Art. 64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 รจ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.