TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 3
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa
e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ((ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,)) e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento».
(( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)
del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo
degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali
dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».))
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e ((che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;))
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( c) (soppressa);))
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
(( «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o
di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo».))
(( e) (soppressa).))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( b) (soppressa);))
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
(( «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora
alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo.».))
(( e) (soppressa).))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ((ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso)) oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non funzionante»)) sono
sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non
funzionante»;))
g) al comma 9 le parole: ((«Alla violazione di cui al comma 2»))
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI».
(( 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti».))
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
(( a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge dell'importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;))
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di
particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione
per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213».))