Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei
gabinetti medici.
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici
specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza
entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la
conferma o la revisione della patente di guida .
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di
guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali
del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5
t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi
circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del
giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei
trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello
Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del
suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della
attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il
provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129,
comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della
patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4,
lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di
cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di
cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il
compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici.