Art. 98. Circolazione di prova. (1)
1. Abrogato (2)
2. Abrogato (2)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 ad Euro 275,10. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 137,55 ad Euro 550,20;
ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) La materia è ora regolata dal DPR 474/2001, che si riporta di seguito.
(2) Commi abrogati dal citato DPR 474/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n.474 - Regolamento
di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova
dei veicoli.
(in G.U. 30 gennaio 2002)
Art. 1. - Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93,
110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano
su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento,
non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova
ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati
di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento
su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio
e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari
e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di
veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi
costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo
236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari
e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite
le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo
per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente
il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita
delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione
e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2. - Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo
1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile
da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza
di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima.
Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente
al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza
oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai
soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta
e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature
per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare
della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla
lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa
è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è
nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante
imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano
in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto
di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli
previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è
depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista
dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.
Art. 3. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione
alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il
titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia,
che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione
della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio
di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione
della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente,
restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede
in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra
in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede
alla sua distruzione.
Art. 4. - Abrogazioni
Omissis. Le modifiche sono già riportate nei testi