Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1996, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.