Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).
(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del decreto legisl.
5 febbraio 1997, n. 22. Il riferimento è ora all'art. 46 di quest'ultimo,
il quale così dispone:
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione
dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai
sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche
rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può
altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici
per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere
il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari
e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al
proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale
deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo
nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente
alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura
del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del
veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa
con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione
dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza
dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo
agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche
relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni
di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti
la sicurezza di cui al comma 8.