Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (1).
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (2). Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
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(1) Per la sentenza della Corte costituzionale del 17 giugno 1996, n. 198, il
termine di 150 giorni per la notifica della contestazione - qualora questa non
abbia potuto essere "immediata" e si renda quindi necessaria l'identificazione
del trasgressore o dell'obbligato in solido a norma dell'art. 196 - deve decorrere
dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre
qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione,
e non può quindi essere dilatato dall'inerzia della pubblica amministrazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della
legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui,
rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario,
del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede
che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.