Art. 209. Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice
civile.