(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 2

 
Art. 2.
         Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

((  01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato
a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione,  guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con  conducente  senza  ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,».
  02.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «4-bis.  Chiunque,  pur  essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e
dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
  03.  Il  comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «2.   Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza  prevista
dall'articolo  8  della  legge  15  gennaio  1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro  6.000.  Dalla  violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie  della  confisca  del  veicolo  e  della sospensione della
patente  di  guida  da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui  al  capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e'  incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due  volte,  all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca  della  patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
  04.  Il  comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Chiunque,  pur  essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280».
  05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nella   rubrica,   dopo   le  parole:  «Carta  provvisoria  di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con
decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione
amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
  06.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: «a soggetti
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»;))
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
((    0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
  «1-ter.  A  decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato  di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»;))
    a) al  comma 8 nel primo periodo la parola: ((«motocarrozzette»))
e'  sostituita  dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e
il terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  «8-bis.  Il  certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10»;
((    b-bis)  al  comma  13-bis,  le  parole:  «Chiunque, non essendo
titolare  di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,
non munito di patente».))
  2.  Il  comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «6.  I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
  3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  patenti  di  guida  delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
    b) al  comma  3  le  parole:  «Chiunque,  munito  di  patente  di
categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti:  «Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata
alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
  4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116,  comma  8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente   e'   altresi'   confermata,  tranne  per  i  casi  previsti
nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita'
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
    c) al  comma  7  il  secondo  e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:   «Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
  5.  Il  comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo».
  6.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere
permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto
definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
  7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in  Italia  ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed  iscritti  all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli  autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione   europea  o  acquistati  in  Italia  ed  appartenenti  a
cittadini  comunitari  che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento
dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso  una  persona  fisica  residente  in Italia ((o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;))
    b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La
sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo,
successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
((  7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:

  «12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o di servizio
rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i
veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
  7-ter.  L'articolo  139  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  139  (Patente  di  servizio  per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso  di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di   polizia   stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,  lettera  a),
dell'articolo  12  e'  rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita'  e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1».))