Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;

- le autovetture;

- gli autobus;

- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di autobus, da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.