a cura di Maurizio Marchi
Art. 126-bis (Patente a punti).
1. All'atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella
tabella allegata, a seguito della comunicazione
all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le
quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente
che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,
della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento
per i trasporti terrestri avviene per via telematica
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di
patente B, C, C+E, D, D+E, la
frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al
corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite
dei venti punti. Per i titolari di patente con
almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di
dieci punti
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento
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(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero) |
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1. Per i titolari di patente rilasciata da
uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che
commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è
istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca
dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti
che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo
n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli
organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992. |
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2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno
commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti
è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo
di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di
due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di
almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e
i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi. |
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3. Presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di
nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme
e delle sanzioni previste dal presente decreto. |