Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Soppresso
3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
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Con sentenza n.10768 del 1999 la Corte di Cassazione, sez.III, ha determinato
in 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica il termine per il ricorso
al Giudice di pace contro il verbale di contravvenzione.