(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 11.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma
dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate
nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di
ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli
additivi;
b) prevedere che l'idoneita' all'alimentazione umana delle
sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati
scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a)
sia consentita previa comunicazione da parte del produttore
all'autorita' sanitaria competente.
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Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719,
recante: "Regolamento per la disciplina igienica della
produzione e del commercio delle acque gassate e delle
bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in
recipienti chiusi":
"Art. 15. - L'anidride carbonica impiegata per la
gassazione deve essere esente da gas nocivi.
Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle
bibite analcoliche di qualsiasi tipo debbono essere
genuine, in perfetto stato di conservazione.
L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate
nel presente regolamento, che non siano state gia'
consentite dall'Alto Commissariato per la igiene e la
sanita' pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta
dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorita'
sanitaria della provincia, nella quale ha sede la fabbrica
e previo parere del Consiglio provinciale di sanita'".