PIATTAFORMA S.U.L.P.M.
Il presente Contratto, da ora denominato C.C.D.I., è costituito da due distinti accordi contrattuali per il personale della Polizia Municipale e per il restante personale comunale.
Il CCDI ha durata quadriennale e si applica a tutti i dipendenti dell’Amministrazione con contratto a tempo determinato e indeterminato, esclusi i dirigenti, e può essere disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
Le disposizioni contrattuali, in caso di disdetta intervenuta nella fase di naturale decadenza, rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo C.C.D.I.
per il personale della Polizia Municipale
TITOLO
I – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
La
delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comma
dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è individuata con provvedimento del
Comandante del Corpo sulla base delle linee di indirizzo della Giunta Comunale.
La
delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma
dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è composta da:
§ Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Roma (R.S.U.) del punto negoziale del Corpo della Polizia in numero complessivamente non superiore a quindici unità
§ Un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale di categoria firmataria del CCNL
§ Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire comunicazione dei R.S.U. facenti parte delle delegazioni trattanti
Il presente contratto ha validità quadriennale e comunque per tutta la vigenza del CCNL ________ , fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiederne la revisione almeno tre mesi prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.
Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione ed alle modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo, con cadenza biennale le parti attivano la verifica congiunta dell’applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI.
Artico 3
- Relazioni sindacali e
partecipazione
Il sistema delle relazioni sindacali deve consentire l’agibilità delle rappresentanze sindacali; l’Amministrazione, pertanto, concede l’uso delle attrezzature dell’Ente, ivi incluso la possibilità di usufruire della Rete internet onde consentire la ricezione e trasmissione di messaggi e documentazione, relativi a problematiche del lavoro e sindacali, consentendo la partecipazione di tutti i dipendenti ai vari processi interconnessi anche tramite bacheca elettronica. Per le RSU e le OO.SS. saranno messi a disposizione idonei spazi per le bacheche e per le riunioni di lavoro e rappresentanza.
Articolo 4 - Protocollo delle relazioni sindacali
A norma dell’art. 3 del CCNL, le relazioni sindacali nel Corpo della Polizia Municipale del Comune di Roma sono improntate ai principi di lealtà e correttezza, nel quadro di un impegno comune per sviluppare sia la qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini che la professionalità e le condizioni di lavoro dei dipendenti.
I dirigenti preposti ai Gruppi e alle Unità Organizzativa sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI. La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la coerenza delle relazioni sindacali in ogni articolazione del Corpo. Il Comandante generale, in caso di inottemperanza della Dirigenza, esercita i poteri sostitutivi previsti dal Regolamento del Corpo.
Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione delle norme del CCDI, su motivata richiesta di una delle parti, sono esaminate dalle delegazioni trattanti a livello centrale. L’interpretazione autentica resa in tale sede è espressa in un verbale interpretativo, vincolante per le parti in ogni articolazione del Corpo.
L’indizione
di uno sciopero, anche se riguardante solo alcuni uffici o alcune categorie di
dipendenti, è notificata al Comandante del Corpo dalle organizzazioni sindacali
promotrici con almeno 10 giorni di preavviso.
Il preavviso deve contenere la data, l’orario e le sedi di lavoro
interessate.
La
delegazione trattante di parte pubblica deve convocare le organizzazioni
promotrici entro tre giorni dal preavviso per tentare di superare le ragioni
della controversia.
L’Amministrazione
cura tempestivamente l’informazione ai cittadini e l’organizzazione delle
prestazioni indispensabili stabilite dal contratto decentrato approvato dalla
Commissione di garanzia ai sensi della legge 146/1990 e successive
modificazioni.
Le materie della contrattazione decentrata integrativa con obbligo di accordo sono:
1. criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse economiche per lo sviluppo delle risorse umane
2. criteri per incentivare la produttività e il miglioramento della qualità dei servizi
3. criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a:
a. attività disagiate svolte dal personale appartenente alle categorie C
b. turni, reperibilità, rischio, maneggio, valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo la disciplina contrattuale
c. specifiche responsabilità cat. C, D - art. 36 CCNL 16.10.03
d. specifiche responsabilità attribuite al personale appartenente alla categoria D non titolare dì posizioni organizzative
e. regolamentazione per l’individuazione dei contingenti impiegabili per i servizi minimi essenziali
4. costituzione dei Comitati per: pari opportunità, mobbing, assistenza e previdenza
5. modalità e verifiche per l'attuazione graduale della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore e disciplina dell'orario di lavoro
6. criteri generali per la mobilità interna
7. criteri per la progressione economica all'interno della categoria
8. modalità di ripartizione delle risorse per:
a. le progressioni orizzontali
b. la retribuzione di posizione e risultato anche in riferimento alle alte professionalità
9. gestione delle risorse previste dall'art. 37, comma 5, CCNL 16.10.2003, per le Camere di Commercio
Articolo
6 - Materie della contrattazione decentrata integrativa senza
obbligo di accordo
Costituiscono altresì oggetto della contrattazione decentrata integrativa le seguenti materie:
1. programmi delle attività formative
2. linee di indirizzo e criteri per:
a. il miglioramento dell'ambiente di lavoro
b. la sicurezza nei luoghi di lavoro
c. le facilitazioni per disabili
d. implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti derivanti da innovazioni organizzative, tecnologiche e della domanda di servizi.
Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possono consentirne una stabile e progressiva riduzione, anche attraverso interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse del fondo con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Articolo
7 - Informazione
L’informazione è preventiva su tutte le materie oggetto di concertazione o di contrattazione decentrata integrativa.
L'informazione è successiva sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti:
Ø rapporto di lavoro
Ø organizzazione degli uffici
Ø gestione complessiva delle risorse umane
Le parti, su richiesta, si incontrano almeno una volta l'anno per verificare:
Ø le linee per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
Ø le iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi
Ø I processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione
Ø Le materie previste dal DLGS. 626/94 e dal DLGS. 165/2000
L’Amministrazione si impegna, in presenza di mancata informazione preventiva sulle materie e nei modi previsti dal presente contratto, a non dare esecuzione agli atti sino al ripristino della procedura di informazione corretta.
Articolo
8 -
Concertazione
La concertazione è richiesta in forma scritta dai soggetti sindacali dopo
aver ricevuto l'informazione. Inizia entro il 10° giorno dalla data di
ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione o al 5° giorno in caso
di urgenza.
Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
Sull'esito
della concertazione si redige un apposito verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti.
Materie soggette a concertazione:
§ articolazioni dell'orario di servizio
§ criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di:
Ø trasferimento di attività
Ø disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni
Ø andamento dei processi occupazionali
§
criteri generali per:
Ø svolgimento delle selezioni per passaggi tra categorie
Ø valutazione delle posizioni organizzative e alte professionalità e loro graduazione
Ø conferimento degli incarichi legati alle posizione organizzative e alle alte professionalità, e relativa valutazione periodica
Ø metodologia permanente di valutazione
Ø individuazione dei nuovi profili
Ø attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei valori massimi del costo del personale di ciascuna categoria
Entro 60 gg. dalla stipula del CCNL. è istituito il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing per contrastare, nell’indirizzo di quanto stabilito dal CCNL/2002 e tenuto conto che il mobbing è stato riconosciuto malattia a tutti gli effetti dall’INAIL, forme di sistematica violenza morale o psichica attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore.
Il Comitato dura in carica 3 anni, è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta ed è composto da:
L’Ente
garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato e valorizza
pubblicizzando con ogni mezzo i risultati dei lavori svolti dallo stesso.
In ordine ai disposti del CCNL è istituito, entro 60 giorni, il Comitato di Settore “Area Polizia Locale” di cui all’art.17 Capo III, per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali in capo agli Operatori della polizia locale, ex art.208 C.d.S. commi 2 e 4. D. lg.vo 285/92
Articolo
10 - Diritti e agibilità sindacali
I rappresentanti sindacali cui l’Amministrazioni deve fare riferimento sono: le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2002-2005.
I dipendenti chiamati alla partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazione, fruiscono di permessi che non rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS. e alla R.S.U., pertanto vanno considerati in servizio effettivo.
La contrattazione decentrata è concretata congiuntamente dalle RSU e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Le assemblee del personale possono essere indette dalla R.S.U. e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL comunicando all’Amministrazione, di norma almeno 3 giorni prima, salvo i casi previsti dall’art.2 del Codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, la data, il luogo e l’orario dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole qualifiche o profili professionali; in caso di condizioni che interessino la generalità dei Lavoratori dell’Ente, l’assemblea può essere convocata anche ad horas in ordine alle disposizioni dell’art.2 comma 7° legge 146/90 e l’Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione; il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede ed alla partecipazione all’assemblea stessa.
I permessi retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell’Amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore assegnato alle OO.SS d’appartenenza e alla R..S.U., secondo le modalità previste di cui all’Accordo Quadro 7.8.98 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle altre norme vigenti in materia.
In applicazione dell’art.30 legge 300/70 sono inoltre previsti, oltre al richiamato monte ore, permessi per le riunioni di Organismi direttivi statutari delle OO.SS - di livello nazionale, regionale, e provinciale, secondo i criteri stabiliti dall’art.11 del richiamato Accordo.
L’amministrazione s’impegna a consentire, ai sensi dell’art.17 del d.p.r. 333/90, lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di Referendum riguardanti gli interessi del lavoro. La richiesta è inoltrata dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS firmatarie del presente Contratto, entro i termini utili anche ai fini della concessione dei locali.
Articolo 11 - Pari opportunità
L’Amministrazione istituisce il Comitato per le pari opportunità, fermo restante quanto sancito all’art.5 del presente Contratto, predisponendo, a tal fine, una specifica attività di formazione e controllo sull’applicazione della legge 125/91 e segg. nonché sulle disposizioni del CCNL, anche per la composizione della specifica commissione.
Articolo
12 -
Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali
Le
parti individuano i contingenti minimi di personale per garantire i servizi
essenziali, le procedure di attivazione sono regolamentate come segue:
Per
quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento ai disposti di cui
alla legge 146/90.
1.
Quando emergono controversie
sull’interpretazione del presente Contratto la parte interessata invia
all’altra una richiesta scritta con lettera raccomandata con la sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo,
altresì, riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza
generale.
Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono
consensualmente il significato della controversia.
Gli accordi sostituiscono le parti del Contratto decentrato oggetto di
controversia, con ricaduta sugli effetti giuridici ed economici sin
dall’inizio della vigenza del Contratto in parola; essi hanno, valenza per le
controversie individuali in materia di lavoro, il lodo arbitrale è preceduto
dal tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’Ufficio Provinciale
del Lavoro. Gli accordi d’interpretazione autentica del presente Contratto
hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie da Esso
regolate.
2.
Fermo restando quanto previsto dalla
Legge n.146/90 e dai singoli contratti di settore in materia di esercizio del
diritto di scioperare nei servizi pubblici essenziali ed allo scopo di prevenire
e di comporre i conflitti collettivi, le parti, di comune intesa, convengono
sulla necessità di far precedere eventuali iniziative di sciopero da almeno un
tentativo di accordo operato da appositi organismi di conciliazione, o da quelli
già previsti dalla specifica normativa contrattuale, ovvero da istituire entro
30 giorni dalla firma del presente Contratto, secondo i criteri stabiliti dalla
D.T.A.
3.
Durante l’esperimento dei tentativi
di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero l’Amministrazione
si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei
lavoratori direttamente interessati alle ragioni del conflitto.
4.
Per quanto non disciplinato valgono le
norme previste dal CCNL.
Articolo
14 -
Commissioni bilaterali
Per una costante verifica dell’applicazione contrattuale, degli accordi
integrativi, per l’approfondimento di specifiche problematiche, vengono
costituite commissioni bilaterali:
§
Commissione sull’attività
di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale;
§
Commissione verifica e
controllo sulla produttività e sulla gestione dello straordinario;
§
Commissione verifica e
controllo sull’attuazione dei disposti di specifiche leggi e regolamenti
coinvolgenti tutto, o parte del personale;
§
Commissione
dell’ordinamento professionale;
§
Commissione verifica e
controllo del mercato del lavoro.
Le
stesse non hanno funzioni negoziali, ed hanno l’obbligo di trasmettere gli
atti prodotti alla D.T.A.
Articolo
15 -
Salute e sicurezza
Le parti, in attuazione del DL.vo 626/94, danno pronta applicazione a
quanto previsto nello specifico accordo che forma parte integrante della
presente contrattazione decentrata integrativa.
Si rende noto che il delegato designato dall’Amministrazione per
garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è il Sig.
_________________ (titolo, dipendente o consulente), mentre il/i
rappresentante/i eletto/i dai dipendenti è/sono il/i sig./sigg.
________________________________.
Ai Rappresentanti per la Sicurezza spettano le seguenti prerogative:
-
Partecipazione alle riunioni
periodiche di prevenzioni e protezione dai rischi;
-
Consultazione sul rapporto di
valutazione dei rischi;
-
Consultazione sulla designazione degli
addetti al servizio protezione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, all’evacuazione dei lavoratori, all’organizzazione delle attività
di formazione;
-
Accesso ai luoghi di lavoro per
segnalazioni al responsabile della prevenzione e protezione dei rischi
individuati nel corso dell’attività di controllo;
-
Produrre ricorso alle Autorità
competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
-
Consultazione preventiva in ordine
alla valutazione dei rischi, all’individuazione e realizzazione e verifica
della prevenzione e programmazione;
-
Promozione dell’elaborazione ed
attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità dei
lavoratore;
-
Proposizione di progetti ed
indicazioni tesi all’informazione, sensibilizzazione e formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali;
-
Partecipazione agli accertamenti
relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
-
Concordare con l’Amministrazione,
ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di
indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a
quanto previsto dall’art.21 della Legge 23.12.1978 n.833, ai servizi di igiene
ambientale e medicina del lavoro delle ASL;
-
Partecipazione al costante
aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto
personale di rischio;
-
Concordare, di volta in volta, con
l’Amministrazione, l’attuazione di accertamenti medici mirati e
specialistici per il personale operante in aree a rischio, individuate tali a
seguito delle indagini ambientali che terranno conto dei riflessi sul gruppo di
lavoratori impiegati in situazioni e condizioni di particolare rischio,
-
verifica l’applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute.
Ai Rappresentanti per la Sicurezza spettano le seguenti informazioni:
-
documentazione in merito alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alla
macchina, gli impianti, l’organizzazione degli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
-
provenienti dai servizi di vigilanza;
-
sulle attività formative;
-
attinenti gli eventuali rischi cui
sono esposti i lavoratori;
-
sui programmi di investimento
concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
-
sui piani di emergenza, compresi
l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento
all’interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
-
sugli adempimenti e sulle iniziative
in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
-
tempestive sui casi di infortunio sul
lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
Il Rappresentante per la Sicurezza e dei Lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente oltre alla specifica normativa, anche i rischi esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il/i
rappresentante, le attività formative dei lavoratori in materia di sicurezza e
di salute, e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico
dell’Amministrazione e sarà periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
L’ente destina una somma pari almeno a ________________ per l’attività
propria legata allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza del
lavoro espletata attraverso i rappresentati eletti o nominati.
In ossequio a quanto sancito sia nella premessa al Capo III CCNL
22/01/2004 “Area Polizia Locale” sia nell’art. 17 stesso Contratto,
vengono fissate le seguenti condizioni:
§
Copertura assicurativa.
L’Amministrazione accoglie quanto definito dalla Suprema Corte di cassazione
con sentenza n° 16364 del 20.11.2002, ed incardina le prestazioni
dell’Operatore di Polizia Locale appiedato in quelle ad alto rischio previste
dall’art.1 comma 3°del d.p.r. n°1124/65;
§
Prestazioni previdenziali ed
assistenziali. Ferma restando la competenza del Comitato di gestione di cui
all’art.9 del presente Contratto, le parti concordano sulla necessità di
attivare tutte le politiche occorrenti alla istituzione e crescita della
medicina preventiva e di recupero, la creazione di apposite strutture e
convenzioni atte al recupero del danno fisico,
stipulazione di accordi e polizze che
assicurino previdenza integrativa, con estensione dei sostegni e benefici per i
nuclei familiari degli aventi diritto.
§
L’Amministrazione, s’impegna,
altresì, per i Componenti la Polizia Locale a predisporre appositi corsi per il
conseguimento della patente di servizio, cosi come disposto dal Decreto 11
agosto 2004 n° 246 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
§
Gli appartenenti che per ragioni di
servizio, o, comunque, ad esso connesse, sono chiamati a ricoprire funzioni nei
procedimenti giudiziari, o ad espletare funzioni di pubblico ministero, durante
l’orario d’impegno per l’A.G., sono considerati in servizio a tutti gli
effetti di legge.
Il regolamento del Corpo determina la struttura della Polizia Municipale e ne discende le quantità e le tipologie dei servizi che l’amministrazione vuole sia offerta ed erogata all’utenza.
Vengono inclusi, con accordo
da stipularsi entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto, nella
struttura organizzativa del Corpo, per la dipendenza funzionale ed
organizzativa, i profili professionali degli ispettori annonari, degli ausiliari
del traffico, degli operatori della mobilità e delle altre figure di polizia
giudiziaria, amministrativa e stradale dipendenti dal Comune di Roma.
Titolo II: MOBILITA’
INTERNA/TRASFERIMENTI CARICHI DI LAVORO E TUTELA
Articolo
18 -
Commissione paritetica ambito Corpo P.M.
E’
costituita la Commissione paritetica, per la razionalizzazione dei
trasferimenti, distacchi, carichi di lavoro e rotazione nei compiti
istituzionali.
La
Commissione si compone in modo paritetico tra tutte le Parti interessate al
ciclo lavorativo e alla tutela della dignità e integrità psicofisica dei
Lavoratori. E' garantita la partecipazione d’Operatori di P.M. non aderenti ad
alcuna Organizzazione sindacale o d’espressione R.S.U..
Fermo restante i pareri espressi dai Dirigenti del Corpo e dal Rappresentante dell’Amministrazione che opereranno secondo gli indirizzi del presente Regolamento, la Commissione attua tutte le politiche organizzative atte ad agevolare la mobilità nei compiti istituzionali, i trasferimenti richiesti o necessari, i distacchi, e i carichi di lavoro interessati al personale del Dipartimento di Polizia Municipale.
Le decisioni della Commissione, secondo i principi ispiratori della tutela dei Lavoratori e della stessa osservanza degli interessi della Collettività, in caso di discordanza, sono adottate a maggioranza, comunque, nel rispetto della legge e di tutte le norme che regolano la contrattazione di Comparto.
La Commissione si dota di un Presidente e d’Ufficio di presidenza presso il Comando della P.M.; tutto il materiale occorrente per il funzionamento della Stessa è assicurato dall’Amministrazione comunale.
Il Presidente è eletto tra i Commissari ed il voto dei Componenti la Parte pubblica avrà consistenza perequante, ossia varrà per quanti espressi dalla restante parte dei Commissari; in caso di reiterate parità la presidenza sarà tenuta in alternanza di sei mesi da parte di uno dei Membri delle diverse parti componenti la Commissione.
La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, o, comunque, quando vi sia necessità di garantire celere mobilità del personale.
§
Per la parte pubblica da un
Rappresentante dell’Amministrazione, dal Comandante la P.M. e da quattro
Dirigenti della P.M. da Egli designati che di volta in volta lo coadiuveranno
per i lavori della Commissione;
§
Per la parte sindacale da un
rappresentante per ogni OO.SS. firmataria del CCNL e da cinque rappresentanti
della R.S.U. d’espressione categoriale;
§
Per la parte d’espressione
professionale di due Operatori, uno dei quali di sesso femminile, individuati da
tutti gli appartenenti al Corpo, per mezzo d’elezione da tenersi presso i
municipi con collettore a cura delle rappresentanze sindacali e del Comando.
Articolo
20 -
Atti
Gli atti e le decisioni prodotti dalla Commissione, salvo i casi che investono la riservatezza di notizie concernenti la sfera degli interessi della persona, costituiscono patrimonio Collettivo, e sono utilizzabili previo assenso dell'interessato anche ai fini della ricerca della prevenzione delle malattie professionali.
Articolo
21 - Mobilità d’ufficio
La mobilità d’ufficio del personale è riservata al Comandante del Corpo della P.M.. e ai Dirigenti, solo nei casi che espressamente lo richiedono condizioni di necessità ed emergenza, ossia quando insistono motivate e comprovate ragioni che determinino la non permanenza del Lavoratore nell'Unità produttiva.
Per quanto, premessa la personale responsabilità anche penale riferita alla riservatezza dei provvedimenti, i Commissari saranno debitamente informati, e , previo consistenti motivazioni, proporranno la riconsiderazione del provvedimento di trasferimento.
Articolo
22 -
Mobilità volontaria
La mobilità volontaria e d'ufficio del personale è regolata secondo i criteri sanciti nei successivi articoli del presente Regolamento. Il personale interessato ai trasferimenti d’ufficio può, per mezzo di motivazioni scritte e indirizzate alla Commissione, ricorrere, entro tre giorni, al provvedimento qualora ritenga che non siano stati applicati i criteri sanciti nei seguenti articoli.
Articolo 23 - Contingenti e domande di reintegro
Atteso che i contingenti debbono essere individuati prioritariamente tra coloro che hanno prestato minor servizio operativo nell'ambito esterno, e il rispetto dei criteri del presente Regolamento, avverso la mobilità d'ufficio, i Lavoratori interessati, fermo restando la permanenza presso il Reparto d'invio, per un periodo non inferiore a giorni 30, possono inoltrare domanda di reintegro al Reparto di provenienza. La sostituzione dei predetti dipendenti avverrà secondo i criteri stabiliti ai successivi artt. 26 - 27 - 28 - 29 del presente Capo.
Articolo
24 -
Perequazione della forza lavoro
Fermo restante il rispetto dei criteri sanciti dal presente Capo, la mobilità d'ufficio del personale è consentita anche per la perequazione della forza lavoro tra unità produttive. La movimentazione parallela di più lavoratori rimane, in ogni caso, materia regolata dal C.C.N.L., ossia di competenza della Sub Delegazione Trattante che potrà richiedere, all'atto delle determinazioni, la presenza di un rappresentante la Commissione che fornirà tutte le notizie utili atte a snellire l'iter dei provvedimenti da porre in essere.
Articolo
25 -
Trasferimenti
La mobilità volontaria del personale soggiace unicamente alle esigenze dei servizi, ossia è garantita dal parere dei Dirigenti, e comunque andrà favorita in linea con i criteri dettati nel presente Capo.
Articolo
26 -
Criteri per la mobilità
La mobilità d'ufficio va eseguita secondo i criteri della mobilità volontaria, e in ogni modo in ordine alle esigenze di servizio e agli interessi dei lavoratori coinvolti, ai quali, comunque, andranno garantite le condizioni di miglior assorbimento del provvedimento.
Le richieste di trasferimento dovranno pervenire, alla Commissione operante e composta secondo il presente Regolamento, correlate d’ogni atto o notizia utile alle determinazioni e andranno considerate secondo l'ordine d'arrivo, salvo casi eccezionali che ne richiederanno l'immediata disamina.
Con riferimento alle domande provenienti dalle UU.OO a più alto rischio ambientale, per la valutazione, ossia per la priorità (in difformità all'art. 31) opererà il criterio della maggiore permanenza negli ambienti a rischio.
Articolo
27 - Condizioni per
l'attuazione
Fermo rimanendo quando sancito nei precedenti articoli, i presupposti per l’accoglimento della richiesta sono:
a. l'effettivo riscontro che il provvedimento non danneggi né il richiedente né l'Unità Operativa di provenienza, e che comunque non arrechi ulteriori carichi di lavoro per i lavoratori appartenenti alla Stessa
b. le consone motivazioni (anche certificate) presentate dall'interessato che costituiranno, dove necessario, elementi occorrenti alla celerità e razionalità del provvedimento
Articolo
28 - Elementi di
valutazione
Motivazioni connettenti allo stato di salute, anche e soprattutto derivante dallo stato di servizio.
Motivate e certificate esigenze di assistenza a familiari bisognevoli dell'occorrente presenza del richiedente.
Motivata incompatibilità ambientale ambito Unità appartenenza.
Motivate esigenze d'avvicinamento al luogo di residenza, o al miglior raccordo con i mezzi di trasporto.
Avvicendamento, ossia manifesta volontà di due Lavoratori di pervenire ad interscambio dell'Unità Operativa, anche tra diversi Settori, sempre che il presupposto non arrechi discriminazione d'altri richiedenti già in lista.
Comprovate esigenze economiche, ossia di condizioni che agevolino la sussistenza familiare ed individuale anche per mezzo del risparmio sull’uso dei mezzi di trasporto atti a raggiungere il posto di lavoro ed il ritorno alla residenza.
Articolo
29 -
Ulteriori criteri
Fermo restante gli elencati presupposti, che agiranno anche per i distacchi, le richieste saranno valutate (salvo quanto previsto dall'ultimo comma art. 28) secondo il criterio dell'anzianità di servizio ed 'anagrafica.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dagli elencati criteri varrà la normativa vigente in materia di mobilità del personale di cui al C.C.N.L..
Nell’indirizzo della migliore e più efficace professionalizzazione del personale, e per la stessa propedeutica preparazione alla progressione in carriere, la Commissione, entro e non oltre sei mesi dall’adozione del presente Regolamento, elaborerà un apposito programma tendente a consentire la rotazione in tutti i compiti istituzionali della polizia municipale, in ogni caso, qualora le esigenze di servizio dovessero impedire il totale coinvolgimento di tutti gli Operatori di P.M., la Commissione, con apposito progetto, indicherà alla D.T.A. gli occorrenti corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione per il personale, eventualmente, estromesso dai percorsi di piena professionalizzazione.
La Commissione elaborerà altresì un piano di rotazione ciclica del personale affinché tutti i Lavoratori non vengano ad essere impiegati, in modo continuativo, in posti di servizio ad alto rischio ambientale e nelle more, il personale che comprovi tale impiego potrà chiedere una rotazione appropriata nei richiamati posti o servizi.
Articolo
32 -
Razionalizzazione dei carichi di lavoro
Con riferimento ai carichi di lavoro, ed in ogni caso in ossequio alla normativa contrattuale, la Commissione si doterà di tutti gli strumenti atti allo svolgimento dell'attività, ossia alla certa individuazione dei carichi di lavoro, i cui sostegni saranno garantiti dall'Amministrazione, il lavoro svolto dai Commissari dovrà improntarsi nell'ottica della ripartizione del lavoro da svolgere (carichi), e condurre alla garanzia della tutela psicofisica dei Lavoratori.
In linea, al fine di rendere una migliore qualità di vita degli Operatori, e per dare un più efficace ed efficiente servizio alla cittadinanza utenza, la Commissione individuerà una fase programmata che consenta anche il recupero delle piene facoltà psicofisiche dei Lavoratori coinvolti in particolari e rischiose prestazioni.
Nell'indirizzo dei criteri sanciti , ossia della prevenzione delle malattie professionali, e comunque per il miglior svolgimento della professione, la Commissione può instaurare rapporti con Enti e associazioni che sono interessati ad interscambiare notizie e dati, od ogni altra utilità, confacenti agli scopi del Capo II.
Articolo
33 -
Copertura spese
Alle
occorrenti spese per il funzionamento della Commissione si provvederà
attingendo dai fondi art.208 C.d.S., ricavandoli dalla quota del 50% non
destinata alle finalità di cui al richiamato articolo.
TITOLO III: TUTELA DEL RECUPERO
PSICO-FISICO DEI DIPENDENTI – FERIE - PERMESSI
Articolo
34 -
Ferie permessi brevi e straordinari
La pianificazione delle ferie avviene mediante piani annuali, che, nel
rispetto del dettato del CCNL, contemperino le peculiarità di ogni ufficio e
servizio con le esigenze dei lavoratori di avere un congruo periodo di riposo,
per un pieno recupero psico-fisico il periodo continuativo di ferie, a richiesta
del dipendente, non potrà essere inferiore a due settimane, da usufruire nel
periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
I tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali e familiari
(compresa la nascita di figli) possono essere fruiti anche non consecutivamente
e/o a ore (conteggiate sulla base di sei ore giornaliere).
Il permesso per lutto decorre dal giorno lavorativo successivo
all’evento.
In attuazione del CCNL/2000, ai dipendenti a tempo indeterminato,
interessati a al conseguimento di titoli di studio, sono concessi, con le
modalità definite dall’art.15 CCNL/2000 Ai dipendenti, permessi straordinari
retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel
limite massimo del 3% del personale in servizio. Il richiedente, è tenuto a
produrre la sola documentazione richiesta al comma 7° dell’art.15 del CCNL/2000.
I permessi brevi, e/o giornalieri, le protrazioni i recuperi, vanno
gestiti nell’ambito della banca ore, e comunque, nell’indirizzo delle
bivalenti esigenze.
Articolo
35 -
Dipendenti versanti in particolari condizioni psico-fisiche assenze per
analisi – malattia
Ai fini della disciplina oggettivata,
cosi come sancito dagli artt. 35 e 26 D.P.R. 333/90, le parti s’impegnano ad
adottare apposita regolamentazione entro il 30.06.2005, tesa a facilitare, in
seno all’organizzazione del lavoro, l’attività dei dipendenti disabili o
versanti in particolari condizioni, anche temporanee, psico-fisiche.
L’Amministrazione s’impegna,
altresì, ad adottare gli opportuni provvedimenti in tema d’abbattimento delle
barriere architettoniche.
In occasione di assenze per analisi cliniche, cure mediche, visite
preventive e visite collegiali effettuate per conto dell’Amministrazione,
presso strutture ritenute idonee dall’Amministrazione, il dipendente sarà
considerato, a tutti gli effetti, in servizio effettivo.
L’effettuazione, da parte del dipendente, di assenze per analisi
cliniche, cure mediche e visite preventive in strutture pubbliche, convenzionate
o private, potrà essere considerata, ovvero utilizzata quale il periodo di
assenza per malattia anche in modo orario, dietro presentazione del relativo
certificato rilasciato dalla struttura o dal medico presso cui si è rivolto.
In caso di assenza per malattia, il dipendente dovrà comunicarla
tempestivamente all’ufficio di appartenenza e farsi rilasciare la
certificazione per malattia da un proprio medico di fiducia e inoltrarlo al
proprio ufficio del Personale, entro i due giorni successivi. In caso di
impossibilità, giustificata da gravi motivi personali, a recapitare il
certificato nei tempi previsti, il dipendente dovrà comunicare telefonicamente
la propria assenza al suo ufficio del personale e recapitare il certificato
medico non oltre il giorno di rientro in servizio.
La proposta si impernia sulla modifica dell’attuale ordinamento del personale con un sistema che, nel corrispondere alle necessità di nuovi modelli organizzativi, consenta di riconoscere e valorizzare le professionalità del personale e nel contempo qualifichi l’attività delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale anche convenendo sulla previsione di percorsi professionali ed economici all’interno delle categorie C e D mediante l’accertamento dell’acquisizione di una più elevata esperienza professionale, acquisita anche attraverso specifici interventi formativi; condividendo altresì sulla necessità di un più razionale utilizzo delle risorse, evitando sprechi e improduttività e favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso un sistema anche basato sulla partecipazione e valorizzazione delle risorse umane.
Articolo
36 - Oggetto e campo di
applicazione
Il presente accordo disciplina il nuovo sistema di classificazione professionale del personale dell’area polizia municipale del Comune di Roma e si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compatibilmente con le rispettivi leggi istitutive, norme statutarie e regolamentari.
L' Amministrazione si impegna ad intervenire in tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute attuando gli interventi necessari, secondo la normativa vigente, attraverso tutti gli accorgimenti organizzativi al fine di evitare un’esposizione degli operatori di Polizia Municipale, sistematica e prolungata, in gravi condizioni del traffico.
Nell’assegnazione degli incarichi, il Comandante del Corpo e i Comandanti dei Gruppi Municipali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, devono tenere conto. dell'esperienza e delle capacità acquisite per assolvere l'incarico stesso considerando anche l'anzianità di servizio. Nel comandare il servizio si deve valutare la gravosità del medesimo, tenendo in debito conto che l'attività di viabilità manuale ed il controllo del traffico in postazioni predeterminate e con postura prescritta per periodi considerevoli sono da comprendere fra i servizi maggiormente gravosi. Al riguardo, allo scopo di tutelare la salute degli Agenti dovrà essere adottato un criterio di rotazione ed alternanza, in modo da non comandare nei servizi più gravosi, costantemente, il medesimo personale.
In tutte le sItuazioni di emergenza ambientale caratterizzata dalle rilevazioni riguardanti il superamento delle soglie di attenzione per le sostanze nocive, nonché per tutto il periodo invernale nel quale il benzene supera dette soglie non si dovrà impegnare il personale per tempi prolungati nelle località più a rischio per servizi di viabilità favorendo la rotazione del personale. Al riguardo si assumono le tre ore, quale periodo massimo di esposizione.
Gli operatori della Polizia Municipale saranno sottoposti a visite mediche periodiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli operatori che esplicano servizio in modo pressoché continuativo con soggetti a rischio saranno predisposte specifiche visite di controllo annuali e, ove necessario, la relativa profilassi.
La
prevenzione dei rischi dovrà realizzarsi adottando tutte le misure opportune.
Fra i dispositivi di protezione individuale si riconosce particolare valore
all'uniforme che pertanto sarà oggetto di considerazione all'interno degli
incontri che semestralmente saranno realizzati con le OO.SS. e le R.S.U. per
verificare l'adozione di provvedimenti di carattere organizzativo e di
strumentazioni idonee a ridurre i rischi. Nell’ambito di tali incontri sarà
altresì verificata la puntuale osservanza di quanto previsto dal presente
documento e dalle più generali prescrizioni in materia di prevenzione e
protezione sul lavoro.
Limitatamente
al personale impiegato nei servizi
esterni, l’Amministrazione Comunale
richiede apposita integrazione nelle
tabelle di rischio predisposte dall’INAIL
adeguando il relativo
premio.
Articolo
38 -
Sistema di classificazione del personale
Gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono ordinati in:
Ø
Dirigenti;
Ø
Addetti al coordinamento e controllo;
Ø
Operatori.
Dirigenti,
ordinati nelle seguenti qualifiche di servizio:
Ø
Comandante Generale
Ø
Vice Comandante Generale
Ø
Comandanti di Gruppo Municipale –
Dirigenti di Unità Organizzativa
Gli addetti al coordinamento e controllo e gli operatori si articolano rispettivamente in 2 categorie, denominate rispettivamente D e C. In ciascuna categoria sono previste diverse qualifiche di servizio.
Nella categoria D sono previste le seguenti qualifiche di servizio:
Addetti
al coordinamento e controllo:
Funzionari:
Ø
Vice Comandanti di Gruppo o Vice
Responsabili di Unità Organizzativa
Ø
Responsabili di Sezione o di Unità
Operativa di Settore, U.P.G.
Ispettori:
Ø
Istruttori Direttivi (Responsabili
d’Ufficio o Capo Servizio di
U.O.S., U.P.G.)
Istruttori:
Ø
Specialisti di P. M.
(D1 - Capo Squadra Operativo e U.P.G. ai sensi dell’art. 29 CCNL
1.4.1999).
Le posizioni organizzative di categoria A sono
individuate fra gli appartenenti alla qualifica di servizio di Vice Comandante e
ai Vice Responsabili di Unità Organizzativa e quelle di categoria B
sono destinate agli
appartenenti alla qualifica di servizio di Responsabili
di Sezione o di Unità Operativa di Settore.
Le indennità di
responsabilità (art. 35 C.C.D.I.) saranno attribuite agli Istruttori Direttivi
Responsabili d’Ufficio o Capo Servizio di U.O.S..
Operatori,
ordinati nelle seguenti qualifiche di servizio:
Agenti:
Ø
Agente scelto
(C3 – C4 – C5)
Ø
Agente
(C1 – C2)
Le categorie sono individuate mediante
le declaratorie, riportate nell’Allegato A, che descrivono l’insieme dei
requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a
ciascuna di esse.
Le
nuove qualifiche di servizio descrivono il contenuto delle attribuzioni proprie
della categoria.
L'assunzione del personale
dall’esterno avviene, nelle posizione di ingresso della categoria C con la
qualifica di servizio di Agente, a seguito delle
procedure concorsuali, annualmente a copertura delle carenze organiche,
utilizzando anche contratti di formazione lavoro. Il coniuge ed i figli del
personale deceduto nell’espletamento del servizio, saranno assunti per
chiamata diretta nominativa (art. 35 c. 2 D. Lgs. n. 165/2001).
I posti vacanti nelle qualifiche di servizio della categoria D sono coperti esclusivamente mediante concorso interno al fine di valorizzare le risorse e le professionalità interne al Corpo ai sensi dell’art. 6 Legge 127/97, dell’art. 91 del T. U. Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) e dell’art. 30 del C.C.D.I. 1998-2001 del Comune di Roma.
La
progressione economica nella categoria C avviene automaticamente, rispettando i
criteri di valutazione previsti dalle norme contrattuali, senza limitazione di
posti:
Passaggio
da C1 a C2 dopo un periodo di due anni di permanenza in C1;
Passaggio
da C2 a C3 dopo un periodo di due anni di permanenza in C2;
Passaggio
da C3 a C4 dopo un periodo di due anni di permanenza in C3;
Passaggio
da C4 a C5 dopo un periodo di due anni di permanenza in C4;
Passaggio
da C5 a D1 Specialista di P. M. dopo un periodo di due anni di permanenza in C5
La progressione economica all'interno della categoria D è determinata dal Comune di Roma mediante contrattazione con le OO.SS., ed è intesa ad individuare quali e quante figure professionali debbano essere prese in esame ai fini della progressione, con garanzia di totale copertura finanziaria. La progressione economica dei Funzionari, degli Ispettori e degli Istruttori di P. M. è aperta fino al parametro D5.
Articolo
41 -
Progressione verticale nel sistema di classificazione
La
progressione degli appartenenti alla categoria C nella qualifica di servizio di
Istruttore - Specialista di P.M. (D1) avverrà automaticamente dopo un periodo
di due anni di permanenza in C5 per un totale di 10 anni di permanenza in
Categoria C.
La
progressione in qualifica di servizio di Ispettore – Istruttore Direttivo
avverrà, nel limite dei posti disponibili, mediante Corso/Concorso fra tutti
gli appartenenti alla qualifica di servizio di Istruttore - Specialista di P.
M..
Il
passaggio alle qualifiche di servizio superiori avviene prescindendo dai titoli
di studio in possesso.
Il computo dell’anzianità
richiesta per tutti i tipi di progressione di cui al presente ordinamento è
effettuato tenendo conto dell’anzianità di servizio prestato anche presso
altri Enti nella medesima categoria.
Articolo
42 -
Passaggio di qualifica nella categoria D
Nella categoria D il passaggio da una qualifica di
servizio a quella successiva avverrà esclusivamente tramite concorso interno
fra tutti gli appartenenti alla qualifica di servizio inferiore.
Articolo
43 -
Segni distintivi e disposizioni correlate
La classificazione del personale nelle diverse posizioni retributive di una categoria non costituisce elemento per diversificare le mansioni assegnate ai dipendenti, che sono invece descritte nelle declaratorie di categoria e del profilo professionale.
Nell'ambito delle qualifiche di appartenenza sono previsti idonei segni distintivi da applicarsi sulla divisa di ciascun appartenente al Corpo, attraverso i quali è possibile identificare la posizione raggiunta all’interno del presente ordinamento.
Il Comando del Corpo previa contrattazione con le OO.SS. definirà con proprio atto le modalità con le quali nello svolgimento dei molteplici compiti il personale del Corpo terrà conto dei predetti segni distintivi, prevedendo comunque che il Coordinamento di pattuglia o di gruppo di dipendenti, fra personale di pari categoria, pur non configurandosi come espressione di supremazia "gerarchica”, ma come armonizzazione delle attività espletate dagli agenti presenti sul luogo d'intervento, sia svolto dal dipendente classificato nella qualifica di servizio più elevata e, a parità di qualifica di servizio, dal dipendente più anziano d'età.
Articolo
44 -
Dotazioni individuali
Nell'ambito
delle Relazioni Sindacali costituiranno oggetto di confronto fra le parti le
tematiche relative alla dotazione degli accessori e degli strumenti di lavoro individuali in relazione alla qualifica d’appartenenza.
Articolo
45 -
Sistema permanente di valutazione del personale di categoria D
Il
sistema permanente di valutazione del personale è volto a favorire la
partecipazione dei dipendenti alla formazione ed al conseguimento degli
obiettivi di miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei servizi. Le
metodologie ed i sistemi di valutazione dovranno permettere un’equa
valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle diverse strutture
e dai singoli dipendenti. In particolare, formano oggetto della valutazione le
prestazioni individuali rappresentate dai risultati quali-quantitativi raggiunti
nel periodo di riferimento, dalle conoscenze acquisite a seguito di percorsi
formativi e dall’esperienza nello svolgimento dell’attività lavorativa,
anche riferibile ad ulteriori conoscenze.
La
valutazione viene effettuata ogni anno dall’incaricato, entro il 31 marzo
dell’anno successivo al periodo di valutazione, verificando le prestazioni e
l’arricchimento professionale conseguito. La valutazione, complessivamente
positiva o negativa, andrà graduata e sviluppata tenendo conto di molteplici
elementi tra cui l’arricchimento professionale, anche in relazione alla
formazione e alle modifiche nell’organizzazione del lavoro; per la
progressione economica nell’ambito della categoria D si valuteranno, inoltre,
altri elementi legati alla capacità tecnico-professionale, alla responsabilità
e all’iniziativa personale. Tali elementi di valutazione verranno articolati
in specifiche schede, riportanti in dettaglio gli indicatori di riferimento per
la valutazione, come sarà specificato in sede di accordo di settore e saranno
portati a conoscenza dell’interessato ad inizio anno. L’eventuale
valutazione negativa deve essere scritta e motivata.
Ai fini della valutazione, ferma restando la qualità della prestazione individuale, formano oggetto della medesima eventuali processi di riorganizzazione, che implichino arricchimento professionale del lavoratore. Nel rispetto dei criteri previsti nella presente norma, con accordo di settore saranno definite schede di valutazione con le opportune specificazioni con riferimento alle professionalità presenti nei singoli settori, tenendo conto anche delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di gestione delle strutture interessate.
Articolo
46 -
Formazione del personale della Polizia Municipale
Deve essere
assicurata a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale un
adeguato programma di formazione, con i seguenti obiettivi.
a.
mantenimento di conoscenze teorico-pratiche (comprensiva di redazione di
atti amministrativi) degli aspetti salienti delle diverse normative che la
Polizia Municipale è chiamata ad esplicare, atteso che il personale, pur avendo
generalmente incarichi specifici preminenti, spesso presta altre attività
diverse per materia in occasione dell'erogazione di altri servizi d'istituto;
b.
approfondimento, analisi ed apprendimento delle nuove disposizioni
legislative, amministrative e tecniche, relative alle materie di competenza
della Polizia Municipale;
c.
acquisizione di particolari nozioni teorico-pratiche che risultino
indispensabili per una corretta applicazione di attività specialistiche da
parte del personale in occasione dell'attuazione di nuovi servizi e di
cambiamenti di collocazioni lavorative che comportino profonde variazioni di
attività per materia e particolari conoscenze tecnico-professionali;
d.
sviluppo delle competenze nell’uso dei sistemi informatici, posta
elettronica, internet e intranet;
e.
acquisizione e sviluppo delle conoscenze necessarie per lo svolgimento
delle attività di supporto in materia di: applicazione degli istituti
contrattuali, gestione del personale, organizzazione del lavoro, gestione delle
risorse economiche e strumentali e contabilità;
f.
sviluppo delle capacità relazionali e della conoscenza delle lingue
straniere;
g.
omogeneizzazione delle procedure operative e uniformità della
modulistica in uso.
La Scuola
del Corpo provvede, nell'ambito delle risorse. di bilancio disponibili, a
mantenere aggiornata la dotazione dei testi (codici commentati e altri testi
normativi) di cui deve essere
fornito ciascun Gruppo Municipale. Tale dotazione consentirà la consultazione
da parte del personale, ove se ne presenti l'esigenza, e permetterà altresì,
l'attuazione del programma formativo.
La Scuola
del Corpo, inoltre, deve aver cura di predisporre e distribuire, come dotazione
individuale al personale, testi o stralci di norme per materie di competenza
della Polizia Municipale, in particolare il personale dovrà essere dotato di un
testo aggiornato del Nuovo Codice della Strada con il relativo prontuario.
Potranno essere approntati, trovando le risorse specialistiche all'interno del
Corpo, supporti multimediali per i possibili utilizzatori.
La Scuola
del Corpo deve favorire, infine, con i necessari supporti didattici,
l’attuazione di nuove strategie formative, quali: la formazione a distanza
mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche, la formazione decentrata
attraverso iniziative presso i singoli Gruppi, la formazione in
auto-apprendimento mediante la distribuzione di materiali didattici e
pubblicazioni periodiche di aggiornamento e approfondimento delle tematiche
tecnico/giuridico di interesse professionale.
A tutto il
personale deve essere assicurata, nell’ambito dello stesso inquadramento
ordinamentale, pari opportunità formativa garantendo almeno 42 ore di
formazione nell’arco dell’anno solare, cumulabili nel biennio corrente.
I corsi di
formazione, svolti in servizio, si concluderanno con un esame, la cui
valutazione positiva costituirà credito formativo.
Articolo
47 -
Finanziamenti
La costituzione del fondo,
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività destinato
alla Polizia Municipale di Roma ai
sensi dell'art. 15 del CCNL 1998-2001, prevede ulteriori finanziamenti
aggiuntivi derivanti dall’art.15/5°c
del CCNL 1998-2001 e dall’art. 208 del C.d.S..
Articolo 48 - Salario accessorio: principi generali
Il fondo di cui all’art. 49 è destinato a finanziare gli istituti contrattuali del presente articolo. I criteri di assegnazione degli istituti sono oggetto di contrattazione annuale con le OO.SS., per quanto riguarda la
Polizia Municipale, si articolano nel modo seguente:
a. Quota "A" per l' indennità di turno;
b. Quota "B" per l'incentivazione del personale della Polizia Municipale;
c. Quota "C" per incentivi del personale di categoria D non incaricato in posizioni organizzative e del personale di categoria C comandato in servizi interni nelle UU.OO. del Corpo della Polizia Municipale;
d. Quota "D" per la specifica incentivazione dei servizi su strada;
e. Quota "E" per la specifica incentivazione degli addetti alla centrale operativa, nell'eventualità che effettuino turni aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il restante personale;
f. Quota "F" per la corresponsione di incentivi relativi all'effettuazione di particolari servizi, presso un’ Unità Organizzativa diversa dalla propria di appartenenza;
g. Quota "G" per l'incentivazione della disponibilità ad iniziare già in divisa il servizio esterno;
h. Quota “H” per l’incentivazione derivante dalla conduzione giornaliera di autoveicolo;
i. Quota “I” per l’incentivazione derivante dalla conduzione giornaliera di motoveicolo;
j. Quota “L” per l’incentivazione derivante dalla disponibilità volontaria del lavoratore alla flessibilità del proprio orario per esigenze connesse al servizio;
k. Quota “M” per l’incentivazione riguardante la manutenzione del vestiario.
L' erogazione dei compensi di cui al precedente comma è disposta mensilmente, sulla base dell'effettiva presenza, tenendo fermo che l'assenza per infortunio sarà comunque retribuita al 100% e per patologia grave sarà retribuita al 50%. L'erogazione dei compensi dovrà avvenire in conformità delle seguenti disposizioni:
L'indennità di turno è riconosciuta sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti;
Il salario accessorio degli agenti, risultante dal cumulo degli emolumenti spettanti riferiti alle quote A, B e C od alle quote A, B e D sarà mediamente di Euro 439,00 e Euro 491,00;
Il salario accessorio degli addetti al coordinamento e al controllo con qualifica di servizio di Istruttore Specialista di P.M., risultante dal cumulo degli emolumenti spettanti riferiti alle quote A,B e C, sarà mediamente di Euro 620,00 al mese;
Il salario accessorio degli altri addetti al coordinamento e al controllo, risultante dal cumulo degli emolumenti spettanti riferiti alle quote A, B e C sarà mediamente di Euro 620,00 al mese.
Il personale che è esonerato dai turni serali e/o notturni, o che non ne presta alcuni per esigenze di servizio, percepisce a titolo di incentivo il conguaglio rispetto alla media mensile del salario accessorio altrimenti spettante;
Ogni giorno di assenza dal servizio, salve restando le altre disposizioni del presente articolo, comportano una decurtazione di un 22° degli emolumenti spettanti riferiti alle quote C, D, E, G, H, I, L e M di cui al precedente comma 1.
Sono mantenute tutte le indennità o incentivi già spettanti al personale del Corpo di Polizia Municipale e non in contrasto con quelle sopra esplicitate, compresa l'indennità di vigilanza prevista dal CCNL e l'applicazione del comma 3 dell'articolo 17 del CCNL 1.04.1999 (indennità per personale della ex qualifica VllI). Al personale della Polizia Municipale compete anche il trattamento per lavoro straordinario ai sensi del vigente C.C.N.L..
Sono confermate le
decurtazioni già applicate rispetto al personale che per motivi diversi da
cause di servizio eroga prestazioni di gamma ridotta rispetto alle turnazioni
previste per la categoria di appartenenza.Il personale del Corpo della Polizia
Municipale percepisce l'indennità di turno sulla base della disciplina di cui
al Contratto Collettivo Nazionale successivo del 14/9/2000 (Code Contrattuali);
Viene determinato in 15 minuti, all'inizio e alla fine del turno, il tempo per indossare e svestire l'uniforme. Al personale che, dichiarando di rinunciare a tale tempo, è già operativo all'inizio del turno e pronto.ad uscire dal comando di appartenenza e, salvo diversa autorizzazione dei superiori, non vi rientra prima della fine del turno, è corrisposto un incentivo di lire Euro 155,00 mensili calcolate su 22 giorni lavorativi. Ogni Agente può optare per l'una o per l'altra modalità di espletamento del servizio dandone comunicazione al proprio Ufficio del Personale con almeno un mese di anticipo rispetto alla decorrenza della scelta. L'opzione è reversibile con preavviso di 1 mese.
Un riconoscimento economico pari a Euro 19,00 giornaliere (quota F) per servizio ulteriore rispetto a quanto riconoscibile ai sensi del precedente punto 6 è attribuito in occasione dell'erogazione della prestazione presso una Unità Organizzativa, diversa da quella di appartenenza.
Il personale .part-time percepisce gli incentivi in argomento in misura proporzionale alla percentuale di servizio prestato.
I turni serali, notturni, del sabato e dei festivi non prestati per assenze non superiore a 7 giorni lavorativi comporteranno le decurtazioni sopra indicate, a meno che non vengano recuperati, a richiesta, entro il mese solare successivo, nel qual caso non sarà applicata alcuna decurtazione. Le assenze per permesso sindacale e la giornata di riposo per donatori di sangue non rientrano fra quelle da considerare ai fini dell'applicazione del presente comma.
Gli operatori della Polizia Municipale da destinare ai servizi interni, devono essere individuati tramite un reperimento, di cui deve essere data la massima pubblicità a tutto il personale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 comma 3 del Regolamento del Corpo
Articolo
49 -
Orario di lavoro
I dipendenti della Polizia Municipale, non appartenenti all'area contrattuale separata del personale Dirigente, osservano un orario di lavoro programmato su base plurisettimanale, che prevede l'articolazione oraria su turni giornalieri.
In applicazione del C.C.N.L. e del C.C.D.I. in vigore, è applicata a tutto il personale della Polizia Municipale la riduzione dell'orario settimanale, prevedendo che lo stesso personale svolga le proprie prestazioni su un orario di lavoro calcolato sulla base di una media settimanale di 35 ore.
Il personale della Polizia Municipale che, per qualunque motivo. non partecipi all'orario plurisettimanale sarà tenuto ad osservare l'orario di lavoro definito dai contratti collettivi.
La distribuzione dei servizi nell'arco dell'anno solare (52 settimane) è realizzata prevedendo per ogni appartenente alla Polizia Municipale servizi su 5 giorni settimanali:
18 turni serali feriali;
3 turni serali festivi;
16 turni notturni feriali;
3 turni notturni festivi;
7 turni diurni festivi;
da 16 a 19 turni diurni nel sabato.
Le assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate non comportano debiti di orario.
Ciascun turno di lavoro diurno e serale ha una durata di ore 7,00.
L’intervallo tra un turno di lavoro ordinario ed il successivo è previsto in almeno 11 ore.
L’inizio e il termine dei turni giornalieri è determinato nel rispetto delle previsioni in materia di relazioni sindacali. La definizione degli orari di inizio e di termine del servizio è la seguente:
Turno ordinario
Inizio
Termine
1 06,45 13,45
2 13,15 20,15 oppure 13,00 - 20.00
3 17,00 24,00 oppure 18,00 – 01,00
4 24,00 07,00
Il carico individuale di servizi serali e notturni degli ispettori nell’anno è:
Servizi serali: 13 (di cui 3 festivi);
Servizi notturni: 10 (di cui 2 festivi);
Servizi diurni al sabato e festivi diurni: come per gli agenti e gli Istruttori Specialisti;
Il carico individuale di servizi serali e notturni dei funzionari nell’anno è:
Servizi serali: 10 (di cui 2 festivi);
Servizi notturni: 13 (di cui 3 festivi);
Servizi diurni al sabato: come per gli agenti e gli Istruttori Specialisti;
Servizi diurni festivi: 3.
L 'orario del personale che svolge servizio di supporto non diretto all'attività esterna è definito in funzione dello specifico servizio, previo espletamento delle relazioni sindacali previste. Resta confemato nelle more quanto già in essere.
Articolo
50
- Reclutamento del personale
turnista
Tutto il personale, ad eccezione di quello inidoneo alle specifiche attività o di quello esentato per ragioni di servizio è tenuto a partecipare ai turni di lavoro.
Il personale di categoria C e D che raggiunge il coefficiente 60 (somma fra età anagrafica ed anzianità di servizio nella Polizia Municipale) è esonerato definitivamente, su specifica richiesta dell’interessato, dalla partecipazione ai turni notturni.
Il personale di categoria C e D che raggiunge il coefficiente 70 (somma fra età anagrafica ed anzianità di servizio nella Polizia Municipale) è esonerato definitivamente, su specifica richiesta dell’interessato, dalla partecipazione ai turni serali.
La base di reclutamento del personale di categoria C da comandare nei turni notturni e serali è individuato rispettivamente nella percentuale del ……. della dotazione organica della categoria C, verificata con periodicità semestrale, a partire dalla stipula sel seguente accordo.
Tale individuazione sarà effettuata in ordine decrescente di matricola (partendo dalla matricola più alta). Il personale esonerato dai turni serali o notturni in applicazione del presente comma, acquisisce tale esonero in modo definitivo.
Articolo
51 -
Norme di primo inquadramento
Tutti gli attuali C3 e C4, ex VI o VI led q.f. saranno inquadrati nella qualifica di servizio di “Istruttore”.
Tutti gli attuali D1 saranno inquadrati nella qualifica di servizio di “Ispettore”
Tutti gli attuali D3 e D4 (Livello Ex 7 e 7/LED) saranno inquadrati nella qualifica di “Funzionario”.
Tutti gli attuali D5 saranno inquadrati nella qualifica di servizio di “Vice Comandante di Gruppo Municipale o di Unità Organizzativa”.
Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative attualmente in vigore rimangono invariati fino al termine previsto dagli atti di conferimento emanati dall’Amministrazione.
Articolo
52 -
Dotazione organica
Saranno effettuate un numero di assunzioni annuali tali da coprire i posti resisi vacanti durante l’anno precedente.
Dotazione di diritto
Dotazione di fatto
DIRIGENTI
Comandante
Generale………………………………………………………………………………..
Vice
Comandante Generale
………………………………………………………………………….
Comandanti
di UU.OO
…………………………………………………………………
ADDETTI COORD. CONTROLLO
Funzionari - Vice Comandanti……………………………………………………………………….
Funzionari Responsabili……………………………………………………………………………...
Ispettori…………………………………………………………………………………………………..
Istruttori Specialisti di P.M…..……………………………………………………………………….
OPERATORI
Agenti scelti…………………………………………………………………………………………….
Agenti…………………………………………………………………………………………………….
Totali
TITOLO
V: DISCIPLINA DI GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
(ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04 1992 n. 285 e successive modificazioni)
È
istituito il "Fondo di previdenza a favore del personale del Corpo di
Polizia Municipale" (d'ora in poi Fondo), con sede presso il Comando
Polizia Municipale e usufruendo delle relative attrezzature.
Articolo
54 -
Finalità
Il
Fondo è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro e persegue con
moderni indirizzi ed in modo organico l’assistenza e la previdenza a favore
del personale della Polizia Municipale, a completamento ed integrazione
dell’opera che già prestano gli enti a ciò preposti
In
particolare il Fondo è finalizzato alla stipula di contratti concernenti forme
di pensione complementare.
Articolo
55 -
Finanziamento del Fondo
Il
Fondo è finanziato:
a.
con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti
in misura ridotta per violazioni accertate al vigente Codice della Strada da
parte del personale del Corpo. Tale finanziamento è effettuato ai sensi del
comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni
nella misura del 50% dei citati proventi.
b.
da eventuali altre leggi;
c.
da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici.
Le
somme destinate al Fondo, di cui al precedente comma 1 lettera a), vengono
stanziate annualmente, in unico apposito capitolo del bilancio comunale relativo
a ciascun esercizio finanziario e versato in apposito conto corrente intestato
nominalmente al Presidente della Commissione Amministratrice del Fondo, da
accendersi presso la Tesoreria Comunale quale Istituto di Credito autorizzato
dall’A.C. ad effettuare operazioni bancarie, e da utilizzare per le finalità
e nei limiti previsti nel presente disciplinare.
Il
suddetto fondo è gestito, per legge, secondo il sistema finanziario della capitalizzazione
individuale che consiste nella creazione, per
ogni lavoratore, di un conto individuale cui affluiscono i versamenti
contributivi, che, una volta investiti formeranno un montante che, al termine
dell'attività lavorativa, verrà trasformato in rendita mediante l'applicazione
dei coefficienti di trasformazione. Nell'ambito del suddetto sistema
finanziario, i piani pensionistici operano secondo il regime della contribuzione
definita.
Il
lavoratore potrà prevedere, nell’ambito del proprio conto individuale, di
effettuare versamenti volontari o, ai sensi del DPCM 20/12/1999 e successive
modifiche, anche di attivare l’opzione facoltativa del T.F.R..
Articolo
56 -
Funzione del Presidente
Il Presidente della Commissione Amministratrice del Fondo rappresenta legalmente il “Fondo” e ne ha la firma, inoltre:
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni della Commissione Amministratrice;
- adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dalla Commissione, salvo ratifica, alla prima adunanza del Consiglio stesso.
- Stipula i contratti deliberati dalla Commissione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari;
- Cura la riscossione delle entrate , ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni della commissione;
- Adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili
- Presenta alla Commissione Amministratrice il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’esercizio, con la situazione patrimoniale del Fondo.
Articolo
57 -
Qualificazione del fondo
Il
Fondo assume la denominazione di «Fondo di previdenza».
Articolo 58
- Composizione e
funzionamento
È
costituita un’apposita Commissione Amministratrice di cui fanno parte:
a.
il Comandante della P.M., in qualità di Presidente;
b.
un operatore di categoria D eletto dal personale del Corpo di pari
categoria;
c.
quattro operatori di categoria C eletti dal personale del Corpo di pari
categoria;
d.
il responsabile del procedimento istruttorio, con funzioni di relatore
nonché di segretario, senza diritto di voto, nominato dal Comandante del Corpo;
La
Commissione Amministratrice nomina nel suo seno il Vice Presidente che
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente. La stessa
Commissione è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal
presente regolamento, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora ne
facciano richiesta almeno due membri fra quelli con diritto di voto.
In caso
di dimissioni di uno o più membri elettivi previsti dal precedente comma 1, gli
stessi vengono sostituiti utilizzando la graduatoria dei non eletti. In caso di
dimissioni del responsabile del procedimento istruttorio nonché segretario, di
cui al precedente comma 1 lettera e), il Comandante della P.M. procede
all’immediata nomina del sostituto.
Per la
validità della seduta devono essere presenti almeno 4 dei 7 componenti con
diritto di voto.
Tutte
le determinazioni della Commissione Amministratrice sono assunte a maggioranza
dei membri con diritto di voto presenti alla seduta. In caso di parità, il voto
del Presidente vale doppio.
La
Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso ad ognuno dei componenti
indicante l’ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
I
componenti della Commissione Amministratrice elettivi e nominati durano in
carica 4 anni; i componenti elettivi non possono essere rieletti
consecutivamente per più di due volte.
Il
segretario della Commissione Amministratrice, di cui al precedente comma 1
lettera e), redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione; cura la
tenuta della contabilità del fondo e della corrispondenza; conserva gli atti e
i documenti relativi alla gestione.
La
partecipazione alle riunioni avviene durante il servizio ordinario e non dev’essere
previsto alcun gettone o rimborso.
Articolo
59 -
Elezioni – Collegio Elettorale
Ai
fini dell’elezione dei componenti della Commissione Amministratrice di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 60, il Comandante del Corpo, di
concerto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nomina un Collegio
Elettorale costituito da cinque appartenenti al Corpo. La nomina a componente
del Collegio Elettorale è incompatibile con la candidatura a membro della
Commissione Amministratrice. Qualora un membro del Collegio Elettorale presenti
la propria candidatura a membro della Commissione Amministratrice, decade
dall’incarico e viene sostituito.
Il
Collegio Elettorale nomina nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente, il
Segretario verbalizzante e tre scrutatori.
Il
Collegio Elettorale, nella stessa seduta, stabilisce la data per le operazioni
di voto da tenersi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri
elettivi della Commissione Amministratrice. Le elezioni devono tenersi nel
periodo compreso fra il 1° giugno ed il 1° dicembre. Provvede, pertanto, a
pubblicare apposito avviso nel quale è indicato il giorno stabilito per il le
operazioni di voto che dovranno, comunque, essere effettuate in un'unica
giornata dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Nell’avviso deve inoltre essere
specificato che gli interessati devono presentare al Presidente del Collegio
Elettorale la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita
per le operazioni di voto.
Dette
operazioni devono essere effettuate presso idonei locali della sede del Corpo
ove verrà apposta, in modo visibile, la lista ufficiale dei candidati. Ciascun
elettore non potrà esprimere più di tre preferenze. Il voto è segreto. Dei
votanti e delle operazioni di scrutinio, nonché della elezione dei
rappresentanti della Commissione Amministratrice, viene redatto apposito verbale
sottoscritto da tutti i membri del Collegio Elettorale.
Le
votazioni si intendono valide se si reca a votare almeno la maggioranza assoluta
degli appartenenti al Corpo. In caso contrario il Collegio Elettorale dichiara
invalide le operazioni di voto e comunica, lo stesso giorno, mediante avviso, la
successiva data in cui ripetere le operazioni di voto; data che non potrà
comunque essere individuata oltre 15 gironi dopo quella delle prime votazioni.
Le operazioni di voto effettuate nel secondo turno sono comunque valide.
Sono
proclamati eletti membri della Commissione Amministratrice i candidati che
avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il
dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità il
dipendente con maggiore età anagrafica.
Il
collegio elettorale trasmette le risultanze delle operazioni di voto al
Comandante del Corpo che provvede alla proclamazione degli eletti. Dalla
proclamazione, gli eletti assumono le funzioni di membro della Commissione
Amministratrice.
Articolo
60 -
Costituzione
Il
Fondo di previdenza per il personale del Corpo di Polizia Municipale è
finalizzato:
a.
alla corresponsione di un capitale a fine servizio da assegnare, come
pensione complementare integrativa, ad ogni appartenente al Corpo che viene
collocato in quiescenza a qualsiasi titolo o che viene trasferito in altro
Settore, Ufficio o Servizio del Comune ovvero in altro Ente e in tutti gli altri
casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa vigente;
b.
per le finalità di cui al comma precedente, si provvederà ad accendere
più contratti, ai sensi del Dlgvo 124/93 e successive modifiche, a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,
inerenti fondi pensioni chiusi o negoziali, fondi pensioni aperti e forme
pensionistiche individuali.
La
Commissione Amministratrice indice, valuta ed aggiudica con procedure ad
evidenza pubblica la stipula dei contratti. A tal fine è convocata in prima
seduta, di norma entro il 28 febbraio di ogni anno ed ogni qual volta se ne
presenti la necessità con le modalità previste dall’art. 5 comma 6.
La
Commissione Amministratrice valuta la possibilità di prevedere forme
particolari di tutela nei confronti del personale prossimo al pensionamento.
La
forma integrativa del trattamento di fine rapporto previsto dal presente capo
non esclude l’applicabilità al personale del Corpo di altre forme integrative
di previdenza.
Articolo
61 -
Contribuzione volontaria
In
caso di assenze complessivamente superiori a venti giorni annui per le quali
disposizioni legislative prevedano, a qualsiasi titolo, una riduzione dello
stipendio, fatta salva l’astensione facoltativa per maternità post-partum ai
sensi dell’art. 10 L. 1204/71, il premio individuale corrisposto dal Comune
viene ridotto proporzionalmente. Resta salva la facoltà per il dipendente di
versare in proprio la differenza tra la somma corrisposta dal Comune ed il
premio individuale nella misura intera.
Articolo
62 -
Contratti di assicurazione
I
contratti di assicurazione, qualora la materia venga disciplinata nei futuri
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed in relazione alla normativa in essi
contenuta, dovranno essere adeguati alla stessa normativa o risolti
nell’ipotesi in cui vengano espressamente escluse tali forme di previdenza
aggiuntiva. Il capitale maturato verrà erogato dalla compagnia assicuratrice
nella misura corrispondente ai premi corrisposti, al momento della conclusione,
a qualunque titolo, del periodo d’impiego presso la Polizia Municipale.
In
ogni caso, è concessa la facoltà a ciascun dipendente di continuare il
versamento dei premi assicurativi, con l’esonero del Comune da ogni
obbligazione ed inoltre è concessa la facoltà a ciascun dipendente di
integrare per la propria polizza il versamento dei premi assicurativi.
Articolo
63 -
Destinatari
Del
Fondo di previdenza usufruiscono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale in servizio a tempo indeterminato, dall’assunzione fino al
collocamento in pensione o ad altra forma di risoluzione dell’impiego.
Non
avrà diritto ad usufruire del Fondo di assistenza l’appartenente al Corpo di
Polizia Municipale nei seguenti casi:
a.
durante il periodo di sospensione dal servizio a qualsiasi titolo, con
privazione o meno della retribuzione, qualora tale periodo si protragga oltre i
6 mesi;
b.
durante il periodo di sospensione a qualsiasi titolo della qualifica di
agente di pubblica sicurezza, qualora tale periodo si protragga oltre i 6 mesi.
Il
personale al quale sono state erogate le sovvenzioni di cui ai successivi
articoli è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 64
- Controllo di gestione –
Servizio cassa – Liquidazione
La
gestione del Fondo, per gli atti di rilevanza contabile è sottoposta al
controllo dei Revisori dei Conti dell’Amministrazione Comunale ed il servizio
cassa per le somme da erogare secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare
è effettuato tramite la Tesoreria Comunale.
Laddove
dovesse risultare comunque necessario procedere alla liquidazione del Fondo, la
Giunta Comunale procederà alla nomina di un commissario liquidatore.
Articolo 65
- Entrata in vigore –
Periodo transitorio
Le norme
del presente disciplinare entrano in vigore la data successiva a quella di
approvazione.
La prima
elezione della Commissione Amministratrice avrà luogo entro 30 giorni
dall'approvazione del presente Accordo.
TITOLO VI: GESTIONE
SPONSORIZZAZIONI E CONTRATTI PERSERVIZI IN EXTRAFUNZIONALITA’DA RENDERSI AI
PRIVATI.
Articolo
66 - Sponsorizzazioni
Ai sensi e per gli effetti della
legge n°449 art.43 del 27.12.97 e di quanto disposto dalla delibera di Giunta n°
------- del -------- con la quale, in tema di sponsorizzazioni e prestazioni
extrafunzionali, si sono recepiti i disposti dell’art. 15 del CCNL 1998/2002
Comparto Regioni Autonomie Locali,
con il presente Regolamento sono disposte le condizioni e modalità d’accesso
ai servizi resi in tale regime nonché il trattamento economico del
personale dipendente dall’Ente locale.
Articolo
67 -
Accesso
In ordine ai disposti della richiamata delibera, ai servizi resi in regime di extra funzionalità istituzionale accedono anche Soggetti svolgenti attività private purché connesse o riconducibili ad interessi pubblici ed alla migliore fruizione della socialità e della cultura nonché privati cittadini che debbano svolgere operazioni ricadenti sui circuiti ed interessi pubblici.
Ai
servizi individuati secondo i principi di cui all’art.69 si accede previo
apposita domanda ed accettazione delle condizioni risarcitorie delle prestazioni
e dell’impiego di Operatori, mezzi ed infrastrutture dell’Ente; tutti gli
importi relativi alle sponsorizzazioni o contratti sono soggetti, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 633/72 e succ., al carico dell’IVA.
Articolo
69 -
Elementi della domanda
I
Soggetti privati ed i legali rappresentanti di Enti, Aziende, Società, ecc.
promotori di manifestazione e/o attività per cui necessitano prestazioni dei
dipendenti dell’Ente in regime di extrafunzionalità, sono tenuti ad
inoltrare, almeno trenta giorni prima dell’evento per il quale è richiesta
prestazione, apposita istanza al Sindaco, per il tramite del servizio gestione
del personale, in carta semplice nella quale sarà specificato il tipo di
attività e/o manifestazione cui s’intende svolgere.
La
domanda che sarà girata ai responsabili dei servizi cui sono richieste le
prestazioni, deve contenere:
§
generalità del
richiedente con relativo codice fiscale o partita IVA
§
Generalità del Soggetto
individuato quale responsabile dei rapporti con l’Ente e per Esso con il
responsabile del servizio cui s’intende avvalersi
§
Data, durata, e orario
finale dell’evento
§
Località e/o
tratto/percorso stradale interessato all’evento
§
Modalità di svolgimento
dell’evento
§
Indicazione generale dei
servizi ritenuti necessari
Articolo
70 -
Oneri
Entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda, il funzionario responsabile dell’Ufficio competente dell’Ente, valuta l’ammissibilità della richiesta ed i servizi necessari per assicurare l’idoneo svolgimento dell’evento. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento della somma determinata, che è comunicata al richiedente con indicazione del personale, di mezzi, strutture e infrastrutture nonché di tutte le prestazioni che saranno o non assicurate dai servizi interessati.
L’erogazione degli oneri per le prestazioni sono, pertanto, versate a titolo di rimborso spese per la corresponsione dei servizi resi, e sono quantificate in rapporto ai succitati elementi coinvolti per lo svolgimento del servizio richiesto, la somma cosi quantificata dovrà essere versata anticipatamente, ossia prima dell’evento, con le seguenti modalità:
§ a mezzo c/c postale intestato al Comune di Roma per il tramite della polizia locale, specificando nella causale “contributo per prestazione di servizi resi in extra funzionalità relativi (specificare il tipo di richiesta).”
§ il richiedente, dopo l’accettazione della domanda, dovrà esibire tempestivamente al responsabile dell’Ufficio addetto ai servizi richiesti di cui al presente Regolamento la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Le somme introitate, decurtate delle spese per gli oneri relativi all’impiego di mezzi, strutture ed infrastrutture nonché per le connesse quote assicurative, sono destinate ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività, cosi come disciplinate dalla contrattazione nazionale e decentrata, e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi richiesti in ordine ai disposti del presente Accordo.
L’Ente in sede di formazione del bilancio di previsione individuerà un apposito capitolo d’entrata.
Presso
il comando del Corpo della Polizia Municipale è istituito apposito ufficio per
la migliore assistenza e sicurezza territoriale, cui dovranno inoltrarsi
eventuali ulteriori richieste sia per la eventuale riorganizzazione dei servizi
sia per l’ottenimento dell’eventuale corresponsione delle prestazioni
aggiuntive.
L’Ufficio
è composto da personale incardinato nel servizio ed i costi dello svolgimento
di tutte le attività ad Esso assegnate, sono da ricavarsi dai budget delle
entrate economiche provenienti dai Soggetti richiedenti.
Al
personale che opererà in ossequio ai disposti della delibera n….. del .......
e secondo i disposti del presente Accordo, la cui numericità è individuata in
ordine all’effettiva domanda di servizio, compete comporre ed aver cura di
tutta l’organizzazione per il miglior svolgimento delle sponsorizzazione e dei
contratti stipulati per l’erogazione dei servizi resi in regime di extra
funzionalità.
L’Ufficio
si compone di:
§
funzionari di Categoria D cui è data la responsabilità
dell’organizzazione dei servizi, del personale di categoria inferiore e dei
contratti gestiti durante la Loro sovrintendenza;
§
Operatori di Categoria C addetti ai servizi interni cui è dato di
svolgere compiti tecnico pratici e di coadiuvazione i funzionari nonché
mansioni di collegamento e assistenza per il migliore e più efficace
concretamente delle sponsorizzazioni e dei contratti stipulati
La segreteria ricettiva è composta da un dipendente
di categoria C e da un funzionario di categoria D, individuati a rotazione tra
gli aderenti al progetto dei servizi resi in regime di extra funzionalità, in
ogni caso esperti in materie contabili e di contratti.
Il Dirigente del servizio coinvolto nelle prestazioni
extra funzionali, anche per mezzo di altro funzionario incaricato, ha, in ogni
caso, facoltà d’intervenire sull’organizzazione dell’Ufficio e per il
controllo sulla legittimità dei contratti e la buona rispondenza di essi.
L’Amministrazione comunale, per mezzo del presente
Regolamento, garantisce ai Soggetti contraenti la fruibilità dei servizi in
extra funzionalità secondo il principio del pubblico interesse che opererà
quale fattore di priorità in caso di più domande che dovessero ricadere anche
nella stessa giornata.
Articolo
73 -
Prestazione dei servizi
Le prestazioni di servizio a pagamento in regime di extrafunzionalità da rendere su richiesta e/o nell’interesse di Enti, Aziende, Associazioni e Soggetti privati, di norma rientrano nei seguenti campi:
§ scorte per trasporti eccezionali;
§ manifestazioni sportive;
§ manifestazioni folcloristiche e culturali;
§ concerti e/o attività d’intrattenimento;
§ spettacoli teatrali su aree pubbliche o private;
§ fiere, sagre e mostre;
§ riprese cinematografiche in genere;
§ assistenza per lavori ed operazioni da eseguirsi sulle sedi stradali (ENEL – Telecom – Metanodotti – ecc)
Articolo
74 -
Stipula
La stipulazione delle sponsorizzazioni o di contratti dovrà essere comprensiva dei criteri sanciti con il presente Accordo nonché includente di tutti gli elementi che compongono il costo della sponsorizzazione e dei servizi, ivi inclusi costi aggiuntivi per l’assicurazione degli Operatori, dei mezzi ed infrastrutture impegnate e per eventuali danni verso terzi.
Nei contratti dovrà essere altresì prevista la clausola di eventuale recesso in corso d’opera dell’impegno, per la quale il contraente sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni compiute sino al recesso stesso.
Articolo
75 -
Impiego del personale
L’impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:
-
adesione preventiva alla
partecipazione per la resa di servizi in regime di extra funzionalità;
-
impiego nelle prestazioni per ordine
alfabetico;
-
impiego nelle funzioni secondo il
criterio dell’anzianità che, comunque, non dovrà costituire discrimine per
il personale più giovane;
-
osservanza della condizione
dell’equa ripartizione nell’impiego, ossia pari possibilità per tutti gli
aderenti ai progetti d’incamerare quote derivanti da tale forma di produttività;
-
impiego nei compiti secondo il
criterio dell’esperienza e della detenzioni di specifici requisiti quali la
specializzazione in costruzioni e posizionatura d’infrastrutture, il possesso
delle patenti occorrenti, specifiche qualifiche rivestite e richieste nonché
conoscenze certificate: lingua straniera, laurea per rapporti sociologici –
turistici – comunicazioni ecc.;
-
la segreteria organizzative degli
Uffici competenti per i servizi richiesti, ossia il personale addetto, è da
incardinarsi a rotazione tra gli aderenti secondo il criterio dell’ordine
alfabetico; in ogni caso lo stanziamento in tale posizione non può superare i
sei mesi;
-
nei casi d’adesione successiva il
personale già aderente ha diritto ad essere impiegato, qualora ne esprima
volontà, con precedenza rispetto ai nuovi aderenti ai servizi;
-
le quote di partecipazione tra
gli Operatori di Categoria D e Quelli di Categoria C non potranno mai superare
la percentuale di riferimento dell’Organico del servizio che potrà essere
implementata tra le diverse Categoria solo in caso di mancata adesione o
presenza di Operatori ed Operatrici della Categoria risultante in difetto di
presenze.
-
Tutte le prestazioni dovranno
essere comandate nel rispetto della dignità professionale, della tutela
psicofisica dell’Operatore ed in ogni caso non potranno superare (tra servizio
istituzionale e prestazione in extrafunzionalità) le 10 ore giornaliere. A tale
principio si deroga solo in corrispondenza di esigenze contigibili ed urgenti e,
comunque, con il consenso del prestatore d’opera.
Articolo
76
- Divieti
Ai fini della rispondenza organizzative ed operativa e, comunque, per la
certa trasparenza di tutte le attività svolte presso il competente Ufficio e
presso gli Uffici dei servizi operanti per le prestazioni in extrafunzionalità
è mantenuto un registro delle attività svolte o da svolgersi nonché
brogliaccio relativo alle prestazioni individuali degli Operatori e della
richiesta rotazione nei compiti assegnati.
E’
vietata l’erogazione di qualsiasi prestazione in regime di extrafunzionalità
in mancanza di un relativo versamento e l’elargizione da parte del richiedente
a qualsiasi soggetto di somme offerte spontaneamente. E’ altresì vietato al
personale della dipendente incamerare
somme per prestazioni di servizi rese autonomamente in favore di eventuali
richiedenti.
Sono
esenti dal pagamento di qualsiasi servizio:
-le
manifestazioni di carattere religioso con funzioni di culto delle chiese
riconosciute dallo Stato;
-le
manifestazioni organizzate dall’Ente o da Enti pubblici (Stato, Regione,
Provincia, Municipi).
All’Ufficio del Corpo compete impostare i contratti per le sponsorizzazioni e per eventuali ulteriori servizi da prestarsi in regime di extrafunzionalità da parte del personale dipendente; i contratti dovranno prevedere tutte le clausole ed i costi individuati dal presente Regolamento.