Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'art. 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il
ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente
è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. .