a cura di Maurizio Marchi
ART.126 BIS CDS NEL TESTO INTRODOTTO COL DECRETO LEGISLATIVO 9 IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 SALVO MODIFICHE CON DECRETI DI GIUGNO OPPURE ANCHE SUCCESSIVAMENTE QUALORA I DECRETI LEGGE DI GIUGNO NON SIANO CONVERTITI IN LEGGE
Art. 126-bis (Patente a punti). -
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali e' prevista
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero
di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione
dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza
da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito
dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona
del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata
inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante
moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento
per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito,
la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero
da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza
al
corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli
abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e
le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure
di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro
ed alla conservazione del documento