Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. DETRAZIONE PUNTI 4
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85 (1). DETRAZIONE PUNTI 10
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (2).
9. Chiunque víola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI. DETRAZIONE PUNTI 10
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«9-bis.
Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o
delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. DETRAZIONE
PUNTI 2 |
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9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai
commi 8, 9 e 9-bis, víola le
altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20». |
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio