Art. 52. Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (1):

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

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(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in SOGU 30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:
3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue: - ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori:
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote.