Art. 142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione del- la stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di
due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
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Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per
gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari
al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza
strumentale.
Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di
conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002,
il quale stabilisce :
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo
2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione
agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo
2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti
per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade,
diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma
1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità
degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica
anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di
cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto
delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei
fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza
la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono
essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di
cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata
di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285