TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 7
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole
di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
(( a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca
della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.»;))
c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale ((e unitamente
di patente B, C, C+E, D, D+E,)) la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
(( c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti».))
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2004».
(( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.))
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
(( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.