(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 10.
(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.
239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo)
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 239, le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1".

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Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla
vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo.". Il testo
dell'art. 15, comma 2, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata detenuta
indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1,
comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione
detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa
controllante o partecipante diretta, determinato in base
alla quota di interessenza risultante dai successivi
rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o
partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e
la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di
interessenza risultanti dai successivi rapporti di
partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a
costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata, nonche' del
margine di solvibilita' minimo dell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata.".