a cura di Maurizio Marchi

Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. DETRAZIONE PUNTI 2

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20, salvo che il fatto costituisca reato. DETRAZIONE PUNTI 1

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida. Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente

 

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale decide entro sessanta giorni.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio