Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dellufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dellarticolo 203 ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
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«1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis
e 2 dellarticolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori
e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività
delladozione dellordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza
che sia stata adottata lordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto. |
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1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine
di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dellinvito al
ricorrente per la presentazione allaudizione. Detto termine resta
sospeso fino alla data di espletamento dellaudizione o, in caso di
mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per
laudizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata
per laudizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il
prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. |
2.Lordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dallarticolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.