(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 5

 
Art. 5.
                   Sostituzione dell'articolo 186
           del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  186  (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool). 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
  2. Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca  piu'  grave  reato,  con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda  da  euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. ((Per
l'irrogazione    della    pena    e'   competente   il   tribunale.))
All'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu'  violazioni  nel  corso  di  un  anno,  ai  sensi  del  capo II,
sezione II,  del  titolo VI.  Quando  la  violazione  e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico  superiore  a  3,5 t,  ovvero  di complessi di veicoli, con la
sentenza  di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai
sensi  del  capo II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del    ritiro   della   patente,   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 223.  Il  veicolo,  qualora non possa essere guidato da
altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto  trainare  fino al luogo
indicato  dall'interessato  o  fino  alla  piu'  vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
  3. Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito  positivo,  in  ogni  caso  d'incidente  ovvero quando si abbia
altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1  e 2,  anche  accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
  5. Per  i  conducenti  coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle   cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene
effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui
all'articolo 12,  commi 1  e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono
reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
  6. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga  a  visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo'
disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
  9. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».