Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art.
4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate
dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea.