(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29
novembre 2001, nella causa C-202/99)
1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la
parola: "Stato" sono soppresse le seguenti parole: ", nonche'
dai
laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa
abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico".
2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, dopo la parola: "iscrizione" sono soppresse le seguenti: "i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico, nonche'".
3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' abrogato.
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Note all'art. 13:
- La legge 24 luglio 1985, n. 409 reca: "Istituzione
della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il testo
dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in
possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio
professionale, conseguita a seguito del superamento di
apposito esame di Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
409/1985, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi
e' istituito un separato Albo professionale per la
iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in
odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione
all'esercizio professionale conseguita a seguito di
superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti
indicati al successivo art. 20.
L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con
la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.".