SULPM EMILIA ROMAGNA

 

Tanto per rendere ancora più chiaro che la ns interpretazione sull'art. 24 CCNL non è casuale, ovvero che il dipendente che lavora nel giorno di riposo settimanale DEVE essere retribuito con la giornata ordinaria, il compenso aggiuntivo del 50% e il riposo compensativo, si legga come l'ARAN ha risposto in merito (fonte www.aranagenzia.it)

 

 QUESITO W62 l’ARAN così risponde:

“Quanto al problema della necessità di prevedere una ulteriore maggiorazione, oltre a quella prevista dall’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche, per i lavoratori chiamati eccezionalmente a rendere una prestazione nella giornata di riposo settimanale, evidenziamo che la clausola contrattuale costituisce puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali: infatti, la maggiorazione della retribuzione ivi prevista è superiore a quella prevista sia per la prestazione di attività lavorativa ordinaria in giorno festivo (art.24, comma 5) sia per le prestazioni di lavoro straordinario festivo  (art.38, comma 5).”