SENTENZE

Nel caso di introduzione dell’orario notturno, va data preventiva informazione alle  OO.SS. sindacali. La mancata informazione costituisce condotta antisindacale.

(Tribunale di Brindisi, , 12 novembre 2003)

Si tratta dell’ ordinanza  con cui il Tribunale di Brindi ha condannato l’Ente Provincia di Brindisi per condotta antisindacale. Il ricorso è stato proposto dal SULPM in quanto l’amministrazione non aveva  osservato le norme contrattuali in materia di informazione. Ha stabilito il tribunale che “dalla lettura sistematica delle predette norme [di CCNL N. d. R.] si evince che prima di adottare atti di valenza generale riguardante l’articolazione dell’orario di servizio l’ente ha l’obbligo di informare preventivamente i Sindacati”

L’indennità di turno “è finalizzata a compensare il disagio del dipendente di ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti per vai ordinaria per i pubblici dipendenti ; pertanto, poiché detto disagio è riferibile alla maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell’ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l’indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio”.

(Consiglio di Stato, Sez. V, 24 settembre 2003)

Con tale motivazione il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato l’appello di un comune contro una precedente sentenza del TAR Campania. La questione riguarda un gruppo di agenti di polizia municipale che si erano rivolti al TAR  nel 1993 in quanto l’amministrazione di appartenenza aveva sospeso, nei loro confronti, a partire dal 1 gennaio 1992 il pagamento pieno dell’indennità di turno,  corrispondendola esclusivamente per il servizio prestato nelle ore pomeridiane, ovvero al fuori dell’orario degli altri dipendenti comunale. Si tratta, per certi versi, di una vecchia questione dovuta ad una circolare della Funzione Pubblica  nella quale si affermava che l’indennità di turno doveva essere attribuita, alla polizia municipale, per le ore non coincidenti con l’orario degli altri lavoratori del comune. Con la decisione in esame, il C.d.S. ha fatto piena giustizia.

 

L’ affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di polizia municipale al segretario comunale è illegittimo se è istituito il corpo di polizia municipale in quanto il comandante, per legge, né è il responsabile e risponde direttamente al sindaco.

(Corte d’Appello dell’ Aquila, 5 agosto 2003)

Interessante sentenza, questa della Corte d’Appello dell’ Aquila la quale viene a trattare una serie di temi  molto sentiti dalla Categoria : tra le altre cose la Corte ha stabilito che “è sicuramente illegittimo il decreto n. 4 del 31.03.00 con il quale il sindaco decretò di assegnare al segretario comunale anche il servizio di Vigilanza con la seguente motivazione (…..). Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Comandante del Corpo di polizia municipale deve avre la responsabilità del Corpo, nel senso che non è possibile che tra lui e il Sindaco possano interporsi altre figure dirigenziali (cons. di Stato, sez. V, n. 4663/00 e n. 1360/01).

Quando dall’interpretazione letterale di una norma di accordo collettivo di lavoro il significato risulta univoco, il giudice non può adottare ulteriori criteri interpretativi, applicabile esclusivamente in via sussidiaria.

(Cassazione, sez. Lavoro 9 agosto 2003 n. 12054).

La sentenza si riferisce alla questione dell’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, le cui norme risultino univoche quanto a significato : in questo caso  non è consentito al giudice di adottare criteri interpretativi diversi ; pertanto se la norma è chiara nella sua formulazione, in tal modo va applicata.

La sanzione del licenziamento con preavviso può essere giustificata nei confronti di un pubblico dipendente a causa di assenza sistematica dal servizio senza permesso del capo ufficio e senza timbratura del cartellino, ripetuta più volte nel periodo di giorni 15 e in orari variabili. Tale comportamento costituisce grave abuso di ufficio  e  “difetto di senso morale”  oltre che “scarso rendimento per l’incapacità di osservare  di  obblighi di servizio”. Inoltre lo stesso comportamento assume una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e giustifica pertanto l’adozione da parte del datore di lavoro pubblico della sanzione del licenziamento.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30 ottobre 2003 n. 6746)

 

Sussiste la responsabilità amministrativa di un agente di polizia che abbia, nel corso di un’operazione, commesso un omicidio colposo (come accertato nel corso del giudizio penale) derivante da un comportamento connotato da gravissima imprudenza e imperizia, senza ricercare il preventivo coordinamento con i colleghi. Tale comportamento è caratterizzato da colpa grave per l’uso imprudente dell’arma in dotazione e va considerato ancor più grave quanto l’agente, al fine di impedire l’individuazione dell’arma, alteri la pistola usata nel corso dell’operazione che ha portato alla morte di una persona (l’agente è stato altresì condannato per frode processuale)

(Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna – Sentenza 17 luglio 2003 n. 1766)

la sentenza riguarda un agente di polizia che,  nelle fasi successive ad un intervento a causa di un reato con relativo inseguimento degli autori, esplodeva un colpo di pistola che uccideva una persona poi risultata estranea ai fatti. L’agente era stato poi condannato per omicidio colposo in quanto era stato accertato che egli aveva agito con grave imprudenza e imperizia. Lo stesso, per impedire l’individuazione dell’arma in dotazione, modificava la canna della pistola finendo per essere condannato anche per frode processuale. I familiari dell’ucciso avviavano una specifica causa in sede civile per il risarcimento dei danni. Il ministero convenuto addiveniva  ad una transazione con gli stessi familiari. Su iniziativa della Procura regionale della Corte dei Conti l’agente di polizia veniva chiamato a rispondere davanti alla stessa Corte  la quale, pur tenendo conto delle circostante inerenti lo svolgimento dei fatti, lo  condannava a risarcire il danno erariale.

CONDOTTA ANTISINDACALE
INTEGRA GLI ESTREMI DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE L’IRROGAZIONI DI SANZIONI DISCIPLINARI A SEGUITO DI UNA LEGITTIMA PROTESTA DEI LAVORATORI
Tribunale del Lavoro di Alessandria 22 luglio 2003

 Commento :

Trattasi della sentenza  a seguito di ricorso del SULPM contro l’amministrazione provinciale di Alessandria la quale aveva irrogato sanzioni disciplinari ad alcuni agenti per avere gli stessi messo in atto, il giorno 16 gennaio 2003, una giornata  di protesta consistente  nel non effettuare alcuni servizi esterni, rimanendo in ufficio pronti ad uscire su chiamata e garantendo comunque tutti i servizi essenziali. La protesta era originata dal fatto che gli agenti sono a tutt’oggi privi di armi e di qualsiasi mezzo di difesa personale.

Il giudice ha riconosciuto la validità e la legittimità della protesta, quale astensione “parziale” dal lavoro, implicitamente accogliendo il principio di cui all’articolo 2 comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni per il quale le disposizioni in tema di preavviso mino (15 o 10 giorni a seconda dei casi)non si applicano qualora lo sciopero riguardi proteste per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO
IL TERMINE SEMESTRALE PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA ALL’AMMINISTRAZIONE  DECORRE DALLA DATA DI PIENA CONOSCENZA NON SOLO DELLA NATURA MA ANCHE DELLA GRAVITA’ DELLA MENOMAZIONE CHE NE DERIVA - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 luglio n. 4004

Commento :

Molto interessante questa sentenza del consiglio di Stato la quale chiarisce alcune questioni relative al termine di sei mesi per proporre domanda all’amministrazione qualora il dipendente venga a conoscenza di un’infermità ritenuta derivante da causa di servizio.In questo senso il Consiglio di Stato, riformando una precedente sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce la quale aveva disposto in senso sfavorevole al ricorrente, ha determinato che “ il termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento di un’infermità come dipendente da causa di servizio decorre dal giorno in cui il dipendente ha realmente avuto la consapevolezza dell’incidenza della sua malattia o del fatto traumatico subito sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, cioè la piena conoscenza non solo della natura, ma anche della gravità della menomazione che ne deriva”.

Dipartimento Studi e Legislazione 22 luglio 2003: 

NON INTEGRA LA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DELA LEGGE N. 300/1970 (STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI) IL TRASFERIMENTO AD ALTRA UNITA’ PRODUTTIVA DI UN DIRIGENTE SINDACALE DISPOSTO IN ASSENZA DEL NULLA OSTA DELL ‘ O.S.  SE IL SINDACALISTA NON HA LA RESPONSABILITA’  DELLA R.S.A.. 
(Tribunale di Roma III Sezione Lavoro, 27 gennaio 2003)

 Commento :
La sentenza, pur negativa per l’ O.S. che ha promosso il ricorso, è importante per la rilevazione di alcuni principi che ogni sindacalista deve ricordare :
Intanto, la  c.d. “legittimazione attiva”  la quale, ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300/1970 è posta in capo esclusivamente agli “organismi locali” delle associazioni sindacali nazionali ove si intende, per organismi locali, quelli più vicini alle istanze locali (in questo senso non sono legittimate ad agire in giudizio, per condotta antisindacale, le segreterie regionali, tanto meno quella nazionale, mentre è accettata, nel giudizio del lavoro, la costituzione delle segreterie provinciali).
In secondo luogo, nel merito, il tribunale afferma, anche a seguito di alcuni pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, che la titolarità dl dirigente deve desumersi non tanto dalla nominatività dello stesso bensì delle funzioni da lui effettivamente espletate. Qualora il fatto riguardi una R.S.A.  il dirigente deve avere l’effettiva direzione della struttura e non essere un semplice appartenente alla stessa.

CONDOTTA ANTISINDACALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE NON HA ALCUNA RILEVANZA L’ELEMENTO PSICOLOGICO O DOLOSO
Tribunale di Roma  26.04.2001

Commento:
Interessante questa sentenza del Tribunale del lavoro di Roma pur in dipendenza da principi già sanciti dalla Corte di cassazione – L’intenzionalità  di ledere le libertà sindacali non è necessaria alla qualificazione della condotta  antisindacale che abbia comunque  potenzialità lesiva.  I comportamenti previsti dall’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori  sono quelli obbiettivamente ostativi o limitativi delle libertà sindacali. La sentenza specifica – il che è assai importante – che, qualora si ritenesse necessario, per la qualificazione della condotta sindacale, un “dolo specifico”, si rischierebbe di lasciare privi di tutela situazioni anche gravi di antisindacalità poste in essere colposamente o comunque senza una specifica intenzione di ledere le prerogative sindacali. Infine la difficoltà di prova del “dolo specifico” –ben nota nel giudizio penale – renderebbe in concreto molto problematico il ricorso allo strumento approntato dall’articolo 28. (vedi il testo completo in www.salentolavoro.it).

CONDOTTA ANTISINDACALE
COSTITUISCE CONDOTTA ANTISINDACALE LA FISSAZIONE UNILATERALE DI TURNI E ORARIO DI LAVORO DA PARTE DEL DATORE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Tribunale di  Pisa 4.4.02

Commento :
Fondamentale sentenza, questa del Tribunale del lavoro di Pisa che ha censurato il comportamento di __________ spa per aver violato clausole di accordi sindacali che prevedevano alcune questioni relative a turni e orario di lavoro ed imposto ai lavoratori turni predeterminati (nella fattispecie sono stati anche erogati  provvedimenti disciplinari).
Ha stabilito il Tribunale che, anche qualora il mero inadempimento contrattuale non possa costituire condotta a antisindacale (come sostenuto dal datore di lavoro),  è pur vero che il rifiuto di contrarre assume un significato che va nella direzione dell’integrazione della condotta prevista dall’articolo 28 Statuto Lavoratori, in quanto, nel caso di specie, l’inadempimento si trova ad essere ingiustificato e protratto nel tempo. Si aggiunga che il comportamento del datore ha creato notevoli disagi ai dipendenti, tipo l’impossibilità di fruire delle ferie annuali ecc. In linea generale anche l’irrogazione di sanzioni disciplinari integrano la condotta  antisindacale.
Il Giudice ha inoltre rilevato che il datore ha manifestato disinteresse per le relazioni industriali e scarsissima considerazione del ruolo del sindacato, le cui prerogative appaiono fortemente mortificate dal comportamento datoriale. Pertanto ha disposto di dar corso, nel termine di 15 giorni, agli incontri necessari per dirimere la questione tra le parti e annullato le sanzioni disciplinari, disponendo altresì l’affissione del decreto presso la bacheca sindacale aziendale. (vedi testo completo in www.salentolavoro.it)

Dipartimento Studi e Legislazione 16 giugno 2003: 

IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE PER CAUSA DI MATRIMONIO E’ NULLO PER CUI LA STESSA HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE FINO ALLA REINTEGRAZIONE
(Cass. Sezione Lavoro n. 7176 del 10 maggio 2003)

Commento :
La Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro -  ha stabilito che la legge n. 7 del 1963, nel prevedere la nullità del licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio,  prevede pure la corresponsione a favore della lavoratrice della retribuzione globale di fatto fino al giorno della riammissione in servizio. Pertanto, il licenziamento nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione è nullo per cui comporta l’obbligo della corresponsione della retribuzione fino alla reintegrazione nel posto di lavoro.

NEL CASO DI ASSENZA PER MALATTIA, E’ POSSIBILE IMPUTARE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, UN PERIODO DI ASSENZA ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE GIA’ MATURATE IN MODO DA SOSPENDERE L’ULTERIORE DECORSO DEL PERIODO DI COMPORTO, ANCHE SE, IN TAL MODO, IL LAVORATORE RINUNCIA ALLA DESTINAZIONE PER LA QUALE LE FERIE SONO PREORDINATE
(Cassazione, sentenza n. 5521 del 9 aprile 2003)

Commento :
Un’ importante sentenza, questa della Suprema Corte di Cassazione,  la quale tende a dare assoluta priorità al  principio della salvaguardai del posto di lavoro. La vicenda, infatti, riguarda, un dipendente delle Poste Italiane, licenziato per superamento del periodo di comporto a causa di malattia. La Corte ha stabilito che il lavoratore debba effettuare una specifica richiesta al datore di lavoro allo scopo di imputare il periodo di assenza per malattia a ferie maturate  e non angora godute, in modo da poter salvaguardare il suo posto di lavoro. Senza la richiesta del lavoratore, infatti, il licenziamento intimato diverrebbe legittimo.

IN CASO DI CORRESPONSIONE RITARDATA DI CREDITI DI LAVORO,  NON E’ FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE RELATIVA ALLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DEL LAVORATORE PUBBLICO RISPETTO AL LAVORATORE PRIVATO PER QUANTO RIGUARDA IL CUMULO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI.
Corte Costituzionale, Sentenza 12-17 marzo 2003 n. 82

Commento :
la Corte Costituzionale afferma, nella sentenza in esame che non è fondata la questione di  legittimità costituzionale circa il diverso trattamento del lavoratore pubblico e privato in ordine alla corresponsione di crediti di lavoro per l’arretrato. La materia concernente le “conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non è estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, giacchè la puntualità della corresponsione del dovuto concorre, insieme alla congruità del suo ammontare, ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita”. Tuttavia – prosegue la Corte – non significa che il principio del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (articolo 429 codice p.c.) debba ritenersi “principio costituzionalizzato” essendo il legislatore libero di sostituire un meccanismo con un altro. 
Circa il lavoro privato, il fatto che sia illegittimo costituzionalmente il divieto di cumulo trova fondamento nell’impedimento di incentivare l’inadempimento del datore di lavoro, consentendogli di “lucrare (……) l’eventuale differenziale tra il rendimento dell’investimento ed il tasso di svalutazione”. Siffatta ratio decidendi non può essere automaticamente estesa  alla  P.A. la quale, pur sottoposta ad un rapporto di lavoro “privatizzato”, conserva comunque una particolare conformazione, nello svolgimento del rapporto medesimo, rispetto ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, “cui è estranea ogni logica speculativa”

IL LAVORATORE  LA CUI MALATTIA SIA CAUSATA DALLA NOCIVITA’ DELLE MANSIONI SVOLTE NON PUO’ ESSERE LICENZIATO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO. L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SUL DIPENDENTE.

Commento :
Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro qualora l’infermità  sia dovuta a responsabilità del datore medesimo, in dipendenza di nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenirla o eliminarla, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di norme specifiche ( articolo 2087 c.c.) Nel caso incombe sul lavoratore di provare il collegamento tra la malattia ed  “il carattere morbigeno delle mansioni espletate”.
Si tratta – come ben si vede – di una sentenza estremamente importante per i  lavoratori della polizia municipale i quali sono soggetti a diverse malattie e malformità in conseguenza del lavoro su strada (molti sono gli studi a riguardo) La Suprema Corte, stabilendo che il lavoratore malato a causa delle condizioni nocive in cui espleta la propria attività, non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto, afferma chiaramente il principio fondamentale della tutela
della salute (come già avvenuto con molte altre sentenze), principio primario cui deve attenersi il datore di lavoro.

Dipartimento Studi e Legislazione 19 maggio 2003:

Licenziamento a seguito di colluttazione in azienda – rapporto con la pubblicità del codice disciplinare (Tribunale di Napoli 3 febbraio 2003).
Nel caso il provvedimento espulsivo avvenga a seguito di contestazioni consistenti nell’aggressione di un collega di lavoro, risulta irrilevante l’affissione o meno del codice disciplinare nel luogo di lavoro ai fini della validità del licenziamento.

Nota :
com’ è noto lo Statuto del Lavoratori (Legge n. 300/1970) prevede che i datori di lavoro portino a conoscenza dei lavoratori, in luogo accessibile a tutti, il codice disciplinare e le relative sanzioni. La norma è stata inserita anche nel CCNL per il comparto “Regioni e autonomie locali” ( trattasi del CCNL 1994-1997, articolo 25 comma 10 ).
Il Tribunale di Napoli ha stabilito, nella sentenza in oggetto, che la preventiva pubblicità del codice disciplinare è sì presupposto di legittimità del licenziamento, ma soltanto nel caso di fattispecie  tipizzate dai contratti collettivi di settore a tutela del lavoratore per licenziamento derivante da comportamenti dallo stesso non conosciuti quali mancanze.
Non è certamente il caso del fatto addebitato che si qualifica quale grave inadempimento del lavoratore connesso al rapporto di lavoro e può integrare la violazione di norme penali.
Nella fattispecie, infatti, l’affissione o meno del codice disciplinare, risulta irrilevante.

La giurisdizione del Giudice Ordinario, in materia di Pubblico Impiego, non si estende ai provvedimenti che stabiliscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. Tali provvedimenti vanno impugnati davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 6220 – 17 aprile 2003)

Nota :
Le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici a mente del decreto legislativo n. 165/2001 (vedasi articolo 2 comma 1).
I ricorsi avverso gli atti relativi a tali determinazioni non rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto tale giurisdizione riguarda gli istituti del rapporto di lavoro (vedasi articolo 63 commi 1 e 3 del dlgs n. 165/2001) e non si estende pertanto agli atti amministrativi concernenti gli aspetti organizzativi degli uffici. Tali atti vanno infatti impugnati davanti al Giudice Amministrativo.
Va rilevato comunque che il lavoratore danneggiato da un atto di organizzazione può rivolgersi al Giudice Ordinario davanti al quale, pur non potendo impugnare l’atto di sé, ha possibilità di richiedere il danno conseguente ricadente nella sfera del rapporto lavorativo.

In materia di pubblico impiego il Giudice Ordinario può decidere in via incidentale anche sulla legittimità di un decreto ministeriale quale atto amministrativo presupposto (Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 1807 – 6 febbraio 2003)

Nota :
La sentenza ben si collega al precedente commento : qui la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, con la privatizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori del pubblico impiego, il Giudice Ordinario ha il pieno controllo dell’atto amministrativo “presupposto” (per gli atti “presupposti”, vedasi dlgs n. 165/2001, articolo 63 comma 1). A tal fine il G.O. utilizza lo strumento della “cognizione in via incidentale”,  senza effetti di giudicato dell’atto amministrativo. Infatti le situazioni giuridiche  del pubblico dipendente, qualora inerenti il rapporto di lavoro,  hanno consistenza di diritto soggettivo.

Tutela della maternità e paternità : è costituzionalmente illegittimo l’articolo 45 comma 1 del dlgs n. 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia. (Corte Costituzionale – sentenza 26 marzo – 1 aprile 2003 n. 104)

Nota :
Gli articoli 39, 40 e 41 del dlgs n. 151/2001 (T.U. sui congedi parentali) riguardano i riposi giornalieri della madre, del padre e i riposi per parti plurimi. Tali prerogative vengono estese ai genitori, dall’articolo 45 comma 1, anche ai casi  di adozione a affidamento. Tutti gli articoli citati prevedono, secondo la norma cardine dell’articolo 39, che i riposi debbano essere fruiti durante il primo anno di vita del bambino. La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha censurato, a proposito dell’adozione e dell’affidamento, proprio quest’ultimo aspetto, decretandone l’illegittimità. Ha rilevato infatti che restringere, per i bambini adottivi, la fruibilità dei riposi al solo primo anno di vita, renderebbe in concreto l’istituto pressoché inapplicabile. I riposi vanno invece fruiti entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

N.B.: I testi delle norme e delle sentenze pubblicate non hanno carattere di ufficialità