Art. 194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
del presente capo.