TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 2
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato
a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»;))
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
(( 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»;))
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: ((«motocarrozzette»))
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e
il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10»;
(( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo
titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,
non munito di patente».))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia ((o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;))
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
(( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1».))