a cura di Maurizio Marchi
ART.97 CDS MODIFICATO COL DECRETO LEGISLATIVO 9 IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 SALVO MODIFICHE CON DECRETI DI GIUGNO OPPURE ANCHE SUCCESSIVAMENTE QUALORA I DECRETI LEGGE DI GIUGNO NON SIANO CONVERTITI IN LEGGE
Art. 97. Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere mu-niti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione
e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con
le modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di
cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero
di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della
circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicita' e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta'
secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione.
Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
Alla
medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato
di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende
il
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo
VI