Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta
di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia,
è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa,
dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.