a cura di Maurizio Marchi
Art. 186
Guida sotto
l'influenza dell'alcool
1. È vietato guidare
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in
stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con
l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro
milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza
di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II del titolo VI; in tal caso, ai fini del ritiro della patente, si
applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia. DETRAZIONE
PUNTI 10
3. Al fine di
acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni
caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17maggio 1999, n.
144.
6. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. DETRAZIONE PUNTI 10
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
8. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare,
dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.
Per le patenti
rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già
titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni
siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio