(a cura di Maurizio Marchi)
testo in vigore dal: 13-8-2003
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151
All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo 2
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana
o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie,
nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali";
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di
stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella,
ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".
Art. 02. (Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri
abitati). - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita'
sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di
competizioni non autorizzate in velocita). - 1. Al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se
le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000
a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter";
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".
All'articolo 1:
nella rubrica, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite le
seguenti: "e la tutela" e dopo le parole: "delle strade" sono
inserite le seguenti: ", le norme sui veicoli";
al comma 1, lettera a), le parole: "e relativamente alle strade di
competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali" sono
soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1";
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel
presente articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli di
cui al comma 3-bis,";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate
al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali
o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi
del comma 4" sono soppresse";
al comma 3, alinea, le parole: "e' inserito il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: "o per trasporti
specifici," sono inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le caratteristiche
tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104";
al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati
con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso
di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di
situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli
autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato
a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,".
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI".
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo
8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio
di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000.
Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida
da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in
un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte,
all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza".
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280".
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di
circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264".
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264"";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida"";
al comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" e' sostituita
dalla seguente: "motocarrozzette";
al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)"
sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare
di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non
munito di patente"";
al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
parole: "o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato".
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1"".
All'articolo 3:
al comma 4, lettera d), le parole: "alla sanzione amministrativa",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa e'";
al comma 4, lettera e), le parole: "e' sostituito dal seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti";
al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "veicoli a
motore" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI,";
al comma 6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono abrogati";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del
comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del
comma 2".
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli
automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione
viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture portuali"";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali
dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1
e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle"";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 "";
al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato di
circolazione" sono aggiunte le seguenti: " e che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";
al comma 14, la lettera c) e' soppressa;
al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis e' sostituito dal
seguente:
"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata
l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con
il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo";
al comma 14, la lettera e) e' soppressa;
al comma 15, la lettera b) e' soppressa;
al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis e' sostituito dal
seguente:
"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora
alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo";
al comma 15, la lettera e) e' soppressa;
al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole: "ovvero con
limitatore di velocita' o di cronotachigrafo manomesso" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero con limitatore di velocita' o
cronotachigrafo manomesso";
al comma 16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non
funzionante";
al comma 16, lettera g), le parole: "Alle violazioni di cui al comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di cui al comma
2";
il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove
previsto e un documento di riconoscimento";
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti"";
al comma 19, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria"";
al comma 19, lettera b), il capoverso 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende
l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e
il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213".
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "presso una persona
fisica residente in Italia" sono soppresse; al secondo periodo, la
parola: "precedente" e' soppressa;
al comma 1, lettera b), alinea, le parole: "e' inserito il seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: "come
modificato dall'articolo 7, comma 9" sono sostituite dalle seguenti:
"e successive modificazioni";
al comma 1, lettera b), le parole da: "In altri casi" fino a:
"apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse;
al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il
seguente:
"1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la
presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate";
al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata
e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro
della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il
comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile
dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso,
in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il
comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai
sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si
procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino
alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi
i termini per la notifica"";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del
ricorso".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette,
entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da
parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita'".
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201".
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice
di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del
deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208"";
al comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo e' abrogato"
sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo e' soppresso";
al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea"";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"certificato di idoneita' tecnica" sono sostituite dalle seguenti:
"certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e'
restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato"";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti"".
All'articolo 5:
al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Per l'irrogazione della pena e' competente il
tribunale".
Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti:
"Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
sulle autostrade). - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali
pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' vietata la somministrazione di
bevande superalcoliche.
Art. 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero). - 1. Per i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della
patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di
norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED)
del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente
alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi
di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto".
All'articolo 7:
al comma 3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono
inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,";
al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni
delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente"";
al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica"";
al comma 3, lettera c), le parole: "nonche' di patente" sono
sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,";
al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti"";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma
3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2004";
al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;
dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato";
al comma 9, le parole: "12 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "20 giugno 2002" e le parole: "del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "dello stesso decreto legislativo";
al comma 10, le parole: "decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285".
La tabella allegata e' sostituita dalla seguente:
=====================================================================
Norma violata Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a
soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio".