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A cura di Daniele Marongiu,
Polizia Municipale di Genova
Parte Prima
Il Trattamento
Sanitario Obbligatorio
1 Introduzione
Il
Trattamento sanitario obbligatorio rappresenta l'ultima forma di
ricovero coatto ancora esistente nel nostro paese. Concepito fin
dall'inizio come uno strumento da rivedere, precisare e
correggere ma sempre e comunque terapeutico, il trattamento
sanitario obbligatorio non è mai stato, dal 1978 ad oggi, né
oggetto di alcuna modifica normativa né, per ammissione di chi
lo dispone e per l'esperienza di chi lo subisce, un
provvedimento effettivamente terapeutico. Come si esprime la
maggioranza degli psichiatri, il ricovero in Trattamento
sanitario obbligatorio, svolge, praticamente in ogni contesto e
circostanza, una funzione di "tampone", rispetto ad un'emergenza
familiare e sociale prima ancora che sanitaria. Probabilmente
anche a causa di questo utilizzo del Trattamento sanitario
obbligatorio come strumento, a carattere essenzialmente
repressivo, di contenimento e di difesa sociale, al di là degli
addetti ai lavori pochi sanno della sua esistenza o comunque
cosa esso sia.
Dopo l'emanazione della legge 180, la così detta legge Basaglia,
si sviluppò un grande dibattito intorno alla chiusura dei
manicomi ed alla futura nascita di servizi psichiatrici
territoriali volti a curare e non più a segregare. Le
discussioni e le riflessioni intorno all'unica forma di ricovero
coatto ancora ammessa dal legislatore italiano sono state scarse
e, comunque, svolte sempre in ambiti professionali ristretti
senza mai riuscire a coinvolgere l'opinione pubblica.
Un carattere innovativo si manifesta principalmente
nell'attenzione che la legge riserva alla tutela della dignità e
dei diritti fondamentali della persona che subisce un
Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale. Un
aspetto della legge, questo, che trova un fondamento diretto
nella nostra Costituzione, e che si esprime sia nelle norme di
principio sia attraverso disposizioni specificamente volte ad
offrire al paziente sottoposto a Trattamento sanitario
obbligatorio precisi strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale.
2. La malattia
mentale: il ricovero coatto
Nel 1946 venne pubblicato nella rivista "Sociology and
Social Research" un articolo di Lemert dal titolo "Ricovero
coatto e controllo sociale". In esso venivano resi noti i
risultati di una ricerca tesa a rilevare i principali
fattori implicati nell'internamento in ospedale psichiatrico
del malato di mente.
La tesi di Lemert, sulla quale convennero psichiatri,
operatori sociali del settore e studiosi delle malattie
mentali, era che la deviazione psicotica non costituisse in
se stessa la determinante fondamentale dei ricoveri. Al
contrario, assumono un ruolo decisivo nel processo di
internamento i differenti livelli di "vistosità" sociale
delle psicosi, quest'ultima intesa come potenzialità della
deviazione di generare tensione nell'organizzazione
familiare e nel contesto sociale. Ad esempio il
comportamento "esuberante e disgregante" che generalmente
tiene il maniaco nei confronti del gruppo risulta assai più
vistoso di quello che caratterizza lo schizofrenico.
In secondo luogo una variabile non trascurabile nel processo
di ricovero è rappresentata dal fatto che la tolleranza
manifestata dal gruppo nei riguardi del soggetto psicotico
varia in funzione di indicatori di status e di ruolo
(ovverosia età, sesso, stato civile, professione,
appartenenza etnica) ed anche in funzione del tempo e dello
spazio. A dimostrazione di ciò Lemert cita vari esempi: uno
psicotico apatico può sfuggire all'internamento se fa un
lavoro di routine, ma non se chiamato a svolgere un ruolo
che richiede elevata attenzione; una donna schizofrenica può
essere tollerata ed accudita dal marito qualora non abbia
figli, al contrario il doversi occupare dei bambini può
generare forti tensioni nell'entourage familiare. Anche la
dimensione temporale non può essere trascurata nell'analisi
dei casi di internamento, nel senso che il quoziente di
tolleranza deve essere posto in relazione con i vari cicli
della vita familiare (nascita, infanzia, adolescenza,
maggiore età, matrimonio, nascita dei figli, morte) e, più
in generale, con i cambiamenti lineari e periodici che si
registrano nella vita della collettività. Infine, riguardo
al luogo di residenza, Lemert verificò una maggiore
tolleranza nei confronti degli psicotici dimostrata
nell'ambito delle comunità rurali: "Qui è senza dubbio
coinvolto il maggior familismo della gente di campagna, e la
tendenza delle piccole comunità ad affrontare i problemi
senza ricorrere a vie formali". Viceversa nelle aree urbane
elementi come l'isolamento etnico, la scarsa comunicazione
sociale e la povertà degli scambi interpersonali si rivelano
decisivi nella spiegazione della bassa tolleranza
manifestata generalmente verso i malati mentali. In
proposito Lemert osservò fra l'altro come, nelle grandi
comunità urbane, le famiglie da una parte e le agenzie
sociali dall'altra, ricorressero al ricovero per ragioni
diverse. Mentre infatti la polizia ed i servizi psichiatrici
tendevano a prendere tale provvedimento principalmente in
casi di violenze, aggressioni, turbolenza, le famiglie
giungevano ad una simile iniziativa più frequentemente nei
casi in cui si riscontravano deliri ed allucinazioni.
La conclusione alla quale giunse Lemert fu che i due
principali fattori implicati nell'internamento fossero la
famiglia e la comunità (intesa nei suoi aspetti collettivi
più formali), e che l'internamento potesse essere indizio di
una minor tolleranza nei confronti del deviante piuttosto
che di un accentuarsi del suo comportamento psicotico.
Infine Lemert sottolineò come in determinati frangenti
l'internamento potesse avvenire prima che fosse raggiunto un
valore critico del quoziente di tolleranza. In tali casi i
sintomi psichiatrici, anche gravi, non hanno grande rilievo
(nel senso che non generano forti tensioni); piuttosto
l'internamento rappresenterebbe un espediente al quale
ricorrere nel quadro di un conflitto fra gruppi o interno ad
un gruppo. In particolare: i contrasti fra fazioni di
parenti che traggono origine da interessi di tipo materiale
o da contese per la custodia dei figli; le valutazioni
negative e le considerazioni di status ad opera di vicini,
datori di lavoro, medici, avvocati, compagnie di
assicurazione (che si vanno ad aggiungere a quelle dei
servizi psichiatrici), rappresentano tutti elementi che da
soli possono concorrere in misura rilevante al ricovero,
dimostrando così la fondamentale importanza assunta nel
processo di internamento dalle relazioni e dai processi
comunicativi entro cui è preso il soggetto.
Parte
Seconda
Il
contesto normativo del trattamento sanitario
obbligatorio
1.
Premessa
Il 16 maggio 1978 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica vedeva la luce la legge n. 180,
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
ed obbligatori". È a questa data che dobbiamo
fare riferimento per affrontare il tema
dell'organizzazione psichiatrica pubblica nel
nostro paese. Esiste per tutti, operatori del
settore e comune cittadino, un prima e un dopo
il 1978. La suddetta legge rappresenta infatti
uno spartiacque, non soltanto rispetto alle
norme e alla prassi precedente, ma anche al
sentire comune sulla malattia mentale,
nonostante, è opportuno sottolinearlo fin da
ora, non abbia incontrato, almeno in un primo
momento, l'approvazione incondizionata
dell'opinione pubblica, dei familiari dei malati
e di alcuni addetti ai lavori.
Essa ha ridisegnato i compiti ed i ruoli della
psichiatria, chiamata a darsi una nuova
identità, un nuovo mandato di tipo "sanitario" e
non più ispirato a finalità di ordine pubblico.
La legge 180 ha decretato la fine del manicomio,
mantenendo tuttavia la possibilità di adottare
soluzioni coercitive nei confronti dei malati di
mente. Attraverso un Trattamento sanitario
obbligatorio, provvedimento adottabile peraltro
soltanto in presenza di precisi e rigidi
presupposti e solamente rispettando una
complessa procedura, è ancora possibile disporre
misure restrittive della libertà personale - in
particolare il ricovero coatto - nei confronti
di un soggetto, il malato di mente, formalmente
ritenuto non più pericoloso a sé e agli altri,
ma soltanto (al pari degli altri infermi)
bisognoso di cure.
2. Fondamenti teorici e tratti istituzionali
del sistema manicomiale
La legge 13/5/1978, n. 180, ha posto fine al
vecchio sistema manicomiale basato
essenzialmente sulla legge n. 36 del 14
febbraio 1904, intitolata "Disposizioni sui
manicomi e sugli alienati. Custodia e cura
degli alienati". Questa legge infatti, salvo
alcune non trascurabili modifiche introdotte
nel 1968, regolava ancora l'assistenza
psichiatrica nel nostro paese. La normativa
del 1904 si ispirava, alla legge francese
del 1838. Quest'ultima delineava un sistema
a carattere sostanzialmente asilare, basato
sull'obbligatorietà del trattamento e sulla
nozione di pericolosità sociale dell'infermo
di mente. In verità la legge n. 36 già alla
sua nascita appariva vecchia: era infatti
stata elaborata in un momento in cui, negli
altri stati europei, si levavano già le
prime voci contro il sistema manicomiale e
si tentava il superamento del "modello"
francese.
Essa non si poneva alcun fine terapeutico o
riabilitativo, avendo piuttosto un diverso e
duplice scopo. Da una parte mantenere e
rafforzare una visione segregante della
malattia mentale, vista come una realtà da
occultare in quanto problema al quale la
nostra organizzazione sociale non vuole o
non è in grado di dare risposte diverse.
Dall'altra fornire strumenti di difesa e
controllo sociale verso la stessa, tali da
sollevare la società dal peso della presenza
di soggetti che, pur non essendosi resi
colpevoli di alcunché, suscitano paura e
creano disturbo all'ordine costituito.
Il concetto basilare e discriminante sul
quale la legge si fondava era quello della
pericolosità del malato mentale, o, per
usare il linguaggio di allora,
dell'alienato. Recitava infatti l'articolo
1: "Debbono essere custodite e curate nei
manicomi le persone affette per qualsiasi
causa da alienazione mentale quando siano
pericolose a sé o agli altri ...". La
pericolosità (verso sé stessi e/o verso gli
altri) rimaneva peraltro, senza altre
indicazioni, un concetto fin troppo
generico.
Il terzo criterio, che faceva scattare il
ricovero d'autorità in manicomio, era quello
del "pubblico scandalo", un parametro quindi
ancora più soggetto ai condizionamenti
culturali e storici, ma soprattutto
teoricamente più debole. Proseguiva infatti
l'articolo 1 "...o riescano di pubblico
scandalo e non siano e non possano essere
convenientemente custodite e curate fuorché
nei manicomi...".
Dunque la legge si disinteressava totalmente
degli alienati non pericolosi, i quali non
avrebbero sì subito alcuna limitazione della
propria libertà personale, ma ai quali non
veniva riconosciuto neanche alcun diritto
terapeutico, nonostante la dichiarata
finalità terapeutica della medicina.
Dalla sua nascita, agli inizi del XIX
secolo, fin quasi ad oggi la psichiatria si
è occupata del malato soltanto dal momento
in cui il suo comportamento diveniva
pericoloso. Solo a partire dalla legge n.
431 del 18 marzo 1968, intitolata
"Provvidenze per l'assistenza psichiatrica",
si riconosce l'opportunità, per chiunque
manifesti un disturbo psichico, e, come
accade per qualsiasi altro tipo di
infermità, di poter chiedere aiuto.
L'articolo 4 della suddetta legge infatti
affermava che "La ammissione in ospedale
psichiatrico può avvenire volontariamente,
su richiesta del malato, per accertamento
diagnostico e cura, su autorizzazione del
medico di guardia...".
Nel corso degli ultimi decenni quindi si è
registrato non soltanto un mutamento
dell'offerta assistenziale psichiatrica, ma
anche della domanda ad essa indirizzata.
Ma come disciplinava l'internamento in
manicomio la legge n. 36?
L'ammissione veniva stabilita in via
ordinaria dal pretore sulla base di un
certificato medico e su richiesta dei
parenti, dei tutori, "e di chiunque altro
nell'interesse degli infermi e della
società" (art. 2, comma 1 e 2). Ma ben
più spesso si ricorreva alla procedura del
ricovero d'urgenza, così regolamentato:
"L'Autorità locale di Pubblica sicurezza
può, in caso di urgenza, ordinare il
ricovero, in via provvisoria, in base a
certificato medico" (art. 2, comma 3),
essendo poi obbligata a riferirne entro tre
giorni al Procuratore del Re (poi della
Repubblica). L'estrema facilità con la quale
poteva esser disposto tale ricovero
d'urgenza, e la totale assenza di garanzie
per il paziente sia prima che durante la
procedura di ricovero, spiegano l'abuso che
è stato fatto di tale strumento.
Secondo il Regolamento di attuazione,
"Regolamento per la esecuzione della legge
14 febbraio 1904 n. 36", il certificato
medico che stabiliva la necessità del
ricovero doveva essere estremamente
dettagliato ed esauriente nell'indicare
l'indole dell'infermità mentale, i sintomi,
l'origine e il decorso di essa, enunciando
"in modo chiaro e particolareggiato"
i fatti dai quali "si deduca la manifesta
tendenza dell'individuo a commettere
violenza contro se stesso o contro altri o
ad uscire di pubblico scandalo" (art.
39). Sta di fatto che tale norma era
largamente disattesa e i suddetti
certificati si riducevano all'indicazione di
un generico stato psichico alterato, in
particolare la formula più ricorrente era
quella di "agitazione psicomotoria".
Ma l'aspetto più inquietante della vecchia
legislazione era forse rappresentato dalla
assenza di limiti temporali alla degenza.
Dopo un periodo massimo di osservazione di
circa un mese infatti scattava, su
indicazione del direttore, il procedimento
giudiziario che internava definitivamente il
paziente ed in conseguenza del quale questi
perdeva la sua capacità d'agire in senso
giuridico. Il ricovero diveniva definitivo
con un decreto emesso dal tribunale, che
deliberava su iniziativa del procuratore
della repubblica, al quale era trasmessa dal
direttore del manicomio una relazione
sull'infermo in seguito al suddetto periodo
di osservazione (art. 2, comma 2, legge
36/1904).
Un altro elemento che caratterizza la
degenza e l'organizzazione interna del
manicomio era il potere illimitato conferito
al direttore dell'istituto, sancito sia
dalla legge n. 36 che dal regolamento del
1909. Così l'articolo 4 della legge "Il
direttore ha piena autorità sul servizio
interno sanitario e l'alta sorveglianza su
quello economico per tutto ciò che concerne
il trattamento dei malati, ed è responsabile
dell'andamento del manicomio e della
esecuzione della presente legge nei limiti
delle sue attribuzioni. Esercita pure il
potere disciplinare nei limiti del seguente
articolo...". Il regolamento del 1909
ribadiva la posizione di assoluta preminenza
del direttore e stabiliva la responsabilità
degli infermieri nella sorveglianza dei
degenti. Coinvolgimento giuridico quest'ultimo
che, fra l'altro, determinò la resistenza
degli infermieri stessi nei confronti di
tentativi di alcuni medici, operati ancor
prima della legge n. 180, di liberalizzare
la vita dei degenti.
3. Gli anni cinquanta e sessanta: verso
un ripensamento del sistema
3.1. L'introduzione degli
psicofarmaci
Intorno agli anni cinquanta i
progressi registrati in ambito
terapeutico con l'introduzione, nel
secondo dopoguerra, degli
psicofarmaci, contribuirono a
smuovere le acque e a suscitare le
prime reazioni negative nei
confronti della legislazione
psichiatrica. In particolare il mese
di osservazione concesso dalla legge
prima dell'internamento definitivo,
cominciò ad apparire troppo breve
per poter portare a termine una
terapia.
Si trattò tuttavia di proteste e
obiezioni circoscritte all'ambiente
professionale. Le discussioni sulla
necessità di sostituire al concetto
di custodia quello di cura, di
introdurre servizi extra
ospedalieri, di prevedere un
ricovero volontario nell'ospedale
psichiatrico, non furono diffuse
dagli organi di informazione e non
varcarono quindi il confine degli
addetti ai lavori. Ogni proposta di
modifica cadde nel vuoto.
3.2. La rivoluzione degli anni
'60 - '70
In primo luogo l'emanazione
della legge n. 431 del 1968,ha
istituito alcune modifiche
salienti: la possibilità di
ricoveri volontari e la
trasformazione di ricoveri
coatti in volontari evitando
così il procedimento di
internamento definitivo, anche
se il regime di ammissione
volontaria viene concepito dal
legislatore del 1968 non come
misura sostitutiva, bensì
aggiuntiva rispetto a quella che
rimane la principale forma di
ammissione in istituto, ovvero
l'internamento obbligatorio. La
stessa legge istituisce i C.I.M.
(Centri di Igiene Mentale),
servizi per terapie
ambulatoriali psichiatriche e
psicoterapeutiche. Da questo
frangente il disturbo psichico
non è più visto come un problema
di ordine pubblico o di costume,
ma viene analizzato come una
malattia da curare. Lentamente
l'istituzione manicomiale viene
ritenuta incostituzionale, e
nasce una nuova fase di impegno
politico atto alla riforma di
tale sistema criticando il
manicomio non solo dal punto di
vista umano e scientifico ma
anche e soprattutto come luogo
di segregazione e ghettizzazione
della diversità.
Parte Terza
Il trattamento sanitario
obbligatorio
1. I diritti
fondamentali della
persona nella 180 e il
Trattamento sanitario
obbligatorio
Così dunque l'art.
1: "Gli
accertamenti e i
trattamenti sanitari
sono volontari...
possono essere
disposti
dall'autorità
sanitaria
accertamenti e
trattamenti sanitari
obbligatori nel
rispetto della
dignità della
persona e dei
diritti civili e
politici garantiti
dalla Costituzione,
compreso per quanto
possibile il diritto
alla libera scelta
del medico e del
luogo di cura... Nel
corso del
trattamento
sanitario
obbligatorio chi vi
è sottoposto ha
diritto di
comunicare con chi
ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i
trattamenti sanitari
di cui ai precedenti
commi devono essere
accompagnati da
iniziative rivolte
ad assicurare il
consenso e la
partecipazione da
parte di che vi è
obbligato...".
Si può configurare
l'art. 1 come una
sorta di norma di
principio, che
sancisce cioè alcuni
punti fermi,
fondamentali,
vincolanti per
qualsiasi
trattamento
obbligatorio, sia
esso disposto per
motivi psichiatrici
o genericamente
sanitari, fermo
restando comunque il
principio - la cui
fonte ispiratrice è
direttamente l'art.
32 della
Costituzione, ma che
fino ad ora non
aveva trovato alcuna
enunciazione in
termini così
generali e perentori
nella legislazione
ordinaria - del
consenso, della
volontarietà di ogni
intervento
sanitario. Ai sensi
dell'art. 1 il
Trattamento
sanitario
obbligatorio si
configura come
un'eccezione
espressamente
prevista e
disciplinata dal
legislatore (nel
pieno rispetto della
riserva di legge
sancita nel 2º comma
dell'art. 32 della
Costituzione): un
cittadino, purché
maggiorenne, può
rifiutare ogni cura,
salvo che la
malattia da cui è
affetto non sia
mentale o
contagiosa.
Il Trattamento
sanitario
obbligatorio per
malati di mente, di
cui si occupa nello
specifico l'art. 2
della 180 (e l'art.
34 della 833), deve
dunque considerarsi
come un'eventualità
del tutto
eccezionale, una
deroga espressamente
autorizzata - e
disciplinata nei
minimi dettagli -
dalla legge, al
principio del
necessario consenso.
Configurandosi la
volontarietà del
trattamento la
regola, e
l'obbligatorietà
come l'eccezione,
prima di giungere ad
uno strumento
sanitario coattivo
deve percorrersi
ogni strada che
possa rivelarsi
concretamente utile
al raggiungimento
del consenso. Si
comprende quindi il
senso e l'importanza
di una disposizione
come quella
contenuta nel comma
5 dell'art. 1:
"Gli accertamenti e
i trattamenti
sanitari
obbligatori...
devono essere
accompagnati da
iniziative rivolte
ad assicurare il
consenso e la
partecipazione da
parte di chi vi è
obbligato".
Il legislatore
precisa che il
carattere coercitivo
di un trattamento
non potrà mai
comprimere o
pregiudicare
l'esercizio "dei
diritti civili e
politici garantiti
dalla Costituzione".
Ciò significa che un
Trattamento
sanitario
obbligatorio non può
negativamente
incidere né sulla
capacità di diritto
privato, né sulla
capacità di diritto
pubblico del
paziente. La
fissazione di questa
ulteriore garanzia
non risulta casuale,
né, tanto meno,
un'inutile
ripetizione. Se con
la previsione del
rispetto della
dignità della
persona, si è voluto
"tutelare la persona
in tutte le sue
attribuzioni
(integrità
psico-fisica,
riservatezza,
identità, ecc.) ma
staticamente
considerata", col
riconoscimento dei
diritti civili e
politici
costituzionalmente
garantiti il
legislatore si è
mosso piuttosto "sul
terreno dello
sviluppo della
personalità del
cittadino".
2. Modalità e
luoghi di
svolgimento del
Trattamento
sanitario
obbligatorio.
Aspetti procedurali
2.1. La
continuità
terapeutica e i
servizi
psichiatrici di
diagnosi e cura
Riguardo
alle
modalità di
svolgimento
del
trattamento
sanitario
obbligatorio
per malattia
mentale
l'art. 6
della legge
180 premette
che "Gli
interventi
di cura e
riabilitazione
relativi
alle
malattie
mentali sono
attuati di
norma dai
servizi e
presidi
psichiatrici
extra
ospedalieri"
(così anche
l'art. 34
legge 833,
con la
precisazione
che deve
essere una
legge
regionale a
disciplinare
l'istituzione
di tali
servizi in
strutture
dipartimentali).
La gestione
del disturbo
psichiatrico,
compresi i
casi in cui
si renda
necessario
un
Trattamento
sanitario
obbligatorio,
è attribuita
quindi a
servizi di
natura
dipartimentale
costituiti
prima di
tutto da
strutture
territoriali.
La proposta
di
Trattamento
sanitario
obbligatorio
può però
prevedere
che le cure
vengano
prestate in
condizioni
di degenza
ospedaliera.
Ma soltanto
in presenza
di tre
requisiti,
in mancanza
di uno solo
dei quali
non è più
possibile
realizzare
un
Trattamento
sanitario
obbligatorio:
se esistono
alterazioni
psichiche
tali da
richiedere
urgenti
interventi
terapeutici;
se gli
stessi non
vengono
accettati
dall'infermo
e se non vi
sono le
condizioni
per adottare
tempestive
ed idonee
misure extra
ospedaliere,
dunque
soltanto se
il servizio
territoriale
non è in
grado di
svolgere la
sua
funzione. In
questo caso
inoltre la
proposta
medica
motivata
deve essere
convalidata
da parte di
un medico
della
struttura
Sanitaria
Pubblica.
Il
Trattamento
sanitario
obbligatorio
in
condizioni
di degenza
ospedaliera
si svolge in
appositi
servizi
psichiatrici
di diagnosi
e cura
situati
all'interno
degli
ospedali
generali.
Inoltre,
nell'intento
di evitare
di ricreare
all'interno
dei servizi
psichiatrici
di diagnosi
e cura dei
"piccoli
manicomi",
nuove
strutture
"totalizzanti"
negli
ospedali
stessi, la
legge 180,
all'art. 6
afferma che
i tali
servizi non
devono avere
un numero di
posti letto
superiore a
15.
2.2. Il
procedimento
Sempre a
garanzia
dei
diritti
fondamentali
del
cittadino,
il
legislatore
ha
inoltre
avuto
cura di
definire
dettagliatamente
l'iter
procedurale
che deve
essere
messo in
moto nel
caso in
cui si
renda
necessario
un
Trattamento
sanitario
obbligatorio
per
malattia
mentale.
Quanto
con la
vecchia
legge
era
facile
far
scattare
il
meccanismo
del
ricovero
coatto,
quanto
oggi è
complicato
e
macchinoso
(secondo
alcuni
anche
troppo)
ottenere
tale
provvedimento.
Di segno
fortemente
innovativo
e
garantista
è
l'intervento
del
sindaco,
volto,
nelle
intenzioni
del
legislatore,
a
connotare
ulteriormente
la
problematica
della
malattia
mentale
in senso
terapeutico-sanitario
e non
più come
una
questione
di
pubblica
sicurezza.
Come
sottolineato
in
precedenza,
la
vecchia
legge
conferiva
il
potere
di
disporre
il
ricovero
in
manicomio
all'autorità
giudiziaria,
nella
figura
del
pretore
quando
autorizzato
in via
provvisoria,
e del
tribunale
nell'ipotesi
di
ricovero
definitivo.
Nei casi
di
urgenza,
era
addirittura
l'autorità
di
pubblica
sicurezza
a
ordinarlo.
Attraverso
il nuovo
procedimento
di
Trattamento
sanitario
obbligatorio
il
ricovero
per
malattia
mentale
viene a
collocarsi
nella
sfera
sanitaria,
svincolandosi
così, su
di un
piano
formale,
da
qualsivoglia
collegamento
con
ambiti
di altra
natura,
precipuamente
dall'area
della
pubblica
sicurezza.
Inequivocabilmente
la legge
attribuisce
al
sindaco
che
dispone
il
provvedimento
la veste
di
"autorità
sanitaria
locale".
L'atto
amministrativo
attraverso
il quale
il
sindaco
esercita
i suoi
poteri
nel
suddetto
ambito
di
funzioni
e
servizi
di
competenza
statale,
ogni
qual
volta
egli
debba
imporre
ad un
soggetto
un
determinato
comportamento
- come
in
occasione
di un
Trattamento
sanitario
obbligatorio
-, è
l'ordinanza.
Non
scordiamoci
che
esercitando
il
potere
di
ordinanza,
e
soltanto
attraverso
l'esercizio
di tale
potestà
attribuitagli
in via
esclusiva,
il
sindaco
può far
sorgere
nei
confronti
di un
cittadino
un
obbligo
la cui
inosservanza
determina
una
sanzione.
Obbligo
che, in
ultima
analisi,
trova la
sua
legittimità
nella
circostanza
che il
sindaco,
nella
veste di
ufficiale
di
governo,
risulta
essere
il
soggetto
chiamato
ad
esprimere
e
soddisfare
un'esigenza,
ancora
una
volta,
di
mantenimento
dell'ordine
e
dell'equilibrio
sociale.
Esigenza
dunque
sottostante
anche ad
un
provvedimento
sanitario
come il
Trattamento
sanitario
obbligatorio.
Non a
caso, il
su
citato
art. 38
accomuna
le
attribuzioni
in
materia
di
ordine e
sicurezza
pubblica
a quelle
sanitarie,
ponendole
così
sullo
stesso
piano.
In
definitiva
quindi,
pur
andando
sicuramente
oltre le
originarie
intenzioni
del
legislatore
del
1978, si
chiederebbe
al
sindaco,
in
qualità
di
garante
dell'ordine
e della
sicurezza
della
comunità,
di
intervenire
con
l'ordinanza
di
Trattamento
sanitario
obbligatorio
negli
stessi
casi e
per le
stesse
esigenze
in
relazione
alle
quali
interveniva
l'autorità
giudiziaria
nella
precedente
legislazione:
la
garanzia
di una
pace, di
una
normalità
e
tranquillità
sociale
che la
comunità
non
vuole
più
turbate
da
elementi
di
disturbo
come i
malati
di
mente.
Qualora
invece
giungessimo
alla
conclusione
che il
sindaco,
adottando
un
ordinanza
di
Trattamento
sanitario
obbligatorio,
agisce
semplicemente
in
qualità
di
autorità
sanitaria
locale
ed in
quanto
capo e
rappresentante
della
comunità,
allora,
il suo
intervento,
almeno
sulla
carta,
potrebbe
connotare
in senso
terapeutico-sanitario,
e non
più
custodialistico-punitivo,
il
relativo
procedimento.
In
quest'ultimo
caso la
contemporanea
presenza
del
sindaco
e di
figure
sanitarie
sarebbe
volta a
realizzare
fra il
primo e
le
seconde
una
sorta di
reciproca
collaborazione
e
controllo,
ovvero
il
sindaco,
attraverso
una
verifica
sulla
regolarità
formale
della
proposta
del
medico,
garantirebbe
contro
eventuali
abusi
"sanitari".
D'altra
parte,
non
avendo
egli gli
strumenti
per
entrare
nel
merito
dell'effettiva
sussistenza
dei
presupposti
del
trattamento,
si
servirebbe
allo
scopo
della
USL, la
quale,
chiamata
a
convalidare
la
suddetta
proposta,
assumerebbe
le vesti
di
strumento
tecnico
utilizzato
dal
sindaco
al fine
di
acquisire
tutti
gli
elementi
di
valutazione
necessari
per
giustificare
l'esercizio
delle
sue
competenze.
Ad ogni
modo,
corredato
dalla
convalida
del
medico
della
struttura
sanitaria
pubblica
il
provvedimento
del
sindaco
(da
emanarsi
entro 48
ore dal
suddetto
atto di
convalida,
secondo
la
puntualizzazione
fornita
dall'art.
35,
comma 1,
legge
833)
deve
essere
notificato,
entro 48
ore dal
ricovero,
al
giudice
tutelare,
il
quale,
entro le
successive
48 ore,
"assunte
le
informazioni
e
disposti
gli
eventuali
accertamenti"
(art. 3,
legge
180/78
ed art.
35 legge
833/78),
può
convalidarlo
o meno
con
decreto
motivato.
In caso
di
mancata
convalida
il
sindaco
deve
disporre
immediatamente
la
cessazione
del
Trattamento
sanitario
obbligatorio
in
condizioni
di
degenza
ospedaliera.
Taluno
ha
inteso
vedere
nell'art.
3 un
tentativo
di
imitazione
del
procedimento
descritto
dall'art.
13,
comma 3
della
Costituzione
in tema
di
restrizioni
provvisorie
alla
libertà
personale.
In
particolare,
il
termine
di
quarantotto
ore
previsto
dalla
stessa
lettera
della
legge
per la
notificazione
del
provvedimento
del
sindaco
al
giudice,
ed entro
il quale
quest'ultimo
deve
convalidare
il
provvedimento
del
primo,
ricalcherebbe
gli
stessi
termini
richiesti
dal
comma 3
dell'art.
13 Cost
. Questo
perché,
pur
essendosi
abbandonato
il fine
di
difesa
sociale
nei
confronti
dei
malati
di mente
(da
realizzarsi
attraverso
la loro
custodia),
resta il
fatto
che i
Trattamenti
sanitari
obbligatori
in
condizioni
di
degenza
ospedaliera
comportano
comunque,
ed in
concreto,
una
limitazione
della
libertà
personale,
con
conseguente
e
necessario
intervento
dell'autorità
giudiziaria.
In
questa
versione
interpretativa
dunque,
l'intervento
dell'autorità
giudiziaria
contemplato
dall'art.
3,
sarebbe
sì volto
ad
impedire
restrizioni
della
libertà
personale,
ma non
in
quanto
insite e
connaturali
ad un
Trattamento
sanitario
obbligatorio
(se così
fosse
allora
il
provvedimento
dovrebbe
essere
adottato
direttamente
dall'autorità
giudiziaria
come in
precedenza
previsto),
piuttosto
perché
esse
potrebbero
delinearsi
come
diretta
conseguenza
di un
Trattamento
sanitario
obbligatorio
adottato
in
assenza
dei
rigidi
presupposti
di cui
all'art.
2. Ecco
perché
il
giudice
tutelare
non
interviene
nella
fase
dispositiva
del
ricovero
(riservata
alla
competenza
dei
sanitari
e del
sindaco),
quanto
invece
soltanto
una
volta
che
l'internamento
in
ospedale
si sia
già
verificato,
per
convalidarlo
o meno.
Tuttavia
è
innegabile
una
certa
ambiguità
di fondo
presente
in
questa
parte
della
legge, e
più in
generale
in un
provvedimento
così
ambivalente
come il
Trattamento
sanitario
obbligatorio.
Nella
stessa
relazione
del
Presidente
del
Consiglio
di
presentazione
alla
legge
180,
dopo
aver
affermato
che
l'organo
investito
del
potere
decisionale
in
occasione
di un
Trattamento
sanitario
obbligatorio,
essendo
"il fine
da
perseguire
un'esigenza
propriamente
sanitaria",
non può
essere
che
sanitario
e non
giudiziario
(ovvero
"al
momento,
il
sindaco
nella
sua
qualità
di
autorità
sanitaria"),
si
sottolinea
la
previsione
normativa
di
garanzie
giurisdizionali
riguardanti
"più
propriamente
gli
effetti
sulla
libertà
personale
che
conseguono
al
trattamento
obbligatorio",
confermando
implicitamente
la
"doppiezza"
sottostante
ad un
simile
intervento,
la cui
natura
sanitaria
non
elimina
inevitabili
restrizioni
alla
libertà
dell'individuo.
3.
Questioni
interpretative
sulla
disciplina
del
Trattamento
Sanitario
Obbligatorio
La
complessità
del
procedimento
da
attivare
per
ottenere
un
Trattamento
sanitario
obbligatorio
per
malattia
mentale
in
condizioni
di
degenza
ospedaliera,
ha
sollevato
perplessità
e
reazioni
contrastanti.
In
particolare
ne è
stata
sottolineata
l'eccessiva
lunghezza
e
macchinosità,
nonché
la
concentrazione
di
troppo
potere
decisionale
nelle
mani
delle
autorità
amministrative
piuttosto
che
in
quelle
dei
sanitari.
Bisogna
non
scordare
tuttavia
che
i
numerosi
oneri
burocratici
imposti
dalla
legge,
riflettono
la
preoccupazione
di
evitare
un
ricorso
sproporzionato
al
Trattamento
sanitario
obbligatorio
che
ne
snaturerebbe
la
natura
di
extrema
ratio,
di
strumento
terapeutico
attivabile
soltanto
quando
tutti
i
tentativi
volti
ad
ottenere
un
consenso
del
paziente
alle
cure
siano
falliti,
e
non
di
fronte
a
situazioni
di
urgenza,
che
per
carenze
organizzative
o
per
incapacità
dei
servizi
territoriali,
non
si è
in
grado
di
gestire
diversamente.
Non
solo.
Il
legislatore
ha
voluto
circondare
tale
misura
di
tutta
una
serie
di
garanzie,
anche
procedimentali,
percependo
i
connotati
del
tutto
peculiari
di
un
simile
intervento
sanitario,
volto
a
curare
non
un
apparato
o un
organo,
ma
una
persona
nella
sua
interezza,
i
suoi
comportamenti
e
atteggiamenti,
pur
sempre
espressione
di
quelle
libertà
tutelate
con
forza
dalla
Costituzione.
Un
provvedimento
dunque,
il
Trattamento
sanitario
obbligatorio,
che
viene
ad
incidere
drammaticamente
sulla
libertà
del
soggetto
e la
cui
adozione
quindi
non
può
non
essere
accompagnata
da
mille
cautele
ed
accorgimenti.
Anzi,
proprio
per
questo
è
stata
manifestata
la
preoccupazione
che
il
ruolo
del
sindaco
nel
disporre
il
ricovero,
soprattutto
nelle
grandi
città,
sia
meramente
burocratico
senza
che
sia
svolto
un
effettivo
controllo
sulla
procedura,
risolvendosi
il
tutto
al
riempire
moduli
"preconfezionati".
Strettamente
connesse
alla
questione
della
complessità
del
procedimento
di
Trattamento
sanitario
obbligatorio,
sono
le
critiche
mosse
all'assoluta
brevità
del
periodo
automatico
di
durata
del
ricovero
(sette
giorni),
giudicata
insufficiente
per
avviare
un
progetto
terapeutico
adeguato,
col
rischio
che
si
aggredisca
l'infermo
con
dosi
massicce
di
psicofarmaci,
per
ottenere
i
massimi
risultati
nel
minor
tempo
possibile.
È
vero
che
il
sanitario
responsabile
del
servizio
psichiatrico
può
chiedere
al
sindaco
una
proroga
motivata,
ma
tale
richiesta
fa
scattare
nuovamente
l'articolato
iter
burocratico
descritto
nella
legge.
La
proroga
dunque
richiede
tempi
lunghi
e
risulta
esser
vincolata
più
alle
necessità
burocratiche
che
a
quelle
terapeutiche.
In
realtà
le
scelte
del
legislatore
sembrano
esser
dettate
anche
questa
volta
dalla
paura
di
vedere
riprodotte
situazioni
segreganti
e
isolanti,
anzi
possiamo
affermare
che
il
ricovero
di
per
se
stesso
è
percepito
come
segregante
ed
emarginante.
È
possibile
intravedere
a
questo
punto
un
elemento
di
contraddizione
nella
legge
la
quale,
se
da
una
parte
configura
l'ospedale
generale
in
cui
deve
effettuarsi
il
ricovero
non
come
un
luogo
d'internamento
sostitutivo
del
manicomio
ma
soltanto
come
uno
dei
settori
di
intervento
collegato
con
il
territorio,
dimentica
forse
la
rigida
organizzazione
e
l'isolamento
dell'ospedale,
la
logica
del
quale
rimane
quella
della
netta
separazione
fra
le
varie
divisioni
che
lo
compongono
e
fra
queste
e la
società
esterna.
Il
pericolo
quindi
è
quello
di
spostare,
tradendo
le
intenzioni
del
legislatore,
la
centralità
dell'intervento
psichiatrico
dal
territorio
all'ospedale
e di
configurare
questo
come
una
nuova
struttura
emarginante
e
ghettizzante.
3.1.
L'esecuzione
dell'ordinanza
del
sindaco
Una delle prime incertezze è stata manifestata in ordine alla questione della esecuzione dell'ordinanza del sindaco che dispone il Trattamento sanitario obbligatorio. La legge non indica infatti chi debba procedervi. In proposito è doveroso rammentare che il Regolamento del 1909 attribuiva espressamente all'autorità di Pubblica Sicurezza "l'avviamento dell'alienato al luogo di cura", in coerenza con la nozione di pericolosità del malato di mente e con l'obiettivo di difesa sociale che sottostavano alla normativa dell'epoca. Il superamento di tale norma da parte della legge 180 è stato sì attuato, ma in termini meramente abrogativi, non essendo stata formulata alcuna soluzione alternativa. Ecco che si sono susseguiti così dubbi, incertezze, interpretazioni e pareri discordanti.
Le posizioni più conservatrici sono state assunte da coloro i quali hanno affermato la natura di operazione di polizia amministrativa del prelevamento coatto del malato di mente, in virtù della natura di provvedimento amministrativo diretto alla generale tutela degli interessi della collettività che riveste il Trattamento sanitario obbligatorio: un'ordinanza emessa dal sindaco quale autorità sanitaria locale. Da combinate disposizioni di legge (DPR 191/1979; DPR 616/1977; L. 382/1975; art. 221 cod. Proc. Pen.) l'esecuzione di un provvedimento sanitario emesso dal sindaco, quale il Trattamento sanitario obbligatorio, si profilerebbe come compito della polizia municipale. Pertanto, al personale dei servizi psichiatrici, dovrebbero affiancarsi sempre gli agenti di Polizia Municipale.
Questa è comunque l'opinione, occorre sottolinearlo, di chi vede nel trattamento sanitario obbligatorio un intervento con un duplice obiettivo: terapeutico (realizzato questo dunque attraverso l'équipe psichiatrica) e costrittivo, in sostanza ancora di difesa sociale (ecco quindi fornita la giustificazione all'intervento, non eventuale ma necessario e concorrente con quello del personale sanitario, della polizia municipale, corpo peraltro poco caratterizzato in senso repressivo). O comunque di chi ritiene che in questa fase di accompagnamento dell'infermo di mente al luogo di cura si esplichi, non un'attività sanitaria, ma di tutela della sicurezza dei cittadini.
Nello stesso senso ma più pacatamente, è stato sottolineato che l'esecuzione di un'ordinanza non si configura come un atto sanitario e che dunque il personale di cui si deve servire il sindaco non è individuabile in via esclusiva fra quello sanitario. In particolare, qualora ogni intervento del personale sanitario si mostri vano, rendendosi necessario l'uso della coazione fisica per vincere la resistenza opposta dal paziente, subentra la competenza della polizia municipale, tenendo presente che anche in questo momento, così come durante tutta l'esecuzione dell'ordinanza, la presenza del personale del servizio psichiatrico resta obbligatoria, a perenne garanzia della tutela della salute dell'interessato.
Il Pretore di Monfalcone, poco più di un anno dopo l'emanazione della legge 180, chiamato a pronunciarsi su un caso di imputazione del reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all'art. 328 del C.P., avverso un agente di P.M. che aveva omesso di dare esecuzione a un'ordinanza del sindaco riguardante un Trattamento sanitario obbligatorio (esecuzione che implicava un costringimento fisico nei confronti della paziente che si rifiutava di salire in ambulanza), ha affermato che la competenza in ordine al prelievo e all'accompagnamento al luogo di cura del paziente psichiatrico sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, atto questo non più di polizia, ma mera operazione sanitaria, è del personale medico ed infermieristico, anche nel caso si renda necessario il ricorso a forme di coercizione fisica. Si potrà ricorrere, in via del tutto eccezionale, alla Forza Pubblica (intesa sempre come Polizia Municipale), soltanto se si profila la commissione di qualche grave reato o un serio perturbamento dell'ordine pubblico da parte del malato, che metta a repentaglio l'incolumità e la sicurezza dei consociati. D'altra parte, qualora l'uso di mezzi coercitivi si renda necessario, il personale psichiatrico non può e non deve esser lasciato solo, altrimenti si rischierebbe di restituirgli quei poteri coattivi, di tutela dell'ordine pubblico, quindi extra sanitari, che gli conferiva la vecchia legislazione. Questa è la soluzione più coerente, sostiene il pretore, con lo spirito della legge del 1978, la quale ha ripudiato ogni presunzione assoluta di pericolosità del malato e ogni conseguente affidamento della materia alla competenza della Polizia di Sicurezza. A sostegno di tale decisione il pretore cita un parere emesso dall'Avvocatura dello Stato nell'ottobre del 1979 in merito ad un quesito posto dal Ministero degli Interni (Direzione Generale di Pubblica Sicurezza) volto a definire a chi spetta, a seguito della nuova normativa psichiatrica il compito dell'avviamento dell'alienato al luogo di cura.
D'altra parte, si aggiunge nella sentenza, la suddetta legge ha voluto restituire all'infermo di mente il suo status giuridico-sociale di persona ammalata, e perciò configura l'intervento del sindaco come intervento di un'autorità sanitaria. Conseguentemente anche il prelievo e il trasporto del malato di mente deve intendersi come un'operazione sanitaria a tutela della salute del malato stesso, che il personale sanitario meglio di chiunque altro è in grado di effettuare.
La pronuncia del Pretore di Monfalcone si dimostra particolarmente interessante, non soltanto perché risulta essere l'unica concernente la spinosa questione dell'esecuzione del provvedimento di Trattamento sanitario obbligatorio, ma anche e soprattutto perché fondamentalmente disattesa nella pratica. Come vedremo infatti normalmente l'ordinanza di ricovero viene eseguita dai vigili. Il sindaco non si serve della polizia municipale, soltanto di fronte a soggetti particolarmente tranquilli che vengono accompagnati in ospedale dal personale sanitario o dai familiari. Caso, quest'ultimo, abbastanza raro, considerati i presupposti di un Trattamento sanitario obbligatorio, un provvedimento al quale si ricorre in circostanze drammatiche ed in presenza di situazioni familiari esasperate.
3.2. Il problema della contenzione fisica e della sorveglianza nel corso di un Trattamento sanitario obbligatorio
La necessità di un chiarimento si è sentita anche riguardo ad un'altra questione "scottante", ovvero quella della possibilità o meno di usare mezzi di coercizione fisica, laddove si rendano necessari, durante il Trattamento sanitario obbligatorio.
I dubbi sono sorti per il fatto che, al contrario della vecchia legislazione che nelle disposizioni di attuazione disciplinava nei dettagli tale aspetto, la nuova legge tace sul punto. Al riguardo deve osservarsi fra l'altro che il regolamento del 1909 conteneva sulla questione disposizioni sorprendentemente illuminate, rispetto alla legge 36/1904 affermava infatti: "nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto". Sta di fatto comunque che tale normativa, anche se in via del tutto eccezionale, permetteva la contenzione fisica e di essa si faceva largo uso.
C'è anche chi però, appellandosi allo "stato di necessità" nel quale possono trovarsi in situazioni particolarmente drammatiche gli psichiatri dei servizi di diagnosi e cura, riconosce loro il potere di decidere l'uso di tali misure mediante l'impiego di strumenti farmacologici o fisici. Precisando peraltro che deve essere una ponderata valutazione del bilancio rischio-beneficio, indicazioni-controindicazioni, a guidare la decisione dello psichiatra, e che sono sempre queste ultime a dover essere più attentamente soppesate. Senza scordare infine che ogni eventuale responsabilità per effetti dannosi in capo al paziente ricade sul medico stesso.
Parte Quarta
Problematiche operative
4.1 Contenzione fisica
Molto spesso siamo chiamati a svolgere questo non certo simpatico compito che, come abbiamo detto è di esclusiva competenza della Polizia Municipale o Locale, anche se la legge e le sentenze ci attribuiscono compiti di "controllo" nella realtà dei fatti siamo noi a dover accompagnare coattivamente il malato presso la struttura ospedaliera esponendoci a non pochi rischi.
Troppo spesso i malati psichiatrici, non sono affetti da sole malattie mentali, ma proprio a causa di queste possono essere affetti da scabbia, TBC, epatite C, HIV o altre malattie veneree facilmente trasmissibili; dobbiamo quindi essere dotati di tutti i sistemi di protezione atti alla salvaguardia della nostra salute.
I mezzi più semplici ed idonei sono:
D'altro canto, non sempre i soggetti sottoposti a TSO sono catatonici, quindi passivi, molto spesso, infatti, rifiutano le cure in quanto ritengono di essere "sani" o peggio ancora perseguitati dai familiari e dal medico, in questo caso, gli operatori che eseguono il TSO, sono "nemici" dei pazienti, questi cercheranno di sottrarsi con tutti i mezzi a loro disposizione al ricovero spinti da "spirito di sopravvivenza".
Frequentemente gli operatori devono contenzionare i pazienti ricorrendo anche all'uso della forza fisica. Nella mia esperienza personale mi sono trovato spesso a contenzionare pugili, esperti di arti marziali, soggetti con costituzioni fisiche ragguardevoli, a volte sotto l'effetto di sostanze eccitanti quali cocaina o anfetamine, tutto questo unito crea un insieme difficilmente gestibile da parte di una pattuglia genericamente composta da due unità. Dalla colluttazione che ne derivano lesioni sia per il malato che per gli operatori. Tutto ciò non è certo nello spirito della legge 180 che insiste sul rispetto dei diritti del malato, in modo particolare per quanto concerne la sua integrità fisica e ancor meno nel fatto che noi operatori dovremmo sorvegliare sul rispetto dei diritti. Non dimentichiamo poi che non è certo meno importante la nostra salute ed integrità fisica.
A questo scopo è stato studiato un metodo per "affrontare" in modo sicuro il soggetto oggetto del TSO, questo strumento è composto da un cuscino che permette di avvicinare il malato e "stringerlo all'angolo" senza provocargli lesioni. Tale strumento è dotato di una bomboletta di OC a getto balistico al fine di "fermare" le eventuali reazioni violente, senza provocare o subire alcun danno.
Una metodologia simile seppur differente nell'approccio viene adottata negli USA, come prima cosa bisogna sottolineare il fatto che in questo stato il malato mentale è ancora considerato come un problema di ordine pubblico e che negli Stati Uniti vi è una libera circolazione delle armi da fuoco. La pattuglia che si occupa dei TSO è composta da tre unità che procede incolonnata verso il malato; il primo operatore è dotato di uno scudo balistico, che protegge se e gli altri operatori ed una pistola, il secondo di una bombola di OC ed il terzo di armamento non letale. In caso di resistenza attiva, seguendo l'indice di reazione vengono usate in ordine l'OC, l'armamento non letale ed infine la soluzione finale, dall'inserimento di questo protocollo operativo, gli infortuni sono passati dal 30% allo 0%.
Quindi in una realtà sociale come quella italiana l'utilizzo di sistemi non letali porterebbe la percentuale d'infortunio molto vicino allo zero.
4.2 Burocrazia
Come abbiamo avuto modo di notare il TSO è disposto su ordinanza del Sindaco su proposta del sanitario, in piccole città o nei paesi non è certo difficoltoso reperire il Sindaco nel caso in cui i sanitari ritengano di dover sottoporre un soggetto a TSO, ma nelle grandi città, se non addirittura nelle città metropolitane tutto ciò non è affatto semplice.
I vari comandi si sono organizzati nel modo più svariato possibile, alcuni hanno presso il comando le ordinanze firmate in bianco, altri svegliano il Sindaco, altri ancora attendono l'ordinanza, con non pochi problemi: il paziente non è presso il proprio domicilio, o in caso di altri disguidi, tutto l'iter burocratico deve ripetersi, e considerando che il TSO è un atto urgente per la salute del paziente, non è certo attuabile.
4.2.1 Soluzione operativa
Nella pratica, la frequenza degli interventi e la distribuzione degli stessi nelle ventiquattro ore, nonché la vastità del territorio comunale, rendono impossibile l'attuazione della procedura di protocollo. Quindi il medico nelle condizioni previste anticipa l'Ordinanza del Sindaco e redige, oltre alla "proposta di TSO", lo "stato di necessità" che non è altro che una dichiarazione sottoscritta nella quale attesta si aver "constatato la sussistenza di un potenziale stato di pericolo per l'incolumità e la salute del sig. … nato a … il … residente in… affetto da… e ne dispone, considerato il concreto ed attuale stato di necessità, l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di … per i necessari accertamenti e cure" Tale dichiarazione si rifà all'art. 54 C.P. che sancisce la non punibilità per chi opera per salvare se stesso o altri da una situazione di pericolo; il sanitario intervenuto quindi ha la possibilità di prestare le cure necessarie per la salute del paziente e, nello stesso tempo, tutela se stesso e gli operatori intervenuti per il TSO da possibili querele per sequestro di persona (art. 605 C.P.) e per la violazione dell'art. 32 della Costituzione della Repubblica per cui "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Gli Operatori di P.M. quindi una volta accompagnato il paziente presso la struttura ospedaliera, acquisito lo "stato di necessità", redigono una relazione di servizio sull'intervento che viene inoltrata all'ufficio comunale competente, dove viene redatto il provvedimento del Sindaco ed entro quarantotto ore dall'esecuzione del TSO viene notificato al Giudice Tutelare presso la Procura della Repubblica.
In questo modo si ha la possibilità di effettuare il TSO in modo tempestivo e con tutte le coperture giuridiche per gli operatori intervenuti.
Codice di Deontologia Medica
TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA
Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978
ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (articoli 33, 34, 35 e 64)
Art. 33
(NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED OBBLIGATORI)
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34
(ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA MENTALE)
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35
(PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA MENTALE E TUTELA GIURISDIZIONALE)
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
(NORME TRANSITORIE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA)
La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.
Tratto da: Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 360 del 28 dicembre 1978.
Costituzione della repubblica
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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