a cura di Maurizio Marchi
Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione
individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le
modalità di approvazione di tali dispositivi
4-ter. A decorrere dal 1º aprile 2004, nei casi
indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo
si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre
2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
DETRAZIONE PUNTI 2
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio