TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 4
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio
legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del
rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
(( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la
presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate.))
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione».
(( c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del
ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto
stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste
dall'articolo 201» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata
all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208».))
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo
le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono
soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono
versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni»;
(( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«certificato di idoneita' tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e'
restituito all'avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.».))
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti».))