APPENDICE
2: stralcio della legge 689 del 24.11.1981
Art. 1. - Principio di legalità.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e
per i tempi in esse considerati.
Art. 2. - Capacità di intendere e di volere.
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al
criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo
che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
Art. 3. - Elemento soggettivo.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Art. 4. - Cause di esclusione della responsabilità.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero
in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il
pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Art. 5. - Concorso di persone.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
Art. 6. - Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione
o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di
un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per
l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7. - Non trasmissibilità dell'obbligazione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli
eredi.
Art. 8. - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Art. 8-bis. - Reiterazione delle violazioni
(1)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto
commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche
quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono
o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o
caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini
della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad
una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.
Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando
il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa
competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave
danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 94, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 9. - Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che
preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni
penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative
previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande (1).
(1) Comma così modificato dall' art. 95, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 10. -Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non
inferiore a Euro SEI e non superiore a Euro 10.329. Le sanzioni proporzionali
non hanno limite massimo (1).
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare
il decuplo del minimo
(1).Così modificato dall'art. 96, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 11. - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
Art. 12. - Ambito di applicazione.
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che
non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando
questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si
applicano alle violazioni disciplinari
Art. 13. - Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
è fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti.
Art. 14 Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
(in giallo le modifiche apportate con decorrenza 1 gennaio 2004 a seguito entrata in vigore Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali")
Art. 15. - Accertamenti mediante analisi di campioni.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di
un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta
all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere
allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento
in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla
comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di
cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17
sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.
Art. 16. - Pagamento in misura ridotta.
è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo
oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e
dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14
febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e
provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
Art. 17. - Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario
o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste
dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma del
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
Art. 18. - Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente
a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme
con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano
confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate
è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia
obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.
14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che
dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in
giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Art. 19. - Sequestro.
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma
dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è
adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla
sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si
intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è
disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto
e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Art. 20. - Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con
la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come
sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole
violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella
privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel
caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non
sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti
mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21. - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il
termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il
termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza
con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa
inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del
veicolo.
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
Art. 22. - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice
del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma
dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento (1).
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza
notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune
dove ha sede il giudice adito (1).
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel
corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (1).
(1) Così modificato dall'art. 97, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 22-bis. - Competenza per il giudizio di opposizione
(1)
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo
22 si propone davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a Euro 15.493;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale
senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore
a Euro 15.493;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni
previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre
1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 98, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 23. - Giudizio di opposizione. (1)
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma
dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per
cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che
ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere i termini previsti dall’articolo 163-bis del codice di procedura
civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente
anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia,
dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico
dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in
parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione
dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
(1) Con le modifiche di cui all'art. 99, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 24. - Connessione obbiettiva con un reato.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a
decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art.
17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista
dal secondo comma deil'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il
reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica
degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura
ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata
nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa
dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica,
nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
di una condizione di procedibilità.
Art. 25. - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è
impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla
persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta
per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità
per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata
nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura
penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
Art. 26. - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria
può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da
tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15. In ogni momento
il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità
giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Art. 27. - Esecuzione forzata.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle
norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo
all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione
in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto
a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione
delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di
condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza
delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui
la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti
dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla
riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Art. 28. - Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Art. 29. - Devoluzione dei proventi.
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo
le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935
n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente
vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad
emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è
ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno
di essi.
Art. 30. - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del
documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti
reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393 e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di
guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche
se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione
è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli
articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del
documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il
provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale
della motorizzazione civile.
Omissis
Decreto Legisl. 30 dicembre 1999 n. 507, in S.O. n. 233 G.U.
31/12/1999DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205
(Stralci)
Omissis
Art. 100.
(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente
commesse)
.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative
accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse
sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Art.
101.
(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile).
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto
legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza
di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la
sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il
fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle
disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma
1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l’osservanza delle
norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste
ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative.
Art.
102.
(Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento
sanzionatorio)
.
1. Nei casi previsti dall’articolo 100, comma 1, l’autorità giudiziaria,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente
degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla medesima data.
2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli
atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di
procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di
reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero
richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi
cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l’imputato o il
pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza
inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma
del comma 1.
4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di
violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell’articolo 202,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell’articolo
16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in
misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni
previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
non determina responsabilità contabile.
Art.
103.
(Uffici competenti a ricevere il rapporto).
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni
amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo
indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto
di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l’individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.