUNZIONI

Articolo 11
(organi)

1. Il Sindacato si compone di organi collegali e organi monocratici:

2. Sono organi collegiali nazionali: 

a) Congresso Nazionale

b) Direzione Nazionale

c) Segreteria Generale

d) Conferenza delle Regioni

e) Collegio probiviri

f) Collegio Sindaci Revisori

g) Commissione di Garanzia

h) Dipartimenti

3. Sono organi monocratici nazionali:

a) Segretario Generale

b) Ciascun Segretario Generale Aggiunto

c) Segretario Generale Amministrativo

d) Ciascun  responsabile di Dipartimento che non ricopra l’incarico di S.G.A.

e) Ciascun Commissario pro-tempore

4. Sono organi collegiali territoriali:

a) Congresso Regionale

b) Congresso  Provinciale

c) Segreteria Regionale

d) Segreteria  Provinciale

e) Direttivo Regionale

f) Direttivo Provinciale

g) Congresso area metropolitana ove costituita

h) Segreteria area metropolitana  ove costituita

i) Direttivo area metropolitana ove costituita

l) Congresso della Città-Stato

m) Segreteria della Città-Stato

n) Direttivo della Città-Stato

5. Sono organi  territoriali monocratici obbligatori :

a) segretario regionale

b) segretario provinciale

c) segretario dell’area metropolitana

d) segretario della Città-Stato

c) segretario territoriale

6. I Regolamenti Regionali, quelli delle aree metropolitane e della Città-Stato potranno prevedere altri organi di supporto.

7. Le deliberazioni e decisioni degli organi nazionali e territoriali di cui ai commi precedenti sono vincolanti, salve le norme sui ricorsi in caso di sanzione disciplinare.

8. Gli organi nazionali cessano il loro mandato in occasione del Congresso Nazionale

9. Gli organi territoriali cessano il  loro mandato in occasione dei rispettivi congressi

Articolo 12
(congresso nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Sindacato. Si tiene regolarmente ogni quattro anni a partire dall’approvazione del presente statuto.

2. Partecipano  di diritto al congresso i membri della Segreteria Generale uscente, i delegati eletti dalla base nelle rispettive assise, secondo le percentuali previste dal regolamento, nonché i membri del Collegio Probiviri, del Collegio dei Sindaci Revisori e della Commissione di Garanzia.

3. II Congresso elegge Il Segretario Generale, i Segretari Generali Aggiunti, il Segretario Generale Amministrativo, i membri del Collegio Probiviri,  del Collegio dei Sindaci Revisori e della Commissione  di Garanzia.

4. Il Congresso inoltre :

a) esamina ed approva le tesi congressuali deliberate nei congressi territoriali e presentate dai delegati

b) formula soluzioni organiche in relazione alle piattaforme rivendicative da adottare

c) delibera sulle modifiche allo statuto

5. Il Regolamento stabilisce in dettaglio le modalità per l’indizione del Congresso e per l’elezione dei delegati che vi partecipano stabilendo una effettiva rappresentanza in proporzione al numero degli iscritti.

6. In assenza, impedimento o rifiuto del Segretario Generale o del Vicario, il Congresso deve essere convocato da un componente la Segreteria Generale  in sessione straordinaria, fuori dalla fattispecie prevista dall’articolo 2 comma 2, qualora richiesto dal 51% dei componenti la direzione nazionale e dei segretari provinciali.

Articolo 13
(direzione nazionale)

1. La Direzione Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato tra un congresso e l’altro, salva la norma di cui al comma 4.

2. E’ composta dalla Segreteria Generale, dai Segretari Regionali o loro delegati,dai rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai commissari pro tempore Regionali e dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori per quanto di sua competenza.

Possono essere invitati i responsabili di dipartimento per relazionare sulle attività tecniche svolte e sulle iniziative in essere.

3. Viene riunita almeno due volte l’anno, ogni qualvolta necessiti e nei casi d’urgenza su richiesta di almeno il 51% dei componenti.

4. La Direzione Nazionale discute e approva il rendiconto preventivo entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto consuntivo entro il 31.03 dell’anno successivo a quello di riferimento, discute e approva altresì le piattaforme congressuali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro nonché le tesi riguardanti le strategie generali del Sindacato.

5. Non ha alcuna competenza  in tema di modifiche statutarie.

Articolo 14
(Segreteria generale)

1. La segreteria Generale, composta dal Segretario Generale, dai Segretari Generali Aggiunti e dal Segretario Generale Amministrativo,  mette in opera le decisioni assunte in seno al Congresso e  alla Direzione Nazionale e delibera a sua volta  in tema di attribuzione budgets, frange-benefits, nomina dei Responsabili dei Dipartimenti, contratti e convenzioni con enti e privati, incarichi organizzativi interni,  commissari pro-tempore, distacchi e aspettative sindacali.

2. Stabilisce le sue decisioni in maniera collegiale  e si riunisce su convocazione del Segretario Generale

3. Gli incarichi organizzativi interni possono essere attribuiti a rotazione.

Articolo 15
(conferenza delle regioni)

1. La Conferenza delle Regioni è composta dai Segretari Regionali o da un rappresentante eletto dalla Segreteria Regionale, dai Commissari pro-tempore regionali, dai Segretari delle province Autonome di Trento e Bolzano, dai Segretari delle costituite Aree Metropolitane e dal Segretario della Città-Stato qualora costituita e da ulteriori delegati per ogni regione in proporzione agli iscritti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Elegge nel suo seno un Presidente

3. La  Conferenza delle Regioni :

- riporta nell’ambito degli organismi territoriali e alla base  del Sindacato le linee politiche  e le strategie approvate dal Congresso Nazionale,  i deliberati della Direzione nazionale e della segreteria Generale, vigilando sugli stessi.

- dirime le controversie eventualmente sorte tra le varie regioni

- effettua azioni propulsive in seno alla direzione Nazionale nonché di riequilibrio a seguito di innovazioni dettate dalle norme di legge e di contratto

- discute le problematiche inerenti le varie situazioni a livello locale

- formula richieste alla Segreteria Generale

 Articolo 16
(dipartimento : definizione)

1. Si intende per Dipartimento un’area di attività caratterizzata da capacità gestionali  nell’ambito degli indirizzi dettati  dalla Segreteria Generale, e che funge da centro di esperienza, consulenza e assistenza sia per la Direzione Nazionale che per ogni livello fino alla base sindacale.

2. Gli incarichi di Responsabile di Dipartimento sono attribuiti, dal Segretario Generale,  ai segretari Generali Aggiunti e ad altri dirigenti quali organi di supporto, in base a specifiche capacità e competenze.

3. Sono istituiti i seguenti dipartimenti che potranno essere integrati, con  altri, qualora necessari:

a) dipartimento trattative;

b) dipartimento formazione;

c) dipartimento studi e legislazione;

d) dipartimento tutela e affari legali;

e) dipartimento comunicazioni informatiche;

f) dipartimento politiche del lavoro;

g) dipartimento pubbliche relazioni;

h) dipartimento scuole e università;

i) dipartimento risorse strumentali;

l) dipartimento armamento e dotazioni;

m) dipartimento diffusione e sviluppo;

n) dipartimento coordinamento femminile e pari opportunità;

o) dipartimento problematiche previdenziali e assistenziali;

p) dipartimento polizie provinciali e altre forme di Polizia locale e degli enti parco;

     q) dipartimento problematiche del mobbing e del bossing.

Articolo 17
(dipartimento trattative)

1. Il Dipartimento Trattative interviene  in sede ARAN per le trattative tese alla stipula dei contratti collettivi nazionali, previo studio e approfondimento delle strategie  discusse  nelle sedi di rito.

 Articolo 18
(dipartimento formazione)

1. Il Dipartimento Formazione cura da formazione dei quadri e dirigenti sindacali nazionali e territoriali attraverso la redazione di piani e progetti annuali e pluriennali anche in collaborazione con il Dipartimento Studi e Legislazione.

2. per il raggiungimento degli obbiettivi di cui al comma 1, attua i necessari contatti con le segreterie regionali concordando con esse gli aspetti organizzativi

3. Nelle regioni ove il Sindacato non abbia istituito scuole di formazione, il Dipartimento cura interventi informativi e di aggiornamento della categoria.

Articolo 19
(dipartimento studi e legislazione)

1.Il Dipartimento Studi e Legislazione svolge attività di studio e ricerca, elabora documenti e atti relativi all’attività e produzione legislativa di interesse sindacale, informa costantemente e puntualmente le strutture nazionali e territoriali sulle novità legislative, contrattuali e giurisprudenziali.

Articolo 20
(dipartimento affari legali/tutela legale)

1. Avvia i necessari contatti con strutture  e studi per le cause di interesse nazionale

2. Gestisce tutti gli aspetti relativi alla tutela legale degli iscritti tramite contatti con enti e società di assicurazione, curando i rapporti con le strutture regionali in modo da offrire alle stesse consulenza e assistenza in ordine alle modalità operative allo scopo di addivenire ad una ottimale gestione dei contenziosi.

Articolo 21
(dipartimento comunicazioni informatiche)

1.  Gestisce tutte le modalità operative riguardanti la cura del sito internet nazionale curandone l’aggiornamento costante. Avvia i necessari contatti con le strutture territoriali  per l’ottimale conduzione dei siti regionali.

2. Fornisce altresì alle strutture del Sindacato tutte le nozioni carattere tecnico.

 Articolo 22
(dipartimento politiche del lavoro)

1. Effettua esclusivamente attività di ricerca in ordine ad istanze normative di attuazione di strategie in  materia giuslavoristica con particolare riguardo allo svolgimento di nuove modalità di lavoro, rendendo noti alle strutture i risultati delle ricerche con gli strumenti ritenuti opportuni.

Articolo 23
(dipartimento pubbliche relazioni)

1. Attua le relazioni  ed i rapporti istituzionali necessari a meglio inserire l’attività sindacale nelle sfere delle istituzioni nazionali e territoriali.

Articolo 24
(dipartimento scuola e università)

1. Avvia i necessari contatti con enti, scuole, università, consorzi universitari allo scopo di fornire agli associati informazioni, modalità operative e quanto necessiti circa la frequenza di corsi utili ad una maggiore cultura professionale e personale.

Articolo 25
(dipartimento risorse strumentali)

1. Elabora piani e progetti  per quanto riguarda l’acquisto e l’utilizzo di risorse sottoponendoli all’esame della  Segreteria Generale.

2. Individua altresì convenzioni, offerte, contratti ed  altre istanze volti a migliorare e rendere efficiente l’attività sindacale anche attraverso risparmi di spesa.

Articolo 26
(dipartimento armamento e dotazioni)

1. Il Dipartimento armamento e dotazioni svolge studi e ricerche relativi alle dotazioni e armi della Polizia Locale assumendo contatti e convezioni con ditte ed enti specializzati, organizza a livello nazionale o periferico corsi di formazione sulla materia nonché gare ed esercitazioni.

2. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui al comma 1, attua i necessari contatti con le segreterie regionali concordando con esse gli aspetti organizzativi

Articolo  27
(dipartimento diffusione e sviluppo)

1. Il Dipartimento diffusione e sviluppo effettua lo studio e la proposizione di strategie atte allo sviluppo quantitativo e qualitativo del sindacato, ponendo in atto tutte le iniziative ritenute opportune al raggiungimento dello scopo.

2. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui al comma 1, attua i necessari contatti con le segreterie regionali concordando con esse gli aspetti organizzativi

Articolo  28
(dipartimento coordinamento femminile e pari opportunità)

1. Il Dipartimento coordinamento femminile e pari opportunità cura tutti gli aspetti relativi al conseguimento di una effettiva pari opportunità nell’ambito dei corpi e servizi di Polizia Locale e figure attinenti tramite lo studio nelle normative inerenti e le metodologie piu’ appropriate.

2. Cura altresì lo studio delle problematiche relative alla condizione femminile nell’ambito dell’attività lavorativa e di quelle attinenti.

3. Collabora, per gli aspetti formativi con il Dipartimento Formazione.

Articolo 29
(dipartimento problematiche previdenziali ed assistenziali)

1.Il Dipartimento Problematiche previdenziali ed assistenziali cura lo studio e la diffusione di tutti gli aspetti relativi alla materia della previdenza e assistenza, fornendo alle strutture del Sindacato le debite informazioni e attuando le iniziative necessarie.

Articolo 30
(dipartimento polizie provinciali)

1. Cura il coordinamento dei rappresentanti la polizia provinciale e degli Enti Parco e tutela le specificità di questi settori.

Articolo 30 bis
(
dipartimento problematiche del mobbing e del bossing)

1. Cura lo studio delle problematiche afferenti il mobbing e il bossing proponendo soluzioni e metodologie appropriate e fornendo alle strutture sindacali le più opportune informazioni e soluzioni sull’argomento.

Articolo 31
( nuove istituzioni e accorpamenti)

1. Per questioni di praticità, di mancanza di figure idonee o in presenza di competenze plurime in capo a specifiche figure, la Segreteria generale può deliberare  nuove istituzioni o l’accorpamento di due o più dipartimenti, affidandone la direzione ad un unico soggetto.

Articolo 32
(collegio probiviri )

1. Il Collegio Probiviri è l’organo di disciplina del Sindacato.

2. Si compone di  5 membri, di cui uno Presidente –  eletti dal Congresso Nazionale. Per la validità della convocazione del Collegio è necessario la presenza del Presidente o di un suo delegato e di altri due membri.

3. La carica di membro del Collegio probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico di livello nazionale.

4. Il Collegio delibera a maggioranza semplice

5. Puo avvalersi, per le istruttorie,  di appositi ispettori, appositamente nominati, previa accettazione dell’incarico da parte degli stessi.

Articolo 33
(sanzioni disciplinari)

1. Il Collegio Probiviri, avuta notizia di comportamenti che possono comportare sanzioni, si riunisce su richiesta del Presidente  e decide in unica sessione.

2. Può emanare le seguenti sanzioni :

a) sospensione dall’incarico (per i dirigenti di qualsiasi livello) o dalla posizione di iscritto.

b) espulsione

3. Viene comminata la sospensione, fuori dei casi previsti dall’articolo 33, per avere, il dirigente o l’iscritto, espresso pubblicamente apprezzamenti pesanti in capo ad altri dirigenti o iscritti o aver danneggiato con parole, scritti, messaggi e.mail l’immagine e l’attività del sindacato,  o per avere   posto in essere comportamenti comunque lesivi verso il sindacato o singoli dirigenti. L’eventuale distacco sindacale viene revocato.

4. Viene comminata  l’espulsione, fuori dei casi previsti dall’articolo 33,  per avere, il dirigente, posto in essere comportamenti e atteggiamenti estremamente lesivi nei confronti del Sindacato o di singoli dirigenti, per aver proferito minacce, insulti gravi o posto in essere provvedimenti chiaramente e inequivocabilmente ritorsivi nei confronti di dirigenti o di commissari pro-tempore. L’eventuale distacco sindacale decade automaticamente.

5. Viene altresì comminata l’espulsione  allorché il dirigente,  sospeso con provvedimento del Collegio Probiviri, abbia adottato un qualsiasi provvedimento.

6. Avverso i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia, di cui all’articolo 34.

Articolo 34
(sospensione ed espulsione automatica)

1. Fuori del casi  previsti dall’articolo precedente, il Dirigente che sia stato rinviato a giudizio per i reati di falso, truffa, furto, appropriazione indebita  in danno del Sindacato o di singoli dirigenti e iscritti  o in danno di terzi è sospeso automaticamente  dall’incarico, perdendo, di fatto, ogni prerogativa di natura sindacale eventualmente attribuitagli.

2. La sospensione viene ratificata dal Presidente del Collegio probiviri con proprio decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data nella quale è venuto a conoscenza del dispositivo.

3. Il dirigente rimane sospeso fino a sentenza definitiva.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il dirigente viene automaticamente espulso dal Sindacato, con decreto motivato del Presidente del Collegio Probiviri  da emanarsi entro 10 giorni dalla data nella quale è venuto a conoscenza del dispositivo.

5. In caso di sentenza di assoluzione il dirigente  viene riammesso in seno al sindacato, dietro sua richiesta.

6. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 il dirigente può ricorrere nei termini di legge.

Articolo 35
(commissione di garanzia)

1. La commissione di garanzia   è composta da  5 membri di cui uno Presidente eletti dal Congresso Nazionale e funge da organo di appello per i ricorsi avverso le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 33, giudicando in unica sessione. La Commissione di Garanzia si riunisce su richiesta del Presidente con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità della convocazione è necessaria le presenza del Presidente o di un suo delegato e di altri due membri.

2. Davanti alla Commissione il ricorrente può farsi assistere da persona di fiducia.

3. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che ha comminato  la sanzione disciplinare.

4. Il decreto di conferma  o di annullo della sanzione è comunicato all’interessato e al Presidente del Collegio Probiviri.

Articolo 36
(collegio sindaci revisori)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa del Sindacato

2. Si compone di  cinque membri effettivi, di cui un Presidente eletti dal Congresso.

3. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale di livello nazionale.

4.Il Collegio esamina periodicamente i libri contabili e la rispondenza delle voci di bilancio con le spese sostenute. Può servirsi, per la propria attività, di professionisti iscritti agli albi dei Revisori. Effettuate le verifiche rilascia al Segretario Generale Amministrativo e ai Segretari Amministrativi Regionali una certificazione di congruità qualora non riscontri inadempienze o errori o altre irregolarità. Diversamente  invita, per iscritto,  a regolarizzare la documentazione o,  in ogni caso, ad adempiere a quanto richiesto, riservandosi un’ulteriore verifica la quale deve essere effettuata entro 60 giorni.

5. Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 37
(segretario generale)

1. Il Segretario Generale viene eletto dal Congresso Nazionale ed  è il massimo organo di rappresentanza del Sindacato.

2. Con la sua firma convalida gli atti e gli impegni del Sindacato nei confronti di terzi.

3. Il Segretario Generale convoca la Segreteria Generale, la Direzione Nazionale, il Congresso Nazionale

4. Nomina, nell’ambito della Segreteria Generale, un vicario o facente funzione il quale lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 38
(segretario generale amministrativo)

1. Il Segretario Generale Amministrativo viene eletto dal Congresso Nazionale.

2. Cura la contabilità, le quote e il patrimonio del Sindacato, con poteri di ordinaria amministrazione.

3. Partecipa alle riunioni della Segreteria Generale senza diritto  di voto.

3. Redige il rendiconto preventivo entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e quello  consuntivo entro la fine di febbraio  dell’anno successivo.

4. Risponde del suo operato direttamente alla Segreteria Generale e alla Direzione Nazionale.

5. Avverso l’operato del Segretario Generale Amministrativo non possono essere adottati provvedimenti  se non riguardanti  irregolarità o inadempienze le quali siano state oggetto di accertamento.

6. In caso di dimissioni o di impedimento derivante da cause di forza maggiore verrà nominato un Commissario Amministrativo da parte della Segreteria Nazionale.

Articolo 39
(segretari generali aggiunti)

1. I Segretari Generali Aggiunti  sono eletti in numero di quattro dal Congresso  Nazionale e coadiuvano il Segretario Generale per le attività di cui all’articolo 14.

Articolo 40
(responsabili dei dipartimenti)

 1. I responsabili dei Dipartimenti esercitano le funzioni di coordinamento per le attività previste.

 Articolo 41
(commissario pro-tempore)

1. Allorché nell’ambito di una regione manchi la figura del segretario regionale o lo stesso sia stato sospeso dall’incarico o necessiti comunque costruire strutture sindacali laddove decadute o mancanti, la Segretaria Generale può nominare un commissario pro-tempore con pieni poteri.

2. Il Commissario svolge le funzioni di segretario regionale nel territorio di competenza, può nominare segretari provinciali o aggiunti o territoriali  organizzando l’attività sindacale a tutti i livelli.

3. Il Commissario opera con il fine di portare la struttura regionale a congresso  nei tempi ritenuti opportuni e cessa le proprie funzioni il giorno d’indizione del Congresso Regionale.

Articolo 42
(congresso regionale e provinciale)

1. Il congresso regionale e quello provinciale svolgono le funzioni previste nel regolamento regionale.

2. Le segreterie regionali che non si siano dotate del rispettivo regolamento, dovranno adempiere entro 30 giorni dall’approvazione del regolamento di attuazione, adottato dalla Direzione Nazionale.

3. La mancata convocazione, da parte dei rispettivi segretari dei congressi periferici di cui al presente articolo comporta il commissariamento della struttura da parte della Segreteria Generale  nonché eventuali sanzioni disciplinari.

Articolo 43
(direttivo regionale e provinciale)

1.    Il Direttivo Regionale e quello Provinciale  sono formati e svolgono le funzioni come previsto nel regolamento regionale.

Articolo 44
(segretaria regionale e provinciale)

1. La Segretaria Regionale e  quella Provinciale  sono formate e svolgono le funzioni come previsto nel regolamento regionale.

2. Il riparto delle quote tra segreteria regionale è determinato dal regolamento regionale.

Articolo 45
(area metropolitana)

1. Può essere costituita l’area metropolitana  nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, al raggiungimento del numero di iscritti previsto dal regolamento.

2. Il riparto delle quote  tra la segreteria regionale e l’area metropolitana è determinato dal regolamento regionale.

3. L’area metropolitana si dota di un proprio regolamento interno che disciplina gli organismi interni e le loro funzioni.

4. Può essere  istituita, per la sola città di Roma, in considerazioni delle sue particolari caratteristiche  un’apposita struttura denominata Città-Stato, dotata di propria autonomia.

5. La Città-Stato si dota di un proprio regolamento al pari delle aree metropolitane.

Articolo 46
(segretario territoriale)

1. Il Segretario territoriale viene eletto  in ogni comune o diverso ente nel quale si esercita l’attività del Sindacato con le modalità previste dal regolamento regionale.

TITOLO 6°  NORME GENERALI  E DI RINVIO

Articolo 47
(pari opportunità)

1. Nell’ambito dell’attività sindacale  la partecipazione e l’accesso alle cariche sono garantiti agli iscritti e alle iscritte secondo il principio della pari opportunità e del rifiuto di ogni discriminazione

Articolo 48
(norme di rinvio)

1. Il regolamento di attuazione del presente statuto dovrà essere redatto, in bozza, da un’apposita commissione di tre membri nominata dalla Segreteria Generale entro 90 giorni dall’approvazione dello statuto medesimo e presentato per l’approvazione alla Direzione Nazionale entro i successivi 60 giorni.

2. La Direzione Nazionale delibera l’approvazione del regolamento in sessione unica. Il regolamento ha decorrenza immediata dall’approvazione.

3. Il sindacato può liberamente aderire a federazioni sindacali europee che abbiano scopi sociali analoghi, nonché istituire, compatibilmente con le proprie risorse, sedi nell’ambito del territorio comunitario.

4. Le elezioni Sindacali dovranno essere effettuate di norma mediante voto segreto, eccettuate quelle attinenti l’approvazione dello statuto.

 5. Hanno diritto al voto, in tutti i gradi degli Organismi sindacali, coloro che sono regolarmente iscritti al Sindacato, e siano in regola con i pagamenti delle quote sindacali.

6. Le norme dell’art. 5 comma 3 entreranno in vigore a decorrere da un anno dall’approvazione del presente statuto al fine di razionalizzare l’organizzazione amministrativa e chiudere ogni contenzioso.

7. In deroga a quanto previsto dall’art. 12 comma 1 al fine di riorganizzare il sindacato sul territorio nazionale, il primo congresso successivo a questo, si svolgerà nei primi mesi dell’anno 2008.