a cura di Maurizio Marchi
ART.18 DECRETO LEGISLATIVO 9 IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 SALVO MODIFICHE CON DECRETI DI GIUGNO OPPURE ANCHE SUCCESSIVAMENTE QUALORA I DECRETI LEGGE DI GIUGNO NON SIANO CONVERTITI IN LEGGE
Art. 18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di eta' che alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida
dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneita',
nell'osservanza delle modalita' ed entro i termini indicati nel
regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato
di idoneita' alla guida dei ciclomotori puo' essere effettuata anche
da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in
corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio
2004.
4. Alle patenti in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' attribuito il punteggio di venti punti
previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto.