1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con
tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e
ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti
in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili
gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di
incidente, con danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. DETRAZIONE PUNTI 4 (8 se patente
da non più di 5 anni) In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno
ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui
all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
6. Chiunque, nelle
condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non
ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da tre mesi tre
anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed
e` possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti
7. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e
sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che
hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto
stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25
a Euro 275,10.