Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Soppresso
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria allamministrazione cui appartiene lorgano accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dallarticolo 208