a cura di Maurizio Marchi
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1.Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1-BIS Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti
e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni
del regolamento
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. DECURTAZIONE PUNTI 5
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Per le patenti rilasciate
successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di
altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente
tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni
siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio