(a cura di Maurizio Marchi)

 

      testo in vigore dal: 13-8-2003

 

 
Allegato
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo 2
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis.  Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana
o  vicinale,  destinata  prevalentemente  alla percorrenza pedonale e
ciclabile  e  caratterizzata  da  una  sicurezza  intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada".
2.  All'articolo  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2)  Area  pedonale:  zona  interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo  quelli  in  servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio  di  persone  con  limitate  o  impedite  capacita' motorie,
nonche'  eventuali  deroghe  per  i  veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro  e  velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
In  particolari  situazioni  i  comuni possono introdurre, attraverso
apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni  alla circolazione su
aree pedonali";
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di
stazioni  o  fermate  del  trasporto  pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella,
ciclisti  e  tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".
Art.  02.  (Disposizioni  per  la  disciplina del traffico nei centri
abitati). - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione
nelle  corsie  riservate  ai  mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali  e  nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"15-bis.  Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri  ad  esercitare  abusivamente  l'attivita'  di parcheggiatore o
guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita'
sono  impiegati  minori  la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni
caso,  la  sanzione  accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Art.  03.  (Modifiche  alle  disposizioni sanzionatorie in materia di
competizioni   non   autorizzate   in  velocita).  -  1.  Al  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art.  9-bis.  (Organizzazione  di  competizioni  non  autorizzate in
velocita'  con  veicoli  a  motore  e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione sportiva in
velocita'  con  veicoli  a  motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la  multa  da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di  una  o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dodici  anni;  se  ne  deriva  una lesione personale la pena e' della
reclusione da tre a sei anni.
3.  Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se
le  manifestazioni  sono  organizzate  a  fine  di lucro o al fine di
esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000
a euro 25.000.
5.  Nei  confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa  dispone  l'immediato
divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.  9-ter.  (Divieto  di  gareggiare  in  velocita'  con  veicoli a
motore).  -  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di  una  o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dieci  anni;  se  ne  deriva  una  lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3.  All'accertamento  del  reato  consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo";
c)  al  comma  4  dell'articolo  79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il  veicolo  e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter";
d)  al  comma  9,  primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole:  "Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".
All'articolo 1:
nella  rubrica,  dopo  le  parole:  "la costruzione" sono inserite le
seguenti:  "e  la  tutela"  e  dopo  le  parole:  "delle strade" sono
inserite le seguenti: ", le norme sui veicoli";
al  comma  1,  lettera a), le parole: "e relativamente alle strade di
competenza,  fatti  salvi  gli  accordi  tra  gli  enti  locali" sono
soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
"3-bis.  I  servizi  di  scorta  per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1";
1-ter.  Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: "nel
presente  articolo"  sono  inserite le seguenti: ", eccetto quelli di
cui al comma 3-bis,";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Al  comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate
al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro
16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione  territoriale del confine del comune, lingue regionali
o  idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana".
2-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  60 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli  e  autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies.  Al  comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi
del comma 4" sono soppresse";
al  comma  3,  alinea,  le  parole:  "e'  inserito  il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al  comma  3,  capoverso  2-bis,  dopo  le  parole:  "o per trasporti
specifici," sono inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le caratteristiche
tecniche  di  tali  strisce  sono  definite con decreto del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104";
al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, e' aggiunto il seguente:
"2-ter.  Durante  la  circolazione,  gli  autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati
con  dispositivi  atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso
di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di
situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli
autoveicoli.
3-ter.  I  trenini  turistici  classificati  quali veicoli atipici ai
sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01.  Al  comma  4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato
a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione,  guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con  conducente  senza  ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,".
02.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  85 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis.  Chiunque,  pur  essendo  munito  di autorizzazione, guida un
veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e
dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI".
03.  Il  comma  2  dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2.  Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo
8  della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio
di  piazza  con  conducente  o  a  taxi  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000.
Dalla  violazione  conseguono  le  sanzioni amministrative accessorie
della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida
da  quattro  a  dodici  mesi,  ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione  II,  del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in
un  periodo  di  tre  anni,  in tale violazione per almeno due volte,
all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza".
04.  Il  comma  3  dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3.  Chiunque,  pur  essendo  munito  di licenza, guida un taxi senza
ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280".
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   nella   rubrica,   dopo   le   parole:   "Carta  provvisoria  di
circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, con
decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione
amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264".
06.  Al  comma  2  dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: "a soggetti
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264"";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter.  A  decorrere  dal  1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato  di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida"";
al  comma  1,  lettera a), la parola: "motocarrozzetta" e' sostituita
dalla seguente: "motocarrozzette";
al  comma  1,  lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)"
sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis)  al  comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare
di  patente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il minore che, non
munito di patente"";
al  comma  7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
parole:  "o  presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o  di  servizio
rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i
veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali
dell'amministrazione dello Stato".
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  139.  (Patente  di  servizio  per  il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso  di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di   polizia   stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,  lettera  a),
dell'articolo  12  e'  rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita'  e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1"".
All'articolo 3:
al  comma  4,  lettera d), le parole: "alla sanzione amministrativa",
ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la sanzione
amministrativa e'";
al  comma 4, lettera e), le parole: "e' sostituito dal seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti";
al  comma  6,  lettera  a),  capoverso  1, dopo le parole: "veicoli a
motore"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad  eccezione dei veicoli
iscritti  nei  registri  ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI,";
al  comma  6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono abrogati";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis.  Al  comma  5  dell'articolo  158  del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del
comma  1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del
comma 2".
8-ter.  Dopo  il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis.  Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28
gennaio  1994,  n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli
automezzi  in  sosta  vietata che ostacolano la regolare circolazione
viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture portuali"";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1  durante  le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali
dispositivi.
4-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1
e'  fatto  divieto  al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle
retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanare   entro   il   31   ottobre   2003,  sono  stabilite  le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle"";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis.  All'articolo  168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9.  Chiunque  viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle  cisterne  che  trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o alla
corretta  sistemazione  dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di  pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui  colli  che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che le hanno
contenute  se  non  ancora  bonificati,  alla sosta dei veicoli, alle
operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto  in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis.  Chiunque  viola  le  prescrizioni  fissate  o recepite con i
decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2, ovvero le condizioni di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione  e  tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di  sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter.  Chiunque,  fuori  dai  casi  previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 "";
al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato di
circolazione"  sono aggiunte le seguenti: " e che il conducente abbia
un'eta'  superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";
al comma 14, la lettera c) e' soppressa;
al  comma  14,  lettera  d),  il  capoverso  7-bis  e' sostituito dal
seguente:
"7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
intima  al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo  avere  effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone  che,  con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo
idoneo  per  la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Della  intimazione  e'  fatta  menzione  nel verbale di contestazione
delle  violazioni  accertate  e  nello stesso viene altresi' indicata
l'ora  alla  quale  il  conducente  puo'  riprendere la circolazione.
Chiunque  circola  durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con
il  ritiro  immediato  della carta di circolazione e della patente di
guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo";
al comma 14, la lettera e) e' soppressa;
al comma 15, la lettera b) e' soppressa;
al  comma  15,  lettera  d),  il  capoverso  4-bis  e' sostituito dal
seguente:
"4-bis.  Nei  casi  previsti  dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora
alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida.
Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo";
al comma 15, la lettera e) e' soppressa;
al  comma  16,  lettera  d),  capoverso  3,  le  parole:  "ovvero con
limitatore   di   velocita'  o  di  cronotachigrafo  manomesso"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  con  limitatore di velocita' o
cronotachigrafo manomesso";
al  comma  16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non
funzionante";
al  comma 16, lettera g), le parole: "Alle violazioni di cui al comma
2"  sono  sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di cui al comma
2";
il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  4,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
veicoli  adibiti  a  servizio  pubblico di trasporto di persone e per
quelli  adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo'   essere   sostituita  da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove
previsto e un documento di riconoscimento";
c)  al  comma  8  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista  per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti"";
al comma 19, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)  al  comma  3  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "La
sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto  quando  l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime  la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione   del   veicolo.   In   tale   caso  l'interessato  ha  la
disponibilita'  del  veicolo  e dei documenti relativi esclusivamente
per  le  operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento   presso   l'organo   accertatore  di  una  cauzione  pari
all'importo  della  sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta   demolizione   certificata   a  norma  di  legge,  l'organo
accertatore  restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria"";
al comma 19, lettera b), il capoverso 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Si  applica  l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
1981,  n.  689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada  del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso  sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo
non  soggetto  a  pubblico  passaggio,  individuato  in via ordinaria
dall'organo   accertatore  o,  in  caso  di  particolari  condizioni,
concordato  con  il  trasgressore.  Quando  l'interessato effettua il
pagamento  della  sanzione  in  misura ridotta ai sensi dell'articolo
202,  corrisponde  il  premio  di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del  veicolo  sottoposto  a  sequestro,  l'organo  di  polizia che ha
accertato   la   violazione   dispone  la  restituzione  del  veicolo
all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al prefetto. Quando nei
termini  previsti  non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il
pagamento  in  misura  ridotta,  l'ufficio  o  comando da cui dipende
l'organo  accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce  titolo  esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e
il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213".
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "presso una persona
fisica  residente  in  Italia" sono soppresse; al secondo periodo, la
parola: "precedente" e' soppressa;
al  comma 1, lettera b), alinea, le parole: "e' inserito il seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: "come
modificato  dall'articolo 7, comma 9" sono sostituite dalle seguenti:
"e successive modificazioni";
al  comma  1,  lettera  b),  le  parole  da:  "In altri casi" fino a:
"apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse;
al  comma  1,  lettera  b),  dopo  il  capoverso 1-bis e' aggiunto il
seguente:
"1-ter.  Nei  casi  diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato
agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno  reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle  lettere  b),  f)  e  g)  del  comma  1-bis non e' necessaria la
presenza  degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate";
al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata
e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o transito
nelle  zone  a  traffico  limitato,  nelle  aree  pedonali  o in zone
interdette  alla  circolazione,  mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro
della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale,  individuato con decreto del Ministro dell'interno, il
comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per  comunicare  al  soggetto  intestatario  del veicolo l'inizio del
procedimento   al   fine   di   conoscere,  tramite  il  responsabile
dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso,
in  occasione  della  commessa  violazione,  si  trovava in una delle
condizioni  previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il
comando  o  l'ufficio  procedente  trasmette  gli atti al prefetto ai
sensi  dell'articolo  203  per l'archiviazione. In caso contrario, si
procede  alla  notifica  del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell'articolo  196,  comma  1; dall'interruzione della procedura fino
alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi
i termini per la notifica"";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  presentato
direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore
il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui  appartiene
l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,
corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore   utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze  del
ricorso".
1-quater.  Al  comma  1  dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette,
entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro
centoventi  giorni  decorrenti  dalla data di ricezione degli atti da
parte  dell'ufficio  accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203".
1-quinquies.   Dopo   il   comma  1  dell'articolo  204  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis.  I  termini  di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma  1  del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai   fini   della   considerazione   di  tempestivita'  dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter.   Quando   il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare
giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita'".
1-sexies.  Al  comma  2  dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile   1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria  deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'ordinanza-ingiunzione di
pagamento   della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  deve  essere
notificata,  nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201".
1-septies.  Dopo  l'articolo  204  del  decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  204-bis.  (Ricorso  al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla   proposizione   del   ricorso   di  cui  all'articolo  203,  il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non  sia  stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui  e'  consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice di pace
competente  per  il  territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione,   nel   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di
contestazione o di notificazione.
2.   Il   ricorso   e'   proposto   secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  22  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
3.  All'atto  del  deposito  del  ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4.   Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia  stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il  giudice  di pace, nella
determinazione  dell'importo  della  sanzione,  assegna, con sentenza
immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene
l'organo   accertatore,   la  somma  determinata,  autorizzandone  il
prelievo  dalla  cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso di sua
capienza;   l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore
provvede   a   destinare   detta   somma  secondo  quanto  prescritto
dall'articolo  208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita al
ricorrente.
6.  La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice
di  pace  che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del
deposito del ricorso.
7.  Fermo  restando  il  principio  del  libero  convincimento, nella
determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace non puo'
escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all'articolo 205".
1-octies.  Il  comma  3  dell'articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"3.  Il  prefetto,  legittimato  passivo nel giudizio di opposizione,
puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria  all'amministrazione  cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208"";
al  comma  2, lettera a), le parole: "il secondo periodo e' abrogato"
sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo e' soppresso";
al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli  immatricolati  in  Italia che siano guidati da conducenti in
possesso  di  patente  di  guida  rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea"";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Al  comma  1  dell'articolo  214  del decreto legislativo 30
aprile   1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"certificato  di  idoneita'  tecnica" sono sostituite dalle seguenti:
"certificato  di  circolazione";  al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  di fermo amministrativo di
veicolo  diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e  custodita,  per  tutto  il  periodo  di  durata  del fermo, presso
l'amministrazione  cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e'
restituito  all'avente  titolo"  sono  sostituite dalle seguenti: "il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater.  Il  comma  8  dell'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"8.   Chiunque   circola   con   un   veicolo   sottoposto  al  fermo
amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la
violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro  2.628,15.  E'  disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato"";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,
sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti"".
All'articolo 5:
al  comma  1,  capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, e'
inserito  il seguente: "Per l'irrogazione della pena e' competente il
tribunale".
Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti:
"Art.  6-bis.  (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
sulle  autostrade).  -  1.  Negli  esercizi  commerciali e nei locali
pubblici  con  accesso  sulle  strade  classificate del tipo A di cui
all'articolo  2,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni, e' vietata la somministrazione di
bevande superalcoliche.
Art.   6-ter.   (Disposizioni   concernenti  i  titolari  di  patente
rilasciata  da  uno  Stato  estero).  -  1. Per i titolari di patente
rilasciata  da  uno  Stato estero nel quale non vige il sistema della
patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di
norme  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED)
del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  del  Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente
alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni,  associando  a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285
del  1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi
di  polizia  di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
2.  Ai  soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno  violazioni  per  un  totale di almeno venti punti e' inibita la
guida  di  veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di  due  anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale  di  almeno  venti  punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso  tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e'
istituito  il  registro  degli  abilitati  alla guida di nazionalita'
straniera,  al  fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto".
All'articolo 7:
al  comma  3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono
inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,";
al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni
delle  norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici  punti.  Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  sospensione  o  la revoca della
patente"";
al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b)  al  comma  2,  l'ultimo  periodo e' sostituito dai seguenti: "La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi,   la   segnalazione  deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della
commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una
persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di
fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti
terrestri avviene per via telematica"";
al  comma  3,  lettera  c),  le  parole:  "nonche'  di  patente" sono
sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,";
al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis)  al  comma  5,  le  parole:  "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti:  "due  anni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di
comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti"";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis.  Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma
3,  del  presente  decreto,  hanno  effetto a decorrere dal 1° luglio
2004";
al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;
dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis.  Il  comma  5  dell'articolo  327  del  regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato";
al  comma  9,  le  parole:  "12  giugno  2002"  sono sostituite dalle
seguenti:  "20  giugno 2002" e le parole: "del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite dalle
seguenti: "dello stesso decreto legislativo";
al  comma 10, le parole: "decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285"
sono  sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285".

          La tabella allegata e' sostituita dalla seguente:

=====================================================================
 Norma violata                                              Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141          Comma 8                                      5
                  Comma 9, terzo periodo                      10
Art. 142          Comma 8                                      2
                  Comma 9                                     10
Art. 143          Comma 11                                     4
                  Comma 12                                    10
                  Comma 13, con riferimento al comma 5         4
Art. 145          Comma 5                                      6
                  Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
                    4, 6, 7, 8 e 9                             5
Art. 146          Comma 2, ad eccezione dei segnali
                    stradali di divieto di sosta e fermata     2
                  Comma 3                                      6
Art. 147          Comma 5                                      6
Art. 148          Comma 15, con riferimento al comma 2         3
                  Comma 15, con riferimento al comma 3         5
                  Comma 15, con riferimento al comma 8         2
                  Comma 16, terzo periodo                     10
Art. 149          Comma 4                                      3
                  Comma 5, secondo periodo                     5
                  Comma 6                                      8
Art. 150          Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 5                                    5
                  Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 6                                    8
Art. 152          Comma 3                                      1
Art. 153          Comma 10                                     3
                  Comma 11                                     1
Art. 154          Comma 7                                      8
                  Comma 8                                      2
Art. 158          Comma 2, lettere d), g) e h)                 2
Art. 161          Commi 1 e 3                                  2
                  Comma 2                                      4
Art. 162          Comma 5                                      2
Art. 164          Comma 8                                      3
Art. 165          Comma 3                                      2
Art. 167          Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore a 1t              1
                  b) eccedenza non superiore a 2t              2
                  c) eccedenza non superiore a 3t              3
                  d) eccedenza superiore a 3t                  4
                  Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore al 10  per cento  1
                  b) eccedenza non superiore al 20 per cento   2
                  c) eccedenza non superiore al 30 per cento   3
                  d) eccedenza superiore al 30 per cento       4
                  Comma 7                                      3
Art. 168          Comma 7                                      4
                  Comma 8                                     10
                  Comma 9                                     10
                  Comma 9-bis                                  2
Art. 169          Comma 8                                      4
                  Comma 9                                      2
                  Comma 10                                     1
Art. 170          Comma 6                                      1
Art. 171          Comma 2                                      5
Art. 172          Commi 8 e 9                                  5
Art. 173          Comma 3                                      5
Art. 174          Comma 4                                      2
                  Comma 5                                      2
                  Comma 7                                      1
Art. 175          Comma 13                                     4
                  Comma 14, con riferimento al comma 7,
                    lettera a)                                 2
                  Comma 16                                     2
Art. 176          Comma 19                                    10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                    lettera b)                                10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                     lettere c) e d)                          10
                  Comma 21                                     2
Art. 177          Comma 5                                      2
Art. 178          Comma 3                                      2
                  Comma 4                                      1
Art. 179          Commi 2 e 2-bis                             10
Art. 186          Commi 2 e 7                                 10
Art. 187          Commi 7 e 8                                 10
Art. 189          Comma 5, primo periodo                       4
                  Comma 5, secondo periodo                    10
                  Comma 6                                     10
                  Comma 9                                      2
Art. 191          Comma 1                                      5
                  Comma 2                                      2
                  Comma 3                                      5
                  Comma 4                                      3
Art. 192          Comma 6                                      3
                  Comma 7                                     10

Per  le  patenti  rilasciate  successivamente  al  1°  ottobre 2003 a
soggetti  che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o  superiore,  i  punti  riportati  nella  presente tabella, per ogni
singola  violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio".