Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7.è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
a Euro 1.376,55. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.
Ministero dell'Interno Ministero dell'Interno - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi
Prot. M/2413-17 Roma, 17 aprile 2000
OGGETTO: D.Leg.vo 30.12.1999, n. 507 - Riforma del sistema sanzionatorio - Sanzione
accessoria del fermo del veicolo - Quesito.
E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità
di applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
alle violazioni in materia di circolazione stradale depenalizzate dal provvedimento
in
oggetto, attraverso l'autorizzazione di eseguire detta misura nel luogo indicato
dal proprietario del veicolo, nonché ai casi nei quali risulta possibile
restituire il mezzo all'avente diritto ai sensi dell'art. 214, comma 1 bis,
C.d.s..
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
1. L'art. 214 C.d.s. rinvia alle "modalità previste dal regolamento"
per quanto concerne la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo,
purstabilendo espressamente che detta misura si applica nei riguardi dei ciclomotori
attraverso il ritiro del certificato di idoneità tecnica. Il regolamento
(art. 396) rinvia alle norme sul sequestro, in quanto compatibili, stabilendo
tuttavia che per quanto riguarda il fermo amministrativo del ciclomotore esso
si esegua nel luogo indicato dal
conducente. Il rinvio alle norme che regolano il sequestro, e cioè all'art.
394 del regolamento, potrebbe giustificare l'orientamento favorevole alla possibilità
di affidare allo stesso proprietario del veicolo l'esecuzione della misura sanzionatoria.
Infatti, per quanto le norme del codice della strada non lo prevedano espressamente,
questo Ufficio ha sempre ritenuto ammissibile l'affidamento della custodia del
veicolo sequestrato allo stesso trasgressore attraverso la diretta applicazione
delle disposizioni dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 571/1982. E ciò
nella preminente considerazione della esigenza di contenere le spese di custodia.
Tuttavia tale indirizzo applicativo, qualora fosse esteso al fermo
amministrativo, andrebbe incontro a rilevanti difficoltà. Infatti, in
tale ipotesi si determinerebbe la impossibilità di sanzionare il comportamento
del trasgressore che ponesse in circolazione il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Mentre, infatti l'art. 213, comma 4, c.d.s. sanziona direttamente il comportamento
di chi ponga in circolazione il veicolo sottoposto a sequestro, nessuna disposizione
sanzionatorio colpirebbe tale comportamento nella fattispecie del fermo amministrativo.
L'art. 214, al comma 8, proprio in considerazione delle particolari modalità
di esecuzione del fermo
amministrativo del ciclomotore, sanziona espressamente tale fattispecie con
riguardo esclusivo allo stesso ciclomotore, ma non con riguardo agli altri veicoli,
cosicchè ilcomportamento rimarrebbe privo di ogni sanzione. E' inoltre
da considerare che l'avere il legislatore espressamente previsto, soltanto per
i ciclomotori, l'affidamento allo stesso trasgressore della custodia del veicolo
sottoposto a fermo, lascia intendere, per i canoni esegetici che presiedono
alla configurazione del rapporto tra norma generale e norma speciale, la volontà
di escludere detta disciplina fuori dai casi espressamente ndicati.
In ragione di quanto precede, si ritiene che non si possa procedere all'affidamento
delle custodia del veicolo fermato allo stesso trasgressore.
2. Per quanto riguarda la seconda questione prospettata relativa all'ipotesi
prevista dall'art. 214, comma 1 bis, C.d.s. (introdotto dall'art. 23 del D.Leg.vo
30.12.1999, n. 507) si fa presente che l'applicazione della disposizione (immediata
restituzione del veicolo direttamente da parte dell'organo di polizia all'avente
diritto) èsoggetta alla concorrenza di due presupposti: a) che l'autore
della violazione per la quale è previsto il fermo sia persona diversa
dal proprietario del veicolo (o da chi ne ha la responsabilità); b) che
risulti evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà del proprietario (o di chi ne ha la responsabilità)
La norma introduce una deroga al principio generale di solidarietà sancito
dall'art. 196, c.d.s., secondo il quale il proprietario del veicolo (e le altre
figure di aventi titolo) è responsabile solidale con l'autore della violazione
"se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà".
La ratio della norma sta nel fatto che, poiché la misura del fermo amministrativo
è immediatamente afflittiva, mantenendo
invariato il suddetto onere della prova, si sarebbe determinata la impossibilità
per l'organo di polizia di far cessare una situazione di danno a carico del
proprietario, pur di fronte alla evidente constatazione della sussistenza di
una situazione di esclusione della sanzionabilità. Ponendosi quindi il
suddetto comma 1-bis come eccezione al principio generale, esso è applicabile
in tutti i casi in cui, secondo il prudente apprezzamento dell'organo di polizia,
sussistano i prescritti presupposti. Nel caso in cui, viceversa, l'organo di
polizia non ritenga evidente "che la circolazione è avvenuta contro
la
volontà del proprietario", all'interessato è riconosciuta,
ai sensi del successivo comma 3, la possibilità di presentare ricorso
al Prefetto chiedendo a quest'organo la restituzione del veicolo. Tutto ciò
premesso non c'è dubbio che talune ipotesi (furto del veicolo, veicolo
affidato ad una autofficina, utilizzazione del veicolo da parte del figlio)
rappresentano le fattispecie in astratto riconducibili alla disposizione del
comma 1-bis in esame. Tuttavia, tale astratta riconducibilità non può
significare che, automaticamente e fuori da ogni effettivo riscontro delle condizioni
soggettive e oggettive emergenti nella singola fattispecie, nelle suddette ipotesi
deve darsi luogo comunque alla restituzione immediata del veicolo. E' sempre
il prudente apprezzamento degli organi di polizia ad essere determinante a tali
fini, ed è evidente che, proprio per questo, le tre situazioni di fatto
configurate non sono equivalenti. Mentre per la ipotesi del furto dell'autoveicolo,
la causa giustificativa della restituzione del veicolo è in qualche modo
in "re ipsa", le altre due fattispecie (e segnatamente la terza) richiedono
una specifica valutazione del contesto complessivo di svolgimento dei fatti
che hanno dato luogo alla commissione dell'illecito. Al riguardo, è utile
ricordare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la esclusione
della responsabilità solidale e, conseguentemente (dopo l'entrata in
vigore del d.leg.vo n. 507), la immediata restituibilità del veicolo
fermato, non è ricollegabile alla circostanza che la sua circolazione
è avvenuta ad insaputa o in
assenza del proprietario, ma è piuttosto necessario che essa ha avuto
luogo nonostante (e contrariamente) la diversa volontà dallo stesso espressamente
o tacitamente manifestata.
IL DIRETTORE GENERALE - (Catalani)