(a cura di Maurizio Marchi)

N.300/A/1/44248/109/16/1  del 12 agosto 2003

Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

 

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle  informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere  nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.

 

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.