Art. 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
2. Abrogato (1)
3. Abrogato (1)
4. Abrogato (1)
5. Abrogato (1)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
(1) Commi abrogati, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 105, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 così stabilisce:
Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione,
entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia,
compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità
di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio
la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più
valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi
di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo
del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui
al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione
provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio nazionale
dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta
o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza
del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce,
in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso
provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga,
entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato la va!idità
del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna
del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della
denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della
carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato
provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario
di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione
di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente,
un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere
illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli
uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di
apposita domanda da parte dell'intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione
trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.