(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 4

 
Art. 4.
             Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
                 amministrativi e relative sanzioni

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al   comma 1  gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «Nel  caso  di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il domicilio
legale  ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo   domicilio   legale  dichiarato  dall'interessato.  Qualora
l'effettivo   trasgressore   od  altro  dei  soggetti  obbligati  sia
identificato  successivamente  alla  commissione  della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni   dalla   data  in  cui  risultino  dai  pubblici  registri  o
nell'archivio  nazionale  dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre  indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla
data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado di
provvedere  alla  loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica   deve   essere  effettuata  entro  trecentosessanta  giorni
dall'accertamento»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Fermo  restando  quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi  la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono  notificati  gli  estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
    a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
    b) attraversamento  di  un  incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento  della  violazione  in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di  rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e   nella   loro  disponibilita'  che  consentono  la  determinazione
dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il veicolo oggetto del
rilievo   e'   a  distanza  dal  posto  di  accertamento  o  comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile o nei modi
regolamentari;
    f) accertamento    effettuato    con   i   dispositivi   di   cui
all'articolo 4  del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
    g) rilevazione  degli  accessi  di  veicoli nelle zone a traffico
limitato   e   circolazione   sulle  corsie  riservate  attraverso  i
dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
((  1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato
agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno  reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle  lettere  b),  f)  e  g)  del  comma  1-bis non e' necessaria la
presenza  degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento avvenga
mediante    rilievo    con   apposite   apparecchiature   debitamente
omologate.))
    c) al  comma  3  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle  medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di  revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di guida e di
sospensione della carta di circolazione».
((    c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per divieto di
fermata  e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o
transito  nelle  zone  a  traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a  distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico   istituzionale,   individuato   con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe la
procedura  sanzionatoria  per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo  l'inizio  del  procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile  dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo,
se  lo  stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,   n.   689.   In  caso  di  sussistenza  dell'esclusione  della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al  prefetto  ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario,   si   procede  alla  notifica  del  verbale  al  soggetto
interessato  ai  sensi  dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della  procedura  fino  alla  risposta  del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
  1-bis.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo' essere presentato
direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore
il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
  1-ter.   Il  comma  2  dell'articolo 203  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando cui appartiene
l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,
corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore   utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze  del
ricorso».
  1-quater.  Al  comma  1  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«emette,  entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«adotta,  entro  centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli   atti   da  parte  dell'ufficio  accertatore,  secondo  quanto
stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
  1-quinquies.   Dopo   il  comma  1  dell'articolo 204  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
  «1-bis.  I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1  del  presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai   fini   della   considerazione   di  tempestivita'  dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare
giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita».
  1-sexies.  Al  comma  2  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria    deve    essere    notificata   nelle   forme   previste
dall'articolo 201»      sono      sostituite      dalle     seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria  deve  essere  notificata,  nel  termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
  1-septies.  Dopo  l'articolo 204  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  204-bis  (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla   proposizione   del   ricorso   di   cui  all'articolo 203,  il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non  sia  stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui  e'  consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice di pace
competente  per  il  territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione,   nel   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di
contestazione o di notificazione.
  2.   Il   ricorso   e'  proposto  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 22  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
  3.  All'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
  4.  Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
  5.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace, nella
determinazione  dell'importo  della  sanzione,  assegna, con sentenza
immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene
l'organo   accertatore,   la  somma  determinata,  autorizzandone  il
prelievo  dalla  cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso di sua
capienza;   l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore
provvede   a   destinare   detta   somma  secondo  quanto  prescritto
dall'articolo 208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita  al
ricorrente.
  6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato il ricorso costituisce
titolo  esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice  di  pace  che  superino  l'importo  della  cauzione prestata
all'atto del deposito del ricorso.
  7.  Fermo  restando  il  principio  del libero convincimento, nella
determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
  8.  In  caso  di  rigetto  del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205».
  1-octies.  Il  comma  3  dell'articolo 205  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «3.  Il  prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria  all'amministrazione  cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208».))
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 2 il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo
le   parole:   «o  del  rilascio  del  documento  fideiussorio»  sono
soppresse;  nell'ultimo  periodo  le  parole:  «l'una  e l'altro sono
versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
    b) al  comma  2-bis  dopo  le  parole:  «Stato membro dell'Unione
europea»  sono  inserite  le  seguenti: «o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo»;
    c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3.  In  mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis  viene  disposto  il  fermo  amministrativo  del veicolo fino a
quando  non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni»;
((    c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli  immatricolati  in  Italia che siano guidati da conducenti in
possesso  di  patente  di  guida  rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea».
  2-bis.   Al  comma  1  dell'articolo 214  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«certificato  di  idoneita'  tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«certificato  di  circolazione»;  al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di fermo amministrativo di
veicolo  diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e  custodita,  per  tutto  il  periodo  di  durata  del fermo, presso
l'amministrazione  cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione».
  2-ter.  Al  comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e'
restituito  all'avente  titolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto».
  2-quater.   Il  comma  8  dell'art.  214  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «8.   Chiunque   circola   con   un  veicolo  sottoposto  al  fermo
amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la
violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro  2.628,15.  E'  disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.».))
  3.  All'art.  219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Nell'ipotesi  che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni
predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo  nonche'  quello  disposto  ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»;
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo  che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
((  3-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,
sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti».))