(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 12.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari
fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di
durabilita' non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e
per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per
le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste
alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul
banco di vendita, cosi' come il termine per il consumo.

--------------------------------------------------------------------------------

Nota all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187 reca: "Regolamento per la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146. L'art. 9, cosi' recita:
"Art. 9 (Paste alimentari fresche e
stabilizzate). - 1. E' consentita la produzione di paste
alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni
stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per
l'umidita' e l'acidita'.
2. E' consentito l'impiego delle farine di grano
tenero.
3. L'acidita' non deve superare il limite di 7
gradi.
4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita
allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla
produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +
4 oC, con tolleranza di 3 oC durante il trasporto e di 2 oC
negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di
produzione al punto di vendita devono essere contenute in
imballaggi, non destinati al consumatore finale, che
assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e
che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse".
[La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque
dalla data di produzione].
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in
imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24
per cento;
b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico
equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere conservate, dalla produzione alla
vendita, a temperatura non superiore a + 4 oC, con una
tolleranza di 2 oC.
6. Sono denominate paste stabilizzate le paste
alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al
20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti
termici e a tecnologie di produzione che consentono il
trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.".