a cura di Maurizio Marchi
ART.187 CDS NEL TESTO INTRODOTTO COL DECRETO LEGISLATIVO 9 IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 SALVO MODIFICHE CON DECRETI DI GIUGNO OPPURE ANCHE SUCCESSIVAMENTE QUALORA I DECRETI LEGGE DI GIUGNO NON SIANO CONVERTITI IN LEGGE
Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1.È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici
ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita'
di rilevamento e soccorso. Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento,
ai fini della determinazione delle quantita', indicate in conformita' alle previsioni
dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da Euro duecentocinquantotto a Euro 1.032.