SULPM ROMA

Legge  7  marzo  1986,  n.  65

(in  Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62).

 

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno  approvato;

   Il Presidente della Repubblica:

   Promulga la seguente legge:

  

                               Art. 1.

 

                   Servizio di polizia municipale.

 

  1. I comuni svolgono la funzione di polizia locale. A tal fine, può

essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

  2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle

forme associative previste dalla legge dello Stato.

 

                               Art. 2

 

                        Funzioni del sindaco.

 

  Il  sindaco  o  l'assessore  da  lui delegato, nell'esercizio delle

funzioni di cui al precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila

sull'espletamento  del  servizio  e  adotta  i provvedimenti previsti

dalle leggi e dai regolamenti.

 

 

                               Art. 3.

 

            Compiti degli addetti al servizio di polizia

                             municipale.

 

  Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale  esercitano nel

territorio  di  competenza  le  funzioni istituzionali previste dalla

presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni,

con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,

quando  ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta

dalle competenti autorita’.

 

 

 

                               Art. 4.

 

            Regolamento comunale del servizio di polizia

                             municipale.

 

  I  comuni  singoli o associati adottano il regolamento del servizio

di   polizia   municipale,   che   in   particolare,  deve  contenere

disposizioni intese a stabilire:

  1)  che  le  attivita’  vengano  svolte  in uniforme; possono essere

svolte  in  abito  civile  quando ciò sia strettamente necessario per

l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

  2)  che  i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i

compiti  assegnati  ineriscano  alle funzioni di polizia municipale e

purche’   la   disciplina   rimanga   quella   dell'organizzazione  di

appartenenza;

  3)  che l'ambito ordinario delle attivita’ sia quello del territorio

dell'ente  di  appartenenza  o  dell'ente presso cui il personale sia

stato comandato;

  4)  che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi

particolari:

    a)  sono  autorizzate  le missioni esterne al territorio per soli

fini di collegamento e di rappresentanza;

    b)  le  operazioni  esterne  di polizia, d'iniziativa dei singoli

durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita’

dovuto  alla  flagranza  dell'illecito  commesso  nel  territorio  di

appartenenza;

    c)  le  missioni  esterne  per  soccorso  in  caso  di calamita’ e

disastri,  o  per  rinforzare  altri  Corpi  e servizi in particolari

occasioni  stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di

appositi  piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di

esse va data previa comunicazione al prefetto.

 

 

                               Art. 5.

 

      Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di

                         pubblica sicurezza.

 

  1.   Il  personale  che  svolge  servizio  di  polizia  municipale,

nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle

proprie attribuzioni, esercita anche:

    a)  funzioni  di  polizia  giudiziaria,  rivestendo a tal fine la

qualita’  di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o

di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria, riferita ai responsabili del

servizio  o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo,

ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

    b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo

unico  delle  norme sulla circolazione stradale approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

    c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3

della presente legge.

  2.  A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa

comunicazione   del   sindaco,  la  qualita’  di  agente  di  pubblica

sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

    a) godimento dei diritti civili e politici;

    b)  non  aver  subito  condanna  a pena detentiva per delitto non

colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

    c)  non  essere  stato  espulso  dalle  Forze  armate o dai Corpi

militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

  3.  Il  prefetto,  sentito  il  sindaco,  dichiara la perdita della

qualita’ di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno

di alcuno dei suddetti requisiti.

  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  agente  o  di ufficiale di

polizia  giudiziaria  e di agente di pubblica sicurezza, il personale

di   cui   sopra,   messo   a   disposizione   dal  sindaco,  dipende

operativamente  dalla  competente  autorita’ giudiziaria o di pubblica

sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita’ e il

sindaco.

  5.  Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale  ai quali è

conferita  la  qualita’ di agente di pubblica sicurezza (portano – modificato

legge 127/97 con) possono, previa deliberazione in tal senso

del consiglio comunale, portare, senza licenza,  le  armi,

di cui possono essere dotati in relazione al tipo di  servizio

 nei  termini  e  nelle modalita’ previsti dai rispettivi regolamenti,  

anche   fuori   dal   servizio,  purché   nell'ambito territoriale 

dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4.

Tali  modalita’  e  casi sono stabiliti, in via generale, con apposito

regolamento  approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita

l'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia.  Detto  regolamento

stabilisce  anche  la  tipologia, il numero delle armi in dotazione e

l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

 

 

 

                               Art. 6.

 

            Legislazione regionale in materia di polizia

                             municipale.

 

  1. La potesta’ delle regioni in materia di polizia municipale, salve

le  competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei

principi stabiliti dalla presente legge.

  2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

    1)  stabilire  le  norme generali per la istituzione del servizio

tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

    2)   promuovere   servizi  ed  iniziative  per  la  formazione  e

l'aggiornamento   del   personale  addetto  al  servizio  di  polizia

municipale;

    3)  promuovere  tra  i  comuni le opportune forme associative con

idonee iniziative di incentivazione;

    4)  determinare  le caratteristiche delle uniformi e dei relativi

distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale

dei  comuni  della  regione  stessa  e  stabilire  i criteri generali

concernenti  l'obbligo e le modalita’ d'uso. Le uniformi devono essere

tali  da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze

di polizia e delle Forze armate dello Stato;

    5)  disciplinare  le  caratteristiche dei mezzi e degli strumenti

operativi  in  dotazione  ai  Corpi o ai servizi, fatto salvo, quanto

stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.

 

 

                               Art. 7.

 

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo o giuridico

                           del personale.

 

  1.  I  comuni  nei  quali  il  servizio  di  polizia municipale sia

espletato  da  almeno  sette  addetti  possono  istituire il Corpo di

polizia  municipale,  disciplinando  lo stato giuridico del personale

con  apposito  regolamento, in conformita’ ai principi contenuti nella

legge 29 marzo 1983, n. 93.

  2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

    1)  il  contingente  numerico  degli addetti al servizio, secondo

criteri di funzionalita’ e di economicita’, in rapporto al numero degli

abitanti  del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e

alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche

della comunita’ locale;

    2)  il  tipo  di  organizzazione  del  Corpo, tenendo conto della

densita’  della popolazione residente e temporanea, della suddivisione

del  comune  stesso  in  circoscrizioni  territoriali  e  delle  zone

territoriali costituenti aree metropolitane.

  3.   I   comuni   definiscono   con   regolamento  l'ordinamento  e

l'organizzazione  del  Corpo  di polizia municipale. L'ordinamento si

articola di norma in:

    a) responsabile del Corpo (comandante);

    b) addetti al coordinamento e al controllo;

    c) operatori (vigili).

  4.  L'organizzazione  del Corpo deve essere improntata al principio

del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le

dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in

modo da assicurare la funzionalita’ e l'efficienza delle strutture del

Corpo.

  5. Nel caso di costituzione di associazione , ai sensi dell'art. 1,

comma  2,  il  relativo  atto costitutivo disciplinera’ l'adozione del

regolamento  di  cui  al  presente  articolo,  fissandone i contenuti

essenziali.

 

 

                               Art. 8.

 

                          Titoli di studio.

 

  I  titoli  di  studio per l'accesso alle qualifiche, previste dalla

presente  legge  sono  stabilite  in  sede di accordo nazionale per i

dipendenti degli organi locali.

 

 

                               Art. 9.

 

             Comandante del Corpo di polizia municipale.

 

  1.  Il  comandante  del  Corpo di polizia municipale Š responsabile

verso  il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego

tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

  2.  Gli  addetti alle attivita’ di polizia municipale sono tenuti ad

eseguire  le  direttive  impartite  dai  superiori gerarchici e dalle

autorita’  competenti  per i singoli settori operativi, nei limiti del

loro stato giuridico e delle leggi.

 

 

                              Art. 10.

 

      Trattamento economico del personale di polizia nicipale.

 

  1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in

livelli   retributivi   determinati   in   relazione   alle  funzioni

attribuite.

  2.  Le  indennita’  attualmente previste dall'art. 26, quarto comma,

del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347,

in  sede  di  accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29

marzo  1983,  n.  93,  possono  essere elevate fino al limite massimo

dell'ottanta  per  cento  dell'indennita’  di  cui  all'art. 43, terzo

comma,  della  legge  1ø aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia

attribuito  l'esercizio  di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della

presente  legge.  L'aumento  non  compete  al  personale  comandato o

collocato  in  posizione  che  non  comporti l'effettivo espletamento

delle anzidette funzioni.

  3.  L'indennita’  di  cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del

decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non Š

cumulabile con qualsiasi altra indennita’.

 

 

                              Art. 11.

 

               Comunicazione dei regolamenti comunali.

 

  I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere

comunicati  al  Ministero dell'interno per il tramite del commissario

del Governo.

 

 

                              Art. 12.

 

                 Applicazione ad altri enti locali.

 

  1.  Gli  enti  locali  diversi  dai  comuni svolgono le funzioni di

polizia  locale  di  cui  sono  titolari,  anche  a mezzo di appositi

servizi;  a  questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli

2,  6,  8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed

ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

  2.  E’  altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della

presente  legge  in  favore  del personale di vigilanza, in relazione

alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.

 

 

                              Art. 13.

 

          Decorrenza dell'indennita’ prevista dall'art. 10.

 

  L'indennita’   prevista  dall'art.  10  della  presente  legge  sara’

corrisposta  a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per

il  personale  dipendente degli enti locali successivo all'entrata in

vigore della presente legge.

 

 

                              Art. 14.

 

                  Copertura dell'onere finanziario.

 

  All'onere  finanziario  derivante  dall'attuazione  della  presente

legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita’

dei  propri  bilanci  e  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio

statale.