TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 1
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 01.
Modifiche alle disposizioni generali
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'
motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
«34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade».))
Art. 02.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati
(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI».))
Art. 03.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni
non autorizzate in velocita'
(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter»;
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.))
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle
strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei
veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
(( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,».))
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
(( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate
al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti i
seguenti:))
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia)) e
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.))
(( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))