(a cura di Maurizio Marchi)

Chi risponde per il minore che non fa uso di sistema di ritenuta?

Occorre innanzitutto chiarire che le uniche esenzioni consentite all’uso dei sistemi di ritenuta sono quelle contenute nell’articolo 172 cds.

Detto questo occorre distinguere:

 

a bordo del veicolo non è presente altra persona di almeno 18 anni

  • La sanzione – come previsto dall’articolo 172 comma 8 secondo periodo – è a carico del conducente
  • Sanzione pecuniaria a suo carico di Euro 68.25
  • Decurtazione a suo carico di punti 5
  • Segnalazione a suo carico per sospensione patente nell’ipotesi di seconda violazione in due anni
  • Eventuale notifica se obbligato in solido diverso dal conducente
  • Nessuna decurtazione a carico dell’obbligato in solido

a bordo del veicolo è presente altra persona di almeno 18 anni, ma non è la persona tenuta alla sorveglianza

  • La sanzione – come previsto dall’articolo 172 comma 8 secondo periodo – è a carico del conducente
  • Sanzione pecuniaria a suo carico di Euro 68.25
  • Decurtazione a suo carico di punti 5
  • Segnalazione a suo carico per sospensione patente nell’ipotesi di seconda violazione in due anni
  • Eventuale notifica se obbligato in solido diverso dal conducente
  • Nessuna decurtazione a carico dell’obbligato in solido

a bordo del veicolo è presente più di una persona di almeno 18 anni, e quella tenuta alla sorveglianza NON sta conducendo il veicolo

  • La sanzione – come previsto dall’articolo 172 comma 8 secondo periodo – è a carico di chi addetto alla sorveglianza
  • Sanzione pecuniaria a suo carico di Euro 68.25
  • Nessuna decurtazione in quanto non essendo conducente non è necessaria patente e pertanto non è legittimo decurtare punti
  • Nessuna segnalazione per sospensione patente
  • Eventuale notifica se obbligato in solido diverso dal conducente
  • Nessuna decurtazione a carico dell’obbligato in solido

a bordo del veicolo è presente più di una persona di almeno 18 anni, e quella tenuta alla sorveglianza sta conducendo il veicolo

  • La sanzione – come previsto dall’articolo 172 comma 8 secondo periodo – è a carico del conducente
  • Sanzione pecuniaria a suo carico di Euro 68.25
  • Decurtazione a suo carico di punti 5
  • Segnalazione a suo carico per sospensione patente nell’ipotesi di seconda violazione in due anni
  • Eventuale notifica se obbligato in solido diverso dal conducente
  • Nessuna decurtazione a carico dell’obbligato in solido

a bordo del veicolo è presente più di una persona di almeno 18 anni. Sono presenti entrambi i genitori (uno conducente ed uno passeggero)

  • La sanzione – come previsto dall’articolo 172 comma 8 secondo periodo – è a carico di chi addetto alla sorveglianza
  • Fra i due si opta – per favor rei – quello passeggero
  • Sanzione pecuniaria a suo carico di Euro 68.25
  • Nessuna decurtazione in quanto non essendo conducente non è necessaria patente e pertanto non è legittimo decurtare punti
  • Nessuna segnalazione per sospensione patente
  • Eventuale notifica se obbligato in solido diverso dal conducente
  • Nessuna decurtazione a carico dell’obbligato in solido