SULPM
EMILIA ROMAGNA
Tanto
per rendere ancora più chiaro che la ns interpretazione sull'art. 24 CCNL non
è casuale, ovvero che il dipendente che lavora nel giorno di riposo
settimanale DEVE essere retribuito con la giornata ordinaria, il
compenso aggiuntivo del 50% e il riposo compensativo, si legga come l'ARAN
ha risposto in merito (fonte www.aranagenzia.it)
QUESITO
W62 l’ARAN così risponde:
“Quanto
al problema della necessità di prevedere una ulteriore maggiorazione, oltre a
quella prevista dall’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 e successive
modifiche, per i lavoratori chiamati eccezionalmente a rendere
una prestazione nella giornata di riposo settimanale, evidenziamo che la
clausola contrattuale costituisce puntuale applicazione dei principi
giurisprudenziali: infatti, la maggiorazione della retribuzione ivi
prevista è superiore a quella prevista sia per la prestazione di attività
lavorativa ordinaria in giorno festivo (art.24, comma 5) sia per le
prestazioni di lavoro straordinario festivo
(art.38, comma 5).”